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DL 198/2022, ADER, rinvio scadenza dati STS, ETS – Ep.06 del 15/02/2023

Benvenuti a GB informa una rubrica di notizie aggiornamenti sul mondo contabile fiscale a cura di GBsoftware, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi. Andiamo a vedere quali sono le novità del 15 febbraio

Conversione in Legge DL 198/2022

Iniziamo subito col decreto milleproroghe che è stato approvato con i suoi emendamenti nell’iter di conversione al Senato.

Innanzitutto, il DL 198/22 che sta per essere convertito in legge, entro il 15 di marzo, prevede delle novità.

Innanzitutto, la sospensione per quanto riguarda i termini per l’agevolazione prima casa, perché vengono disposte alla sospensione dei termini nel periodo compreso tra il primo aprile e il 30 ottobre 2023, per l’applicazione dell’imposta e registro a 2% per l’acquisto della prima casa.

Non solo, ma viene prevista anche la sospensione di termini per il riacquisto della prima casa, da adibire ad un immobile a prima casa, laddove sia stato ceduto o alienato quello precedente.

Alla luce del nuovo quadro, il termine per trasferire la residenza nell’immobile acquisito come prima casa viene prorogato da 18 mesi a 37 mesi, mentre il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni, passa da un anno a un massimo di due anni e 7 mesi.

Passa da un anno a un massimo di due anni e 7 mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedente che è stato eletto a residenza come prima casa.

Quindi in sostanza, una sospensione uno slittamento dei termini importante.

Per quanto riguarda poi il fondo di garanzia per l’acquisto prima casa, anche in questo caso abbiamo una proroga al 30 giugno 2023 dell’estensione della garanzia per un massimo dell’80%, non più del 50%, per coloro che hanno un ISEE non superiore ai 40 mila euro e vogliono acquistare la prima casa e quindi sul mutuo destinato proprio a queste categorie di soggetti e alla prima casa è possibile ottenere una garanzia statale dell’80%.

Ricordiamo anche che le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito vengono fatte slittare al 31 marzo, quindi non più 31 giugno, ma 31 marzo come data ultima per comunicare le spese 2022 e anche le spese delle rate residue del 2021 in avanti.

Per quanto riguarda poi il Cashback questo invece trova la sua conclusione al 31 di luglio; quindi, eventualmente entro lo stesso termine è possibile promuovere delle controversie che concernano i rimborsi relativi al programma Cashback.

Poi slitta al 31 marzo 2023 anche la data ultima entro quando gli enti diversi delle Agenzie fiscali, quindi tutti coloro che non vogliono aderire alla tregua fiscale, devono utilizzarlo sapere e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate riscossione.

Il codice del terzo settore per l’applicazione delle norme previgenti viene esteso.

Infatti al 31 dicembre del 2023, il luogo del 31 dicembre del 2022 il termine per applic

are inderogabilmente le norme previste al nuovo codice del terzo settore.

Nell’attesa che sia reso operativo il RUNS uno slittamento fino al 31 dicembre 2023 dell’applicazione di tutte queste norme, per tutto fino al 31 dicembre 2023 si applicano quelle previgenti.

Va detto che per quanto riguarda i crediti di imposta dei beni strumentali, sia 4.0 che ordinari, sappiamo che il termine ultimo per completare l’investimento che è stato prenotato al 31/12/22 viene portato al 30 novembre 2022, quindi per quelli ordinari, per avere un credito di imposta al 6%, è sufficiente avere entro il 31/12/22 l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, aver versato il 20% dell’acconto, e quindi poter poi completare l’investimento entro il 30/11 del 2023.

Così come per i beni strumentali 4.0, anche in questo caso è possibile, se c’è stata la prenotazione entro il 2022, completare l’investimento entro il 30/11/23.

Per quanto riguarda la trasparenza e quindi l’obbligo di rendere noti ai terzi i contributi pubblici ricevuti superiori ai 10.000 euro, sappiamo che col DL Milleproroghe viene fatta slittare il primo gennaio 2024 la data per l’applicazione delle sanzioni, laddove ci siano state delle omissioni in tal senso.

Sappiamo che le imprese che hanno una nota integrativa lo possono fare direttamente in approvazione del bilancio indicando nella nota, chi non è dotato di nota integrativa lo può fare con la pubblicazione sul sito web relativo o dell’associazione di categoria o sul proprio.

Prospetto informativo ADER

L’agenzia Entrate Riscossione ha reso noto ieri che esiste un nuovo strumento per comprendere quali carichi possono essere oggetto di definizione agevolata con la manovra 2023: il prospetto informativo.

