
L’Agenzia delle Entrate, con l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB) prevede la formulazione di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 7 del D. Lgs.13/2024).
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l’accesso al nuovo istituto si concretizza con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31.10.2024. Tale termine è tassativo, per cui l’adesione non può essere espressa con una dichiarazione tardiva.
Ambito soggettivo
Il concordato preventivo biennale è rivolto principalmente ai “contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato” (art. 6 del D.Lgs. 13/2024). Possono avvalersi del concordato:
- soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR
- soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate.
All’interno dell’ampia categoria sopra definita, il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente (ISA o forfetario):
- non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
oppure
- deve aver estinto tali debiti entro il termine per l’adesione al concordato, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro (tale soglia considera la posizione debitoria nel suo complesso includendo tanto i debiti tributari quanto quelli contributivi) (art. 10 del Dlgs. 13/2024).
In relazione alla proposta di concordato 2024-2025, il rispetto del limite è verificato con riferimento alla data del 31.12.2023, considerando i debiti scaturenti da atti impositivi notificati che, alla già menzionata data, sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
Effetti del concordato
In linea generale, gli eventuali redditi effettivi maggiori o minori dell’ammontare del reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024). Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
In relazione al versamento dei contributi previdenziali, il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024).
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TAG Concordato Preventivo Biennale