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Contributo straordinario, DL revisione incentivi, DL tutela consumatori – Ep.11 Novità del 23/02/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.
Andiamo a vedere le novità del 23 del febbraio 2023.

 

Contributo straordinario 2023

Sappiamo infatti che è stata pubblicata dall’Agenzia Entrate una circolare dedicata al nuovo contributo di solidarietà del duemila e ventitré, che è diciamo un contributo che le imprese che esercitano attività campo della produzione, vendita, dell’energia, del gas, metano, del gas naturale nonché dei prodotti petroliferi, devono versare un obolo che gli è stato imposto dalla manovra 2023. Non solo, ma eh anche una precedente versione del contributo, era stato previsto dal decreto ucraina nel 2022 e in particolare dal D.L. 21 del 2022, la circolare quattro fornisce dei chiarimenti in merito a entrambi gli aspetti, quindi sia al nuovo contributo previsto dalla manovra, sia al contributo vecchio stampo dell’anno 2022.

Andiamo a vedere i chiarimenti per l’ambito soggettivo oggettivo del contributo.

Innanzitutto, chi sono i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario 2023? I soggetti che operano appunto nel settore energetico, che nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al primo gennaio del 2023, quindi del 2022 per i solari, hanno conseguito dei ricavi che derivano da attività pari al 75% dei ricavi complessivi annui. Quale attività? Quelle, appunto, dell’attività di produzione, vendita all’energia, gas o di prodotti petroliferi. Inoltre, sono soggetti passivi IRES, ai sensi dell’articolo 63 comma 1 del TUIR, incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, con eccezione degli enti non commerciali. Tra l’altro, anche quelli che abbiano optato per la tassazione di gruppo, in base al regime del consolidato e naturalmente le società che imputano ai soci, il reddito pro quota in base al regime della trasparenza sono incluse.

Sono esclusi, invece, dal pagamento da questo contributo, coloro che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia, di gas, di certificati ambientali e carburanti e anche le piccole imprese, le microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio, di carburante per autotrazione, quindi che hanno un codice 47 30 00.

Il calcolo del contributo va fatto applicando un’aliquota pari al 50%. Ci dice l’Agenzia delle Entrate, su una base imponibile che è costituita dagli extraprofitti, cioè l’ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 2023 (quindi quello del 2022) che eccede per almeno il 10% percento alla media dei redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti.

Quindi, il reddito rilevante per il calcolo di questa eccedenza, ci dice l’agenzia, è per ognuno dei periodi di imposta interessati il reddito determinato in base alle previsioni del TUIR, ma senza considerare l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite all’annualità pregresse e la deduzione dell’agevolazione ACE. Per le società che optano invece per la tassazione di gruppo e per il regime della trasparenza, il reddito deve essere determinato in modo autonomo.

Quindi, le società trasparenti calcolano un reddito indipendentemente dall’imputazione a valle delle quote ai soci, così come la società che partecipa al gruppo lo determina senza tener conto delle quote di reddito che vengono imputati da altri soggetti passivi.

Il limite massimo di questo contributo è che in ogni caso l’ammontare del contributo non può mai essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente al primo gennaio 2022. Il versamento del contributo va fatto entro il sesto mese successivo quello di chiusura del periodo antecedente al primo gennaio 2023. Fanno eccezione solo i soggetti che effettuano delle previsioni di legge, approvano il bilancio oltre i termini oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, perché lo versano naturalmente entro il mese successivo a quello dell’approvazione del bilancio.

Così come coloro che hanno esercizi sociali a cavallo d’anno, possono effettuare il versamento entro il trenta giugno 2023. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte redditi dell’IRAP, ma trovano applicazione, diciamo, le norme sull’accertamento tipiche delle imposte.

Per quanto riguarda invece il contributo del 2022, quello del decreto Ucraina, la novità più rilevante è che il contributo viene circoscritto alle imprese che nel 2021 hanno conseguito almeno il 75% del volume d’affari, che derivano dalle attività del settore energetico.

Questa limitazione dell’ambito soggettivo non comporta effetti sull’oggettivo del contributo, perché la base imponibile resta ancora pari alla variazione del saldo netto tra tutte le operazioni attive passibili che si desumono dalle LIPE, relative al periodo 1/10/2021 e 30/4/2022, rispetto al saldo netto riferito al periodo 01/10/2020 e 30/04/2021.

Tra l’altro, l’Agenzia Entrate ha dato ulteriori chiarimenti in merito ai versamenti che sono stati fatti con le vecchie regole. Se l’importo versato è in esubero o in diminuzione rispetto a quanto dovuto, il soggetto può chiedere il rimborso delle eccedenze di versamento o utilizzarle in compensazione dal 31/03/2023, se ha versato quanto dovuto oltre la nuova determinazione.