Qui troveremo l’elenco delle cartelle di pagamento degli avvisi di accertamento e di addebito che potranno essere definiti, e anche l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Ci può essere l’accesso al prospetto informativo con una doppia modalità: con la modalità in area riservata o con la modalità in area pubblica. In particolare, con l’area riservata è possibile visualizzare la schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico e poi viene direttamente mandata una mail con un link che scade entro i 5 giorni se non viene fatto l’accesso. Successivamente, è possibile scaricare il prospetto informativo.

Laddove, invece, venga utilizzata la seconda modalità, ovvero quella dell’area pubblica, è possibile ottenere prima un link entro 72 ore e successivamente un’altra mail con il link per il download del prospetto. Bisogna rispettare i tempi altrimenti la richiesta viene annullata.

Attenzione, perché ci vorrà qualche giorno perché il servizio sia realmente attivo.

Rinvio scadenza dati STS

Ricordiamo poi il provvedimento per quanto riguarda l’invio dei dati alla tessera sanitaria. Infatti, è stato di fatto prorogato, anche in questo caso, la scadenza del 31 gennaio sino al 22 febbraio 2023 per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di coloro che sono tenuti a farlo. Sappiamo che il secondo semestre del 2022 va presentato oggi entro il 22 febbraio 2023.

Ricordiamo che gli ottici, che sono questi soggetti che sono stati inclusi nell’obbligo recentemente, devono inviare invece tutta l’annualità 2022 entro il 22 febbraio del 2023, non più entro il 31 gennaio.

Con lo stesso provvedimento del 15 febbraio 43425, è stata prevista anche la possibilità di opporsi invece all’utilizzo dei dati della tessera sanitaria per la precompilata 2023, sino al 22 febbraio del 2023. L’opposizione può essere esercitata anziché entro il 31 gennaio.

Slitta anche, quindi, il termine entro il quale è possibile visualizzare queste spese sanitarie nella precompilata, perché dal 9 sino al 31 marzo c’è questo slittamento. Quindi, sarà possibile visualizzare i dati a partire dal 31 marzo per la precompilata, dati relativi appunto al sistema tessera sanitaria.

Quindi, una proroga dell’adempimento al 22 febbraio e una proroga dell’opposizione al 22 febbraio, ma anche uno slittamento dei termini per visualizzare i dati al 31 marzo del 2023.

Cedolare secca esclusa per il nudo proprietario

Va detto che con gli interpelli 216 e 215 del 15 febbraio, l’Agenzia dell’Entrate ci fornisce alcuni chiarimenti in merito, ad esempio, alla cedolare secca.

Con l’interpello 216 del 15 febbraio, viene specificato che l’opzione per la cedolare secca non può essere attivata dal nudo proprietario dell’immobile locato. Si tratta di un regime opzionale che prevede l’applicazione di una tassa piatta al posto della tassazione ordinaria IRPEF, oltre che di registro. Tuttavia, non è possibile che il nudo proprietario faccia l’opzione poiché questo reddito non è imputabile a lui.

Pertanto, è importante tenere presente che la cedolare secca può essere applicata solo dal locatore dell’immobile e non dal nudo proprietario.

ETS ed erogazioni in natura

Così l’interpello 215 del 15 febbraio tratta invece degli enti del terzo settore. In particolare, si parla delle donazioni in natura che vengono fatte, oltre all’erogazione liberali che comportano una deduzione, una detrazione per le persone fisiche, le società. È possibile anche fare delle erogazioni in natura, cioè attraverso degli immobili ad esempio strumentali.

Ma quando l’immobile è strumentale? Ad esempio, il caso trattato di interpello è quello di un D6. Quando è destinato all’attività commerciale dell’impresa o di lavoro autonomo e non è suscettibile di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni. Gli immobili della categoria D sono considerati tali e quindi come determinare e con che criterio applicare, diciamo valutare, questi beni immobili laddove vengono erogati?

Il criterio è quello del residuo valore del cespite all’atto del trasferimento, quello del dettato dall’articolo 83 comma 2 del codice del terzo settore. Quindi, per capire quant’è la deduzione viene determinata rifacendo riferimento appunto a questo valore, residuo valore fiscale dell’immobile a lato del trasferimento in luogo del valore normale che invece è utilizzato appunto laddove si tratta di un oggetto in donazione.

Quindi, di fatto, per gli immobili strumentali per natura applichiamo questo criterio, residuo valore fiscale del cespite.

 

Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziarvi per l’attenzione.

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