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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2023, ha approvato i modelli definitivi che i sostituti d’imposta devono utilizzare per trasmettere le Certificazioni Uniche 2023 in riferimento ai redditi erogati nel periodo d’imposta 2022, si illustrano di seguito le principali novità.

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Ambito Applicazione

AMBITO SOGGETTIVO:

I sostituti d’imposta che hanno erogato:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • redditi di lavoro autonomo
  • provvigioni
  • redditi diversi

sono tenuti a certificare gli stessi, mediante il rilascio di una Certificazione Unica, per attestarne i dati fiscali, previdenziali e assistenziali.

In particolare, sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica, i seguenti sostituti d’imposta:

  • persone fisiche che esercitano arti e professioni / imprese commerciali o imprese agricole;
  • società di persone residenti;
  • società di capitali residenti;
  • società di fatto o irregolariresidenti;
  • società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio italiano;
  • curatori fallimentarie commissari liquidatori;
  • erediche non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
  • aziende coniugalise l’attività è esercitata in società, tra coniugi residenti nel territorio italiano;
  • condomìni;
  • Trust;
  • enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti;
  • enti non commercialiresidenti;
  • Amministrazioni dello Stato;
  • associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali di cui alla Legge n. 192/1990 art. 22 e 23 e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residentinel territorio italiano;
  • società di armamentoresidenti;
  • soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti per locazioni brevi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operando, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario.

 

Punto di attenzione: I soggetti in regime forfettario non sono considerati Sostituti d’imposta.

Sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica i soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non determinano reddito per il percipiente.

AMBITO OGGETTIVO:

La Certificazione Unica deve essere utilizzata dai soggetti sopraelencati per attestare la corresponsione nel corso dell’anno precedente di:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73;
  • redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.);
  • redditi da provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
  • corrispettivi erogati dal condominio, che ha operato la ritenuta del 4%, per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa;
  • redditi assoggettati a ritenuta ai sensi dell’ 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988;
  • compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi;
  • compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
  • indennità corrisposte per la cessazione: di rapporti di agenzia delle persone fisiche; da funzioni notarili; dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR;
  • somme liquidate ai sensi dell’art. 21, comma 15, L. 449/1997 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi;
  • corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi ai sensi dell’ 4, D.L. n. 50/2017);
  • redditi assoggettati a ritenuta ai sensi dell’ 11, Legge n. 413/1991;
  • redditi assoggettati a ritenuta ai sensi dell’dell’art. 17, comma 1, lett. d), e), f) del TUIR.

Occorre certificare anche i compensi erogati nel 2022 a lavoratori autonomi minimi/forfetari (anche se gli stessi non sono assoggettati a ritenuta).

Le principali novità

All’interno del Frontespizio, nella Sezione “Tipo di comunicazione”, è stato previsto il nuovo codice “2” con riferimento alla casella “Eventi eccezionali” per i sostituti d’imposta che si avvalgono della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione per eventi eccezionali ed in particolare per i soggetti che al 26.11.2022 avevano la residenza ovvero la sede legale / operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno (il DL n. 186/2022 ha sospeso i termini dei versamenti tributari, scadenti dal 26.11.2022 al 30.6.2023).

In merito alla Certificazione del reddito da lavoro subordinato e parasubordinato, le principali novità del modello hanno riguardato l’abrogazione parziale delle detrazioni per figli a carico, l’esposizione del trattamento integrativo e la gestione dei fringe benefit e dei buoni carburante.

Con riferimento alla Certificazione per redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi si segnala l’introduzione del nuovo codice “15” per identificare i redditi di lavoro autonomo corrisposti ai docenti / ricercatori c.d. “impatriati”.

Con riferimento alla Certificazione per redditi da locazioni brevi, disciplinate dall’art. 4, DL n. 50/2017, dal 2022 è stata definita obbligatoria la compilazione dei campi da 14 a 18, contenenti i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto.

Certificazione reddito da lavoratore subordinato

Le principali novità del modello riguardano:

  • l’abrogazione parziale delle detrazioni per figli a carico;
  • l’esposizione del trattamento integrativo;
  • la gestione dei fringe benefit e dei buoni carburante.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO:

A decorrere dal 01 marzo 2022, conseguentemente all’entrata in vigore dell’assegno unico universale (AUU) per i figli a carico, sono state eliminate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. E’ stata altresì abrogata la detrazione per famiglie numerose.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO:

Per il periodo d’imposta 2022 è stato previsto il riconoscimento di             un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2022 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il trattamento integrative inoltre spetta anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.

FRINGE BENEFIT E BONUS CARBURANTE:

In presenza di remunerazioni erogate sotto forma di fringe benefit, devono essere indicati nelle annotazioni dalla Certificazione (con codice “BL”):

  • l’ammontare complessivo di tali remunerazioni;
  • la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione.

Nei punti 1, 2 e 4, nel campo 474 deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare. Se l’importo complessivo di tali erogazioni supera nel periodo d’imposta la somma di euro 3.000 lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nei punti 1, 2 e 4 nel punto 475 deve essere indicato il valore dei bonus carburante eventualmente concessi nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal loro ammontare, ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 21/2022. Se l’importo complessivo dei bonus carburante è superiore ad euro 200,00 nel periodo d’imposta, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Certificazione reddito da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

TIPOLOGIA REDDITUALE – CAUSALI:

All’interno della sezione «Dati relativi alle somme erogate – Tipologia reddituale», nel campo «causale», occorre indicare il codice che identifica la tipologia reddituale oggetto di certificazione.

