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Bonus Facciate, Tregua Fiscale, Crediti Energetici – Ep.05 del 14/02/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.

Bonus Facciate

Partiamo subito con gli interpelli. L’Agenzia delle Entrate è stata ricca di pubblicazioni e abbiamo due interpelli, il 213 e il 214, e abbiamo ben quattro risoluzioni che riguardano tutti i temi veramente importanti e rilevanti per la pratica professionale.

Il 213 del 14 febbraio del 2023 tratta il tema della cessione delle rate residue agli eredi per quanto riguarda la cessione del credito. Cioè ci dice l’Agenzia delle Entrate che anche le rate residue dei bonus facciate, che è previsto naturalmente introdotto dalla legge di bilancio del 2020, possono essere trasferite agli eredi in caso di decesso dell’avente diritto originario.

Gli eredi potranno quindi optare per la cessione del credito rispetto alle rate residue di detrazione. Quindi di fatto, c’è la possibilità anche per il bonus facciate, laddove il contribuente che ha sostenuto le spese venga a mancare, da parte degli eredi di continuare, appunto, nella fruizione del beneficio anche sotto forma con l’opzione della cessione del credito. Questa, appunto, la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda invece l’interpello 214, sempre dedicato al bonus facciate, tratta il tema del bonifico parlante. Sappiamo infatti che per gli altri tipi di agevolazione tipo il bonus ristrutturazione al 50%, era stato già chiarito dalle circolari due del 2020 e la 28 e del 2022 che in questi casi laddove manchi il bonifico parlante, è possibile fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva da parte del fornitore, che è rilasciata nella quale viene appunto a dire colui che ha eseguito i lavori, che ha contabilizzato nella propria contabilità la fattura e quindi diciamo sostituisce di fatto l’onere del documentale del bonifico parlante.

Cosa dice con l’interpello in questo caso per quanto riguarda il bonus facciate? Ci dice l’amministrazione che anche con riferimento al bonus facciate, se non è possibile ripetere il bonifico, l’istante potrà fruire della detrazione. Qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale appunto le imprese esecutrici dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione del reddito di impresa.

Contratto di locazione

Per quanto riguarda le risoluzioni, la 5 del 2023 tratta della registrazione del contratto di locazione nel caso in cui il locatario sia un soggetto non residente e privo di codice fiscale. L’agenzia ci informa che per richiedere la registrazione di un contratto di locazione in cui il locatario sia un soggetto non residente in Italia e privo del codice fiscale, è possibile utilizzare il modello 69 presso l’ufficio territoriale. In alternativa, si può utilizzare il modello RLI telematico. Il modello 69 consente di esercitare sia l’opzione per la cedolare secca che di registrare il contratto eventualmente anche per le risoluzioni, le cessioni e le proroghe successive. Il pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione potrà essere fatto con F24 o con addebito sul conto corrente bancario postale, anche per le annualità successive.

L’agenzia ci informa che questo non vale solo per i contratti di locazione, ma anche per gli atti privati diversi dai contratti di locazione. Quindi, è estendibile anche ad altri tipi di atti privati.

Tregua Fiscale

La risoluzione 6 del 2023 tratta il tema della tregua fiscale. La manovra 2023 ha introdotto una serie di tregue, in particolare la regolarizzazione delle regolarità formali. In questo caso, è possibile utilizzare il codice tributo TF44 per versare la prima rata dell’importo dovuto entro il 31 marzo, per tutte le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre del 2022, grazie alla risoluzione numero 6.

La seconda rata può essere versata il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo di imposta a cui si riferisce la violazione, quindi è importante prestare attenzione all’anno.

Nel caso di versamento in modo rateale, è necessario compilare il campo “rateazione” con 0102 o 0202. In caso di un’unica soluzione, il campo da compilare è 0101. La stessa risoluzione pubblica anche i codici tributo per il ravvedimento speciale, ovvero TF45 a TF56, tutti i codici tributi utilizzabili laddove si voglia fruire della sanzione a un diciottesimo del minimo di tale importo, in otto rate trimestrali.

