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La compensazione del credito INPS segue logiche leggermente diverse rispetto alla compensazione dei crediti relativi ad imposte sui redditi, tali per cui, al termine del periodo di compensazione consentito, non è più possibile operare il riporto nel nuovo dichiarativo, ma è necessario presentare direttamente domanda di rimborso all’Istituto.

Di seguito si illustrano le caratteristiche peculiari dell’utilizzo di tal credito.

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Termini e modalità di utilizzo

Risulta essere una casistica abbastanza frequente che, a seguito del versamento di acconti per contributi INPS, possano originarsi versamenti in eccesso, con conseguente necessità di rilevare all’interno del dichiarativo il credito contributivo.

In particolare, i crediti INPS originatisi nell’anno 2021 devono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (Modello Redditi 2023), ovvero entro il 30 novembre 2023.

Al termine del periodo di compensazione consentito, l’eventuale credito residuo non utilizzato, deve:

  • essere obbligatoriamente indicato all’interno del “quadro RR” nella casella “Residuo a rimborso o in auto – conguaglio” del modello Redditi PF 2023:
    • al rigo RR2 colonna 22 o 36 (a seconda che l’importo si riferito a contributi eccedenti o non eccedenti il minimale) per le gestioni commercianti ed artigiani;
    • al rigo RR8 (colonna 7) per la gestione separata;
  • essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di “auto – conguaglio”, ovvero una compensazione interna di contributi INPS con altri contributi INPS, effettuata direttamente dall’INPS), da presentare tramite istanza telematica all’interno del sito INPS: nella sezione presente nel cassetto previdenziale del contribuente artigiano o commerciante (domande telematiche) ovvero tramite il canale “prestazioni e servizi” del contribuente professionista iscritto alla gestione separata.

Riflessi fiscali: tassazione dei contributi compensati o rimborsati

Il rimborso di imposte e oneri dedotti o detratti in anni precedenti è soggetto a tassazione “per cassa”, nell’anno in cui è percepito il rimborso.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR, il regime naturale di imposizione è l’assoggettamento delle somme a tassazione separata, in quanto, come disciplina il sopra menzionato articolo “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: […] n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito”, con conseguente versamento di un acconto pari al 20% da versare entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, tramite il codice tributo 4200.

Alternativamente, è prevista la possibilità di optare per la tassazione ordinaria da indicare all’interno del quadro RM, casella 2 del rigo RM 9 del modello Redditi PF 2023, particolarmente conveniente nel caso in cui vi siano perdite compensabili o oneri da dedurre/detrarre rilevanti.

Le somme oggetto di rimborso vanno pertanto dichiarate nella sezione “Imposte e oneri rimborsati” del quadro RM, all’interno del rigo RM9.

Casi particolari

Caso particolare: contribuenti forfetari

Per i contribuenti che hanno adottato il regime fiscale agevolato, la tassazione dei contributi INPS compensati o rimborsati è stato per un lungo periodo motivo di incertezza.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 400 del 9.10.2019 ha fatto presente che il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.

Per tale categoria di contribuenti quindi, non è prevista la possibilità di indicare nel quadro RM gli importi a titolo di oneri rimborsati utilizzati in compensazione nell’anno precedente, tali somme debbono infatti essere indicate nel rigo LM35 in diminuzione dell’importo relativo ai contributi INPS deducibili per lo stesso anno. È possibile indicare anche un importo negativo qualora i contributi compensati fossero eccedenti quelli deducibili.

Caso particolare: impresa familiare

Nel caso di impresa familiare ciascun soggetto iscritto alla gestione previdenziale sarà tenuto a compilare il proprio quadro RM in relazione alla quota di credito INPS a lui relativa e compensata con altri debiti.

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Dott.ssa Gloria Marchesi

TAG compensazione credito INPScredito INPSinpsINPS 2023

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