L’art. 21-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone in materia di periodicità di trasmissione delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA, individuandone la scadenza nel termine dell’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e nel 30 di settembre dell’anno per la comunicazione della liquidazione periodica IVA del secondo trimestre.
Tale scadenza, ricorrendo per l’anno 2023 nella giornata di sabato, si considera posticipata al 2 di ottobre.
Nozioni generali
In base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 21-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78:
“I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta […]. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il ((30 settembre)). La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.”.
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