Le violazioni devono riguardare delle dichiarazioni presentate relativamente ai periodi di imposta 2021 e precedenti. Anche in questo caso, l’anno da indicare nell’f24 è l’anno cui si riferisce la violazione.

Per la definizione delle controversie tributarie, esistono i codici tributo da TF20 a TF26 per gli importi dovuti entro il 30 giugno 23, così come per gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza. Inoltre, esistono i codici tributo da tf40 a tf43 per le 20 rate trimestrali, con la possibilità di aderire alle diverse tregue fiscali utilizzando i codici tributi indicati nella risoluzione 6 è quella di riferimento per capire quali codici tributi utilizzare nel caso in cui si aderisca alle diverse tra tregue fiscali.

Definizione agevolata avvisi bonari per le LIPE

Sempre sulla tregua fiscale la risoluzione 7 ci danno importante chiarimento ci dice che è possibile anche per gli avvisi Bonari da Lipe applicare la Definizione agevolata dei Bonari quindi c’era stato un dubbio inizialmente oggi l’amministrazione con La 7 conferma che è possibile appunto aderire anche per le Lipe alla definizione appunto alla Definizione agevolata naturalmente attenzione all’intervallo temporale che rientra nella Definizione agevolata perché appunto può essere che alcune Lipe del 2022 non possono essere definite

Crediti energetici

I crediti energetici del primo trimestre del 2023 trovano i propri codici tributo nella risoluzione 8 del 2023. In particolare, la risoluzione pubblica i codici tributo da utilizzare per i crediti energetici per le aziende gasivore e non gasivore, per quelle energivore e non energivore, nonché per quelle che svolgono attività agricole, della pesca e agromeccanica. I crediti relativi al primo trimestre del 2023 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre dello stesso anno.

I codici tributo sono il 7010 per le aziende energivore, il 7011 per quelle non energivore, il 7012 per quelle gasivore, il 7013 per quelle non gasivore e il 7014 per quelle che operano nella pesca, agricoltura e agromeccanica. Nell’anno di sostenimento della spesa, che nel caso del primo trimestre del 2023 è appunto il 2023, deve essere indicato l’anno di riferimento.

Credito d’imposta

Ci riserviamo anche di dirvi tutta una serie di novità collaterali, oltre i documenti di prassi, che riguardano innanzitutto la domanda per il credito d’imposta per l’attività fisica adattata. Ricordiamo che le domande vanno presentate dal 15 febbraio 2023 fino a tutto il 15 marzo 2023. Si tratta di esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche, disabilità fisiche, che sono svolti anche in gruppo sotto la supervisione di un professionista competente, in luoghi e strutture non sanitarie, come le palestre della Salute. Con lo scopo naturalmente di migliorare il livello di attività fisica, si fa un’istanza.

Questa istanza va presentata dal 15 febbraio al 15 marzo, esclusivamente in via telematica, o dal contribuente o con intermediario. Entro i successivi cinque giorni, viene rilasciata una ricevuta nella quale viene attestata la presa in carico. È possibile fare anche un annullamento, una sostituzione, una rinuncia dell’eventuale richiesta. E naturalmente, dal dopo il 15 marzo 2023, cioè quando verranno a scadere i termini per presentare l’istanza, l’Agenzia ci dirà, dato che ha stanziato un milione e mezzo di euro, quanti saranno gli aventi diritto e soprattutto la percentuale di credito spettante che viene ripartita tra i richiedenti. Il credito può essere portato in compensazione in F24 e quindi può essere utilizzato in questo modo.

Organo di controllo nelle SRL

Ricordiamo anche che con l’approvazione del bilancio 2022 si presenterà il tema del sistema dei controlli nelle SRL. Infatti, diciamo che, di fatto, in base alle regole che oggi sono vigenti, la nomina, nel caso in cui la SRL sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione dei conti o abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti che sono il totale dell’attivo 4 milioni di euro, ricavi 4 milioni e dipendenti in media occupati 20 unità, ha necessità appunto di nominare un organo di controllo.

