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Patent box, ISA, DL Milleproroghe, CFP, IMU – Ep.12 del 24/02/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.
Andiamo a vedere le novità del 24 febbraio del 2023.

PATENT BOX

Iniziamo subito con una circolare e un provvedimento dedicati al PATENT BOX, questo regime opzionale è stato introdotto e modificato anche successivamente dal DL 146 del 2021. La circolare 5 del 2023 è stata in consultazione per un periodo, e con il provvedimento del 24 febbraio e la fine anche la conclusione di questa procedura di consultazione è arrivata a un chiarimento definitivo con la pubblicazione appunto della circolare da parte dell’Agenzia Entrate.

Dopo un confronto quindi iniziato lo scorso 18 gennaio, finalmente si è concluso il 3 febbraio appunto questa fase di consultazione e sono stati chiariti alcuni aspetti. Si tratta di una super deduzione al 110% che va a sostituire il vecchio regime del Patent Box e che consente a titolari di diritti e di sfruttamento economico su alcune specifiche tipologie di beni materiali impiegati nella attività di impresa, appunto di fruire di una deduzione fiscale maggiorata che è calcolata sulle spese maturate nello svolgimento appunto dell’attività imprenditoriale e in particolare l’attività di Ricerca e Sviluppo riferite a quei beni.

La circolare è suddivisa con il target di riferimento, dopo che illustra le finalità della disposizione e le caratteristiche appunto del regime opzionale. Fornisce alcuni chiarimenti in relazione all’impianto generale dell’Istituto, ai requisiti e alle modalità di accesso al regime. Con riferimento proprio all’ambito soggettivo e oggettivo, alle condizioni per beneficiare dell’esonero sanzionatorio laddove ci siano delle rettifiche nella maggiorazione dedotta da parte dell’impresa, e quindi rettificata da parte dell’Agenzia Entrate laddove si riscontrano delle anomalie. E anche delle soluzioni interpretative adottate proprio in relazione a questioni legate all’eventuale transito dal precedente al nuovo regime del Patent Box.

E quindi, nel documento di prassi che vi invito a leggere, si precisa che il nuovo Patent Box può essere applicato a partire dal periodo di imposta in corso al 2021 per i cosiddetti solari, naturalmente al periodo in corso al 22 ottobre 2021 per i non solari.

Quindi, ad esempio, se un soggetto ha un periodo di imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo di imposta che va dal primo novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

In relazione a questo periodo transitorio, la circolare fornisce alcune indicazioni: coloro che vogliono passare al nuovo regime della super deduzione devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite PEC raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio presso il quale la procedura pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo eventualmente preventivo già sottoscritto.

Rispetto alla precedente versione di gennaio, il documento di prassi risolve due criticità. La prima riguarda la condizione richiesta dall’articolo 6, secondo il quale i beni agevolabili devono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa. L’agenzia in questo caso ha scelto di non considerare utilizzato un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali, ad esempio per ragioni collegate alla tutela di quote di mercato.

La seconda criticità riguarda il coordinamento tra la disciplina del nuovo regime e quella del credito d’imposta di Ricerca e Sviluppo. Si dice, in sostanza, nella circolare, che laddove l’agevolazione del Patent Box debba essere qualificata come sovvenzione che consiste appunto nelle opere di ricerca e sviluppo di spese, quindi ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, la base di calcolo della super deduzione al 110% va depurata della quota fruibile grazie al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Quindi, deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’imposta Irap per riferibile alla variazione diminuzione che deriva dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso. Quando si effettua il calcolo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, si va a scorporare le imposte Irap, Ires o Irpef che sono state agevolate al 110% grazie al super Patent Box.
Questo e molto altro può essere evidenziato nella lettura della circolare 5 del provvedimento del 24 febbraio sul Patent Box.

ISA, 175 modelli per i dati 2022

Ricordiamo poi che sono stati approvati gli Isa, 175 modelli per i dati 2022, approvati con i dati che devono essere presentati. I modelli sono parte integrante del modello redditi 2023.

Le novità del provvedimento del 24 febbraio si possono riscontrare in quel documento. Va detto che sono tenuti all’invio i contribuenti che nel periodo di imposta 2022 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del Settore Agricoltura, Manifattura, Servizi, Attività professionali e Commercio, per i quali sono stati approvati gli Isa della parte generale della tabella 1.

L’invio riguarda non solo i contribuenti che sono inclusi nell’elenco degli Isa, ma anche coloro che, sebbene esclusi dalla lista, esercitano due o più attività di impresa che non rientrano nel modello con lo stesso indice, con ricavi superiori al 30% di quelli totali dichiarati e che svolgono attività di impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA del DPR 633 del ’72 al titolo 5 bis.

