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Bonus Facciate, Rimborsi IVA, INPS Artigiani – Ep.04 del 13/02/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.
Vediamo le novità del 13 febbraio del 2023

Interpello n. 212/2023

Andiamo a vedere che cosa è stato chiarito dalla direzione dell’amministrazione finanziaria riguardo nell’interpello 212 e 211 del 2023, appunto pubblicati il 13 febbraio 2023. Questi riguardano i bonus edili, quindi l’ecobonus ed il bonus facciate in particolare, nella casistica in cui un’impresa abbia un’IVA da pro-rata indetraibile e un secondo caso che riguarda sempre l’IVA e in particolare la dichiarazione sostitutiva che deve essere rilasciata nel caso di richiesta di rimborso superiore ai 30.000 euro.

Nella prima casistica, nel caso di un’impresa con un pro-rata di detraibilità dell’IVA, all’ecobonus e il bonus facciate, ci dice l’amministrazione che spettano per la quota di IVA indetraibile, non soltanto qualora il contribuente ne fruisca in dichiarazione dei redditi, ma anche nel caso in cui si facciano le opzioni per la cessione del credito per lo sconto in fattura. Infatti, ci dice che nell’ambito del superbonus la possibilità di considerare agevolabile anche l’importo dell’Iva non detratta è prevista normativamente dall’articolo 119 del DL 34/20 al comma 9 ter.

Dove si dice che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19 bis, 19 Bis 1 e 36 bis del decreto IVA, dovute sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti appunto da questo articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo che è ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità con la quale si fruisce di questi bonus.

Quindi ci dice anche che si applica l’articolo 110 comma 1 lettera B del TUIR, per quanto riguarda i bonus diversi dal superbonus. Quindi nella norma è richiamata appunto è per l’ecobonus il bonus facciate è essenzialmente l’articolo 110 del TUIR e i documenti di prassi che si applicano in questi due casi sono la circolare 23 del 2022 ed anche l’interpello 118 del 2022.

Nella quale si dice che la disposizione del 119 comma 9 ter non è estendibile a interventi diversi dal superbonus, ma che comunque, anche nel caso del bonus facciate, tornano applicabili le disposizioni e i principi generali richiamati dalle circolari appunto 23/22 e 118/22 come interpello.

Quindi, in tema di reddito di impresa, è possibile considerare l’IVA indetraibile come componente di costo da considerare ai fini della detrazione spettante. Per la società deve ritenersi possibile conteggiare l’IVA indetraibile sia per quanto riguarda bonus del tipo Ecobonus, bonus facciate, che del relativo credito d’imposta da cedere a terzi ai fini del superbonus.

Interpello n. 211/2023

Per quanto riguarda invece l’interpello 211 del 2023, ricordiamo che la società, in questo caso residente in un paese terzo, che vuole chiedere un rimborso superiore ai 30.000 euro, deve certificare la propria solidità patrimoniale attraverso degli atti o documenti in autocertificazione. Tali documenti devono essere tradotti in italiano e autenticati dalla nostra autorità consolare che ne attesta la conformità all’originale, e devono provenire dall’autorità di quel paese.

Quindi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la consistenza patrimoniale della società può essere fatta non da rappresentante fiscale o dal revisore, laddove si tratti di un paese diverso dall’UE o di un paese che non ha delle convenzioni contro la doppia imposizione firmate con l’Italia. Se invece abbiamo il caso di questo tipo, allora è sufficiente la firma del revisore legale e del rappresentante fiscale.

Ma nel caso dell’interpello 211 del 2013, il caso era di un paese terzo, e quindi non era possibile ricorrere a queste casistiche. Era necessario, appunto, che venisse fatto l’atto da un’autorità del quel paese con la traduzione autenticata dalla nostra autorità consolare.

D.Lgs. 142/2022

Per quanto riguarda invece, parliamo della riforma Cartabia, e quindi rientriamo anche in quello che è l’obiettivo del PNRR di semplificare, da un punto di vista anche del processo tributario, in particolare la notifica degli atti giudiziari.

Dal 28 febbraio il decreto 149 del 2022, questo decreto legislativo che attua la legge delega del 2021 la 206, ci dice che viene reso definitivamente valido registro IPA, cioè l’indice delle pubbliche amministrazioni come pubblico elenco per la notifica a mezzo PEC alle pubbliche amministrazioni.

E poi ci dice anche che c’è l’obbligo, non solo di avere un domicilio digitale per i liberi professionisti e le imprese che naturalmente hanno nell’IPA l’archivio di queste PEC, che sono appunto un obbligo come tenuta, ma ci dice anche che possono essere usati questi indirizzi per la notifica mezzo PEC dal 28 febbraio, di tutti quelli che sono appunto gli atti che devono essere notificati all’interno del processo civile alle imprese e professionisti.

Se un soggetto invece non ha l’obbligo di avere un indirizzo PEC e quindi un domicilio digitale, ma ce l’ha spontaneamente, quindi la persona fisica che ne è dotata, anche in questo caso se spontaneamente ha scelto di averlo, verrà utilizzato per la notifica appunto degli atti a partire dal 28 febbraio.

Quindi l’ufficiale giudiziario sarà soltanto in estrema ratio la procedura da utilizzare perché, appunto, la modalità che sarà utilizzata sarà la modalità via PEC o SERC e appunto l’ufficiale solo in un’ultima possibilità residuale.

Circolare INPS 19/2023

La circolare 19 del 10 febbraio 2023 ha pubblicato le aliquote per la contribuzione 2023 destinata agli artigiani e commercianti iscritti all’INPS. Si ricorda che gli artigiani sono tenuti a pagare il 24% di contribuzione, mentre i commercianti devono pagare il 24,48%. Per gli under 21, invece, le aliquote sono del 23,25% e 23,73%, e la riduzione contributiva appena citata è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni.

Per quanto riguarda il contributo calcolato sul reddito minimale, esso risulta diviso per gli artigiani e sarà pari, per gli over 21, a 4.2008,40€. Per i commercianti, invece, l’importo sarà di 4.292,42€. Per gli under 21, si avranno 4.077,12€ e 4.161,14€ rispettivamente per artigiani e commercianti.

Si ricorda che questi importi devono essere considerati da coloro che beneficiano della riduzione contributiva del 35% e adottano il regime forfettario.

Modello Redditi 2022 Tardivo

 

Ricordiamo che c’è la possibilità di presentare il modello tardivo redditi 2022 per l’anno 2021 entro il 28 febbraio 2023, perché la tardività può essere presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, che era quella del 30 novembre del 2022. È ammessa quindi la tardività non superiore ai 90 giorni, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del DPR 322 del 98. Una volta aspirato questo termine, la dichiarazione è omessa.

Quindi, entro i 90 giorni si versa con l’8911 i 25 euro con ravvedimento operoso, cioè un decimo dei €250, e si presenta la dichiarazione. Oltre questo termine, la dichiarazione è omessa. Ha senso presentarla comunque per sfruttare la riduzione della sanzione per omessa dichiarazione, che sappiamo essere pari a 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 se non sono dovute imposte 250 euro minimo.

Se invece presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e quindi rispetto ovviamente all’omissione, l’applicazione della sanzione è ridotta alla metà. Quindi si va al 60% anziché al 120 con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione fissa è di 150 euro anziché 250. Naturalmente, può essere aggravata se si tratta di redditi esteri, aumentata fino al doppio nei confronti di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziarvi per l’attenzione.

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