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Il D.L. n. 11/2023 del 16 febbraio 2023 che è stato prontamente pubblicato nella G.U. della stessa giornata del 16 febbraio e che è entrato in vigore il 17 febbraio 2023 prevede il blocco, a partire dal 17 febbraio 2023, delle cessioni e dello sconto in fattura derivanti dai bonus edilizi.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.40 Bonus edilizi novità dopo lo stop” su Spreaker.

Bonus edili coinvolti:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • bonus facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  • superbonus.

A decorrere dal 17 febbraio 2023 non è consentito l’esercizio delle opzioni per:

  1. Il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura);
  2. la cessione del credito d’imposta.

Con lo stesso decreto, inoltre, viene previsto che:

  • le pubbliche amministrazioni non possono acquistare i bonus;
  • la responsabilità in solido dei cessionari viene meno in presenza di alcune precise condizioni.

IN COSA CONSISTE

Il blocco delle opzioni prevede tuttavia una clausola di salvaguardia che consente di continuare a optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo con riguardo a tutti gli interventi per i quali, in data anteriore al 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi.

In particolare, è previsto che il blocco non vale per le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • per interventi negli immobili diversi dai condomìni, a condizione che entro il 16 febbraio 2023 sia stata presentata la CILA;
  • per interventi nei condomìni, a condizione che entro il 16 febbraio 2023 sia stata adottata la delibera assembleare e presentata la CILA;
  • per la demolizione e ricostruzione di edifici, a patto che entro il 15 febbraio sia stato richiesto il titolo abitativo;
  • per il sismabonus acquisti, a patto che sia stato registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita.

Con l’eccezione delle citate e specifiche deroghe per le operazioni già in corso al 17 febbraio 2023, non è più possibile per i soggetti che effettuano tali spese ai fini del superbonus optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta, opzioni introdotte nel 2020 con l’art. 121 del D.L. n. 34/20220 (decreto Rilancio).

Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal superbonus il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (art. 16-bis, comma 3, TUIR o art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013) – sismabonus acquisti.

RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DEI CESSIONARI

Il D.l. 11/2023 è intervenuto sulla responsabilità in solido dei cessionari, prevedendo che, pur restando ferme le ipotesi di dolo, non c’è concorso nella violazione e quindi responsabilità in solido da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso della documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, ovvero:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi,
  • nel caso di interventi in regime di edilizia libera dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale,
  • nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi,
  • nel caso di immobili non ancora censiti domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica la documentazione prevista, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia.

La mancanza della documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Si sottolinea che tale esclusione riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca: in tale ipotesi, è sufficiente che questi soggetti si facciano rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata

TAG bonus edilipodcast commercialisti