In particolare, le tipologie reddituali sono suddivise in 2 elenchi:

  • tipologie reddituali che possono essere indicate nel mod. 730/2023 ovvero nel mod. REDDITI 2023 PF;
  • tipologie reddituali che:

– possono essere dichiarate esclusivamente con il modello REDDITI 2023 PF;

– non vanno esposte in dichiarazione dei redditi in quanto assoggettate a tassazione “definitiva”.

Tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche 2023
Causale Descrizione
B utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto

è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

D utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
F indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
L redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);
L1 redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
M prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
M1 redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
M2 prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

O prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
O1 redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
V1 redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari);

 

Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2023 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva
Causale Descrizione
A prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
G indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
H indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
I indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
J compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
K assegni di servizio civile universale di cui all’art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
P compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
Q provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
S provvigioni corrisposte a commissionario;
T provvigioni corrisposte a mediatore;
U provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
V2 redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
W corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
X canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
Y canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143
ZO titolo diverso dai precedenti.

DATI FISCALI:

Con riferimento ai dati fiscali, il “campo 6 – Codice”, contiene il codice identificativo della tipologia di somma corrisposta.

Tra le novità, si evidenzia la presenza del nuovo codice “15”, utilizzabile per identificare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti da docenti / ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime ex art. 44, DL n. 78/2010 che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento 31.3.2022 (c.d. “impatriati”), tali importi vanno indicati anche al “campo 7 – Altre somme non soggette a ritenuta”.

Codice Descrizione
2 Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
4 Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016;
6 Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori “impatriati” che hanno trasferito la residenza in Italia ex art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30.4.2019 al 2.7.2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del DM di cui all’art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019.
8 Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori “impatriati” che hanno trasferito la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) ai sensi dell’art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30.4.2019 al 2.7.2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del DM di cui all’art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019;
9 Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dagli sportivi professionisti rientrati in Italia a partire dal 30.4.2019 ai sensi dell’art. 16, comma 5-quater, D.Lgs. n. 147/2015. L’opzione per il regime agevolato in esame richiede il versamento di un contributo pari allo 0,50% della base imponibile. Le modalità di versamento sono state stabilite con il DPCM del 26.01.2021;
13 Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori “impatriati” rientrati in Italia prima del 30.4.2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento ADE del 3.3.2021;
14 Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori “impatriati” rientrati in Italia prima del 30.4.2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento ADE del 3.3.2021.
15 Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti da docenti / ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime ex art. 44, DL n. 78/2010 che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento ADE del 31.3.2022.
21 Altri redditi non soggetti a ritenuta;
22 Redditi esenti / somme che non costituiscono reddito;
23 Assegni di servizio civile universale ex art. 16, D.Lgs. n. 40/2017;
24 Compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.

Punto di attenzione: All’interno della Certificazione non occorre considerare l’eventuale importo relativo all’applicazione del contributo integrativo relativo alla Cassa previdenziale di appartenenza oggetto di rivalsa.

Certificazione reddito da locazioni brevi

Con riferimento ai redditi da locazioni brevi (disciplinate dall’art. 4, DL n. 50/2017) dal 2022 è stata definita obbligatoria la compilazione dei campi da 14 a 18, contenenti i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto.

Qualora il corrispettivo si riferisca a più annualità occorre compilare 2 distinti righi, riportando in ciascun rigo, i giorni di locazione e l’importo relativi all’anno di competenza indicato a “campo 4”;

Occorre tenere a mente che i redditi da “locazione breve”:

  • per il locatore proprietario: costituiscono “redditi fondiari”, dichiarabili in base al principio di competenza;
  • per il locatore comodatario: costituiscono “redditi diversi”, dichiarabili in base al principio di cassa. In tal caso va barrato il campo 16 “Locatore non proprietario” e a “campo 4” occorre indicare solamente l’anno di percezione del reddito.

Certificazione redditi corrisposti a soggetti forfettari

Come chiarito con Risposta n. 428 del 12.8.2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto in regime forfettario che addebita in fattura al cliente l’imposta di bollo, deve considerare l’importo di quest’ultima quale ricavo/compenso da sottoporre a tassazione.

Pertanto, la Certificazione Unica prodotta per i compensi corrisposti a soggetti in regime forfettario deve contenere i seguenti codici:

  • CASO A: Ricezione fattura senza addebito del bollo al cliente:

Nella certificazione: a “campo 7” occorre indicare l’ammontare del ricavo/compenso; a “campo 6” va riportato il codice “24”.

  • CASO B: Ricezione fattura con addebito del bollo al cliente:

Nella certificazione: a “campo 7” occorre indicare l’ammontare del ricavo/compenso comprensivo degli importi relativi all’imposta di bollo; a “campo 6” va riportato il codice “24”.

Termini di presentazione

Entro il 16 marzo 2023 il sostituto deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni (CU ORDINARIA) all’Agenzia delle Entrate, il termine slitta al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730.

Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica (CU SINTETICA). In caso di interruzione del rapporto di lavoro, quest’ultima deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta dell’ex dipendente.

Sanzioni

L’omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica è punita con una sanzione pari a:

  • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs n.472/1997);
  • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al 16 marzo.

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Dott.ssa Gloria Marchesi

TAG certificazione unicacertificazione unica 2023CUCU 2023

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