Se invece il soggetto deve ancora una quota, è tenuto a versare l’importo residuo entro il 31/03/2023.

 

Proroga scadenza invio dati STS 2022

Il decreto del 16/02/2023 è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, la numero 46, e tratta invece di un tema più caro forse ai nostri clienti, che è quello della proroga dei termini di trasmissione al sistema tessera sanitaria dei dati, appunto delle spese sanitarie per il 2022. Attenzione perché la periodicità di invio dei dati, che doveva essere fatto entro il 22/02/2023, è stata già avvenuta.

Andavano trasmessi i dati al sistema tessera sanitaria da parte degli ottici, che sono nuovi soggetti che sono stati inclusi nell’ambito del soggetto dell’obbligo, cioè i soggetti di quell’articolo 1 comma 1 lettera F e G del decreto del MEF del 01/09/2016. In sostanza, quelli che sono registrati in anagrafe tributaria che utilizzano il codice ATECO 47 78 20, sia come attività primaria o anche secondaria, cioè quella del commercio al dettaglio di materiale per ottici e fotografi.

Quindi, gli ottici hanno la periodicità annuale di invio dei dati. Entro il 22/02/2023, dovevano inviare tutto l’anno 2022. Mentre tutti gli altri soggetti che sono tenuti all’invio, mi riferisco dal 2015 alle farmacie, alle strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, agli iscritti agli ordini dei medici, chirurghi odontoiatri, dal 2016 anche le strutture alla vendita del dettaglio di medicinali veterinari, le parafarmacie, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi e gli infermieri, le ostetriche, i medici veterinari, i tecnici sanitari di radiologia medica, questi dal 2016 hanno l’obbligo. E dal 2019 tutti gli altri, quindi anche il podologo, l’ortottista, il tecnico della prevenzione, l’ambiente nei luoghi di lavoro, l’assistente sanitario della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, l’igienista dentale eccetera, hanno l’obbligo semestrale. Quindi, entro il ventidue febbraio ventitré, dovevano inviare il secondo semestre ventidue.

Ricordiamo che l’errata, l’omessa tardiva trasmissione di questi dati al sistema tessera sanitaria è sanzionata con una sanzione da 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato in modo irregolare. Il mezzo di trasmissione, se fatto con uno o più file, non c’è il cumulo giuridico. La sanatoria della tregua fiscale e delle irregolarità formali, che è applicabile di fatto all’ambito dell’omesso non corretto invio dei dati al sistema tessera sanitaria, può essere adottata solo per le violazioni fino al 31/12/2022. Quindi, attenzione, perché non è possibile invece per tutte le altre successive.

Per la trasmissione delle correzioni dei dati trasmessi, il termine fissato è al 01/03/2023.

Per quanto riguarda invece l’esercizio dell’opposizione da parte dell’assistito alle funzionalità disponibili, attenzione: dal 03 al 30/03/2023 è possibile fare la richiesta di vedersi opporsi all’inclusione dei dati sanitari all’interno della precompilata IVA.

 

Spese attività sportiva dipendenti studi professionali

Per quindi per quanto riguarda poi le spese per l’attività sportiva dei dipendenti degli studi professionali ricordiamo che c’è stato un comunicato stampa del nove febbraio che ci dice che dal primo marzo ventitré i lavoratori dipendenti con un rapporto in forza presso gli studi professionali che sono iscritti all’ente bilaterale nazionale per gli studi professionali, Ebipro, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute del 2022 per la cura e il benessere fisico.

Quindi ha previsto per i dipendenti in regola coi versamenti naturalmente all’ente bilaterale con un’anzianità contributiva di almeno sei mesi al momento della richiesta, il rimborso di parte delle spese sostenute sia a titolo personale che per i figli a carico per le attività sportiva e motoria è riconosciuta dal CONI.

È possibile presentare una sola domanda all’anno, nel periodo che va dal 01/03/2023 al 30/06/2023, richiedendo il rimborso fino a un importo massimo di 500 euro per richiesta erogabili, e vanno allegati i documenti di spesa al documento fiscale fatture, ricevute, scontrini, pagamenti, che sono emessi dalla società ovviamente che è un’associazione sportiva di una pratica iscritta al CONI, e copia dell’ultima busta paga.

 

DL revisione incentivi

Per quanto riguarda poi il decreto che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato nella serata, ricordiamo il DL di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nasce il codice degli incentivi che vuole bloccare l’estrema frammentazione, delle attuali politiche di incentivazione,

oggi in Italia eh è una situazione insostenibile, non si comprende bene come debbano essere anche eh diciamo cumulati i vari aiuti..