Questa disposizione è stata oggetto di naturalmente interventi normativi di modifica continui e, se arrivate quindi a una formulazione di questo tipo, significa che in occasione dell’approvazione del bilancio del 2022 va fatta anche questa verifica per verificare appunto la nomina dell’organo.

Precompilata IVA

Ricordiamo che dal 2024 al 2028 verrà introdotta una modifica per quanto riguarda la precompilata IVA, con la dichiarazione IVA precompilata. In pratica, l’Italia anticipa quello che l’Unione Europea spinge gli stati membri ad attuare, ovvero la fatturazione elettronica europea e la dichiarazione digitale delle operazioni intra-unionali.

In Italia, di fatto, queste misure sono già state attuate anche in deroga da anni, ma a partire dal 2024 e fino al 2028 verranno introdotte nuove norme e nuovi modelli che dovranno essere adottati negli Stati membri a livello comunitario. Ciò comporterà anche un sostanziale aggiornamento dei software. Probabilmente, lo SDI diventerà obsoleto e verrà utilizzata un’altra modalità. Tuttavia, almeno dovrebbe semplificare all’interno dell’Unione Europea una serie di adempimenti che oggi sono messi in essere.

Documento OIC

Il documento interpretativo riguardante gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati è destinato alle società che intendono avvalersi della facoltà prevista dal decreto di derogare al criterio di valutazione del 2004/26 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante che hanno carattere transitorio e si riferiscono all’esercizio in corso al 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del DL 73/2022.

In pratica, nei bilanci 2022 è possibile mantenere il valore di iscrizione come risulta dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, cioè il 2021, senza esporre il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Successivamente, con l’emissione della norma del 2022, l’OIC ha predisposto questo documento interpretativo che fornisce le modalità contabili da adottare.

La versione definitiva dell’OIC-11 precisa che la deroga introdotta dalla norma consente alle imprese di non svalutare i titoli scritti nell’attivo circolante per effetto dei mercati alla data di chiusura del bilancio. Pertanto, continuano ad applicarsi a questi titoli le disposizioni di valutazione al costo ammortizzato dall’OIC 20 e la conversione dei titoli in valute dall’OIC 26.

Le società che esercitano questa possibilità devono destinare una riserva indisponibile di utili pari alla differenza tra i valori scritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio. In ogni caso, prudenzialmente viene stanziata una riserva indisponibile pari alla differenza di valutazione. Qualora gli utili dell’esercizio, le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non fossero sufficienti a costituire questa riserva indisponibile, la società dovrà destinare gli utili degli esercizi successivi a tal fine.

Garanzia SACE

E infine, il Superbonus e il Decreto Aiuti Quater. Il comma 4 quater dell’articolo 9 del DL 176/2022, del cosiddetto Decreto Aiuti Quater, prevede l’intervento di SACE a garanzia di alcuni prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti derivanti dal Superbonus.

Quindi, un aiuto verso lo sblocco della liquidità incagliata per le imprese che hanno eseguito i lavori del tipo Superbonus, è quello di richiedere alla banca dei finanziamenti coperti dalla garanzia SACE. La garanzia può coprire il 90% per le imprese che non hanno più di 5.000 dipendenti in Italia e con un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; l’80% per quelle intermedie e il 70% per quelle con un fatturato superiore a 5 miliardi. Quindi, per le piccole e medie imprese, è prevista una garanzia SACE del 90%.

Il finanziamento prevede un ammortamento per 36 mesi e non dura più di 6 anni. L’importo del prestito non garantito non è superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale e il 50% dei costi sostenuti per le fonti energetiche.

Vi invitiamo, pertanto, per coloro che hanno i codici Ateco 41, ovvero costruzione di edifici residenziali, 43 e lavori di costruzione specializzati che realizzano interventi rientranti nella detrazione Superbonus, di chiedere alla banca di poter avere questi finanziamenti con garanzia statale.

 

Grazie per l’attenzione è stata una giornata ricca e vi auguro un buon lavoro

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