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L’art. 21-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone in materia di periodicità di trasmissione delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA, individuandone la scadenza nel termine dell’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e nel 30 di settembre dell’anno per la comunicazione della liquidazione periodica IVA del secondo trimestre.

Tale scadenza, ricorrendo per l’anno 2023 nella giornata di sabato, si considera posticipata al 2 di ottobre.

Nozioni generali

In base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 21-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78:

I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta […]. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il ((30 settembre)).  La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.”.

Pertanto, tramite la comunicazione delle liquidazioni periodica IVA, i contribuenti trasmettono all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai dati contabili di riepilogo delle liquidazioni periodiche dell’imposta, raggruppandone il contenuto su base trimestrale indipendentemente dalla periodicità mensile o trimestrale di liquidazione dell’imposta.

L’invio della comunicazione viene effettuato esclusivamente per via telematica tramite file in formato .xml (eXtensible Markup Language).

Termini di trasmissione

La trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere effettuata nel termine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e nel termine del 30 di settembre per il secondo trimestre dell’esercizio, come da scadenze di seguito indicate:

  • 1° TRIMESTRE: 31 maggio
  • 2° TRIMESTRE: 30 settembre
  • 3° TRIMESTRE: 30 novembre
  • 4° TRIMESTRE: 28 febbraio

In particolare, la scadenza della comunicazione relativa alle operazioni effettuare nel secondo trimestre, per effetto delle novità introdotte dal D.L. “semplificazioni fiscali” del 21 giugno 2022, n. 73, è stata posticipata dal 16 al 30 di settembre.

In generale, rispetto ai termini innanzi indicati, occorre inoltre ricordare che nel caso in cui le scadenze ricorrano in corrispondenza della giornata del sabato o di giorni festivi, il termine si considera posticipato al primo giorno feriale successivo.

Pertanto, rispetto alla scadenza della comunicazione relativa al secondo trimestre 2023 cadendo il 30 del mese in corrispondenza del sabato, si considera posticipata come segue:

  • 2° TRIMESTRE 2023: 02 ottobre

Rispetto agli altri termini si ricorda altresì che, la comunicazione riepilogativa delle operazioni relative all’ultimo trimestre dell’anno può essere sostituita con l’invio della dichiarazione annuale IVA da trasmettere entro il termine del 28 di febbraio dell’anno successivo.

Occorre inoltre ricordare che le scadenze di presentazione delle comunicazioni non influiscono sui termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche IVA, identificati nel giorno 16 del mese successivo, in caso di liquidazione mensile, e nel giorno 16 del secondo mese successivo al termine del trimestre in caso di liquidazione trimestrale.

Infine, si ricorda che in assenza di dati da indicare non è necessario procedere con l’invio della comunicazione, salvo che questa non si renda necessaria per consentire il riporto di un credito da un trimestre all’altro.

Dott.ssa Francesca Sparano

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