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La misura dell’Assegno unico e universale (AUU) costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L’ assegno unico e universale è una misura “universalistica”; pertanto, spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.33 Assegno Unico Universale” su Spreaker.

Abrogazioni Assegno Unico Universale

Con l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono stati abrogati:

  • Il premio alla nascita o per l’adozione del minore – c.d. Bonus mamma domani – (comma 353, art.1, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • l’assegno di natalità – c.d. Bonus Bebè – (commi 125-129, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349, art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Novità legge bilancio

L’art. 65 della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2023) ha apportato delle novità alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal D.Lgs. n. 230/2021, rendendo permanenti, al fine della misura dell’assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente:

  • tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico;
  • tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico.

Inoltre, si proroga, nell’ambito dell’istituto, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell’ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introduce un incremento dell’assegno:

  1. Aumento del 50% dell’importo dovuto per i nuclei familiari con almeno 4 figli. Tale maggiorazione forfettaria sarà pari a 150 euro per nucleo
  2. incremento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli a carico di età compresa tra 1 e 3 anni. Nella pratica l’importo spettante aumenta del 50% per ogni figlio con il limite di ISEE pari a 40.000 euro
  3. aumento del 50% dell’assegno da applicare a tutti gli importi spettanti nel rispetto della fascia ISEE di riferimento per i nuclei familiare con figli fino a 1 anno di età

Tutti gli aumenti sopra citati decorreranno da febbraio 2023.

Si sottolinea che l’assegno unico, come le altre prestazioni INPS, è correlato all’andamento dell’inflazione. Quindi visto il recente forte innalzamento dell’indice dei prezzi degli ultimi mesi, a gennaio 2023 l’importo mensile sarà rivalutato almeno del 9% (ipotesi di tasso a annuale 2022), anche senza alcuna modifica normativa. Il valore dell’assegno unico mensile dovrebbe passare quindi da 175 euro a 196 euro, per le famiglie con ISEE a 15mila euro, da 50 a 55 euro mensili, per chi ha un ISEE superiore a 40mila euro.

Decorrenza

A decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ISEE per poter usufruire dell’importo completo.

Le variazioni della domanda

I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.

Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ISEE. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

Modalità richiesta prima domanda

Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. Le domande possono essere presentate tramite:

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

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