Quindi il DDL che è collegato poi alla legge di bilancio 2023 2025, in coerenza anche con le indicazioni del DEF e con il PNRR, prevede anche la semplificazione quindi delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno, quindi porta a un riordino, una razionalizzazione delle misure di incentivo. È un coordinamento tra le centrali e regionali per capire quali incentivi ci sono.

e una semplificazione, una chiarezza, una conoscibilità attraverso il codice dell’incentivazione che ha proprio le regole generali che devono essere in modo uniforme eh osservate da tutti gli operatori.

Il ministro delle imprese, del made in Italy, dovrà adottare i decreti delegati entro ventiquattro mesi.

 

DL per la tutela dei consumatori

È stato approvato anche il decreto che riconosce maggiore tutela ai consumatori. I ministri di ieri, del 23 febbraio, hanno approvato proprio un decreto legislativo, col quale viene data attuazione alla direttiva comunitaria (UE) 2019/2161, e che rafforza la tutela dei consumatori quando ci sono clausole vessatorie o delle pratiche commerciali scorrette, una concorrenza sleale o delle comunicazioni commerciali non veritiere. Viene garantita, quindi, prima di tutto, una maggiore trasparenza nell’informativa che viene fornita ai consumatori.

E in caso di annunci, sconti deve essere indicato anche il prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti. Le recensioni online, il gestore del sito deve accertarsi che le recensioni su un prodotto, su un servizio siano state inviate da soggetti che hanno effettivamente utilizzato o acquistato quel prodotto, quel servizio. Dovrà inoltre essere specificato se l’ordine delle risposte nell’ambito delle ricerche online, di uno specifico prodotto, sia se una mera conseguenza di un accordo a pagamento con l’inserzionista. Viene introdotta una nuova tipologia che è chiamata pratica ingannevole nel caso di una promozione di un bene in uno stato membro che identica un bene commercializzato in altri stati membri, diverso però per composizione o caratteristiche, la cosiddetta dual quality.

Inasprite le sanzioni, viene aumentata da cinque a dieci milioni di euro, il massimo delle sanzioni erogate dall’autorità garante della concorrenza in caso di pratica commerciale scorretta. Per le violazioni diffuse a livello europeo, la soluzione massima erogabile unionale sarà pari al quattro percento del fatturato realizzato in Italia o negli Stati Ue coinvolti.

Viene previsto l’aumento a dieci milioni di euro delle sanzioni della AGCM l’inottemperanza dei provvedimenti di urgenza. Vengono armonizzate le sanzioni e il ricorso al giudice, appunto, a livello europeo, nel caso in cui si utilizzino delle clausole definite vessatorie da parte del professionista.

 

Affitti brevi al setaccio – Dir. UE DAC7

Quindi, ricordiamo anche gli affitti brevi. I dati catastali vengono al setaccio. Cioè, viene approvato dal consiglio dei ministri un decreto che recepisce la direttiva europea 2021, nota come DAC 7, che trasforma i giganti del web in spie per il fisco.

Tra i redditi da comunicare dalle piattaforme, dalle autorità fiscali dei vari stati membri, oltre a quelli relativi alla vendita del bene online, del servizio, del noleggio di mezzi di trasporto, anche i redditi guadagnati attraverso la piattaforma di affitti brevi, Airbnb, ma anche Booking.com. Quindi, di fatto, dobbiamo stare attenti perché c’è una scadenza. La direttiva europea è in vigore dal primo gennaio 2023, e entro il gennaio c’è la piattaforma dove comunicano i primi dati sul 2023 i big degli affitti brevi. Entro il 29/02/2024, le autorità fiscali avviano il primo scambio di informazioni. Stiamo andando verso un mondo in cui tutto è tracciato.

Quindi, vanno comunicate le generalità del venditore, l’identificativo del conto finanziario, il corrispettivo ogni trimestre, i diritti, le commissioni trattenute sulla piattaforma. Le attività sono la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, quelli di affitto breve, quindi ad esempio anche può essere un parcheggio, servizi personali, la vendita di beni, il noleggio di mezzi di trasporto. E solo per gli immobili si comunica anche l’indirizzo di ogni proprietà, il numero di iscrizione al registro catastale e il numero dei giorni di locazione.

Sono esclusi invece i venditori per cui la piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti e l’importo totale accreditato non è superiore a 2000 euro, e anche le entità statali, quelle per le quali la piattaforma ha facilitato oltre 2000 attività pertinenti con la locazione di beni immobili. Quindi, di fatto, ci sono delle esclusioni, ma andiamo verso un mondo in cui è tracciato anche ogni singola locazione. Quindi, attenzione anche eventuali redditometri e utilizzo di questi dati per varie finalità da parte dell’Agenzia Entrate.

Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziarvi per l’attenzione.

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