Il provvedimento, oltre alla modulistica, fornisce anche le istruzioni specifiche per i singoli Isa, quindi le istruzioni relative alla parte generale, il quadro al quadro F, il quadro H, i quadri riferiti al personale, i dati contabili delle imprese e i dati dei professionisti. Alcune modifiche verranno pubblicate successivamente, ma diciamo che questi primi modelli sono ormai definitivi.

Firma DL Milleproroghe

Andiamo a vedere poi che cosa è accaduto nella fase di conversione in legge del decreto Milleproroghe.

Il Capo dello Stato, in particolare Mattarella, ha firmato la legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe, ma ha inviato una lettera ai presidenti delle Camere e al premier nella quale sottolinea come sulle norme in materia di balneari siano indispensabili nuove iniziative.

La lettera, infatti, ci dice che innanzitutto si tratta di un decreto-legge che contiene 205 commi aggiuntivi rispetto ai 149 originari, e che questi provvedimenti fanno evincere che si smarrisce la ratio, diciamo unificatrice. E quindi i decreti-legge Omnibus sono del tutto disomogenei, quindi un po’ anche una proposta del Capo dello Stato di rivedere anche la forma legislativa.

Non solo, ma sul tema balneari è indispensabile nuova iniziativa, e quindi la necessità anche di ulteriori iniziative del governo e del parlamento per andare a correggere le norme, che si presterebbero a quelli che sono dei contenziosi e anche delle probabili impugnazioni a livello comunitario, perché appunto assicurare l’applicazione delle regole della concorrenza. La tutela dei diritti di tutti gli imprenditori è un obiettivo dell’Unione Europea, e diciamo il diritto dell’Unione garantisce la certezza del diritto, l’uniforme applicazione; quindi, andare continuamente a prorogare degli status quo, che fino a oggi sono stati fatti anche dai precedenti governi, non è corretto.

C’era stato anche un impegno da parte del governo di non prorogare oltre il 2023.

CFP “bar e ristoranti” non spettante

Il contenuto a fondo perduto per bar e ristoranti. Ricordiamo che ciò che è il credo fondo perduto non spetta. Quindi, l’eventuale quota da restituire da parte di bar, ristoranti e gelaterie che hanno fruito di quel settore in difficoltà che hanno ricevuto quel contributo a fondo perduto, che è stato introdotto dal DL 73/23, in particolare l’articolo 1ter-0 comma 2 bis.

Laddove venga utilizzato in modo non corretto e quindi debba essere restituito, può essere effettuato un riversamento attraverso un codice tributo ad hoc. Questo è stato pubblicato con la Risoluzione 11e del 24 febbraio 2023 e riguarda appunto la restituzione spontanea della quota di capitale, interessi e sanzioni. I codici tributo sono 8155, 8156 e 8157.
Per la restituzione della quota di capitale, si utilizza il modello F24 Elide, mentre per la restituzione della quota interessi e della quota delle sanzioni si utilizzano rispettivamente i codici tributo 8156 e 8157.

Nuovi codici tributo per la nuova IMU del Friuli-Venezia Giulia

Ricordiamo che con la risoluzione 10/E del 24 febbraio è stato anche pubblicato il codice tributo da utilizzare per l’IMU del Friuli-Venezia Giulia, che oggi si chiama ILIA.
La tassa può essere versata con appositi codici tributo dedicati, in particolare per l’abitazione principale e le pertinenze. Parliamo quindi di immobili di lusso il 5900, per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale o assimilati con il 5901, per i fabbricati ad uso rurale strumentale il 5903, per i terreni il 5904, per le aree fabbricabili il 5905 e per i fabbricati categoria D il 5906. Per i fabbricati nel gruppo catastale D non strumentale dell’attività abbiamo il codice tributo 5907, mentre per i fabbricati strumentali all’attività diversi dai catastali abbiamo il codice tributo 5908. Per gli altri immobili abbiamo il codice tributo 5909, mentre per l’eventuale attività di accertamento e quindi ILIA per interessi di attività di accertamento abbiamo il codice tributo 5910.

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

Vi ricordo che per il credito d’imposta legato agli investimenti pubblicitari c’è tempo fino al 31 marzo per presentare le domande. Si tratta di un invio che può essere fatto fino alla deadline del 31 marzo.

Per quegli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato il modello di comunicazione e la dichiarazione dei relativi istruzioni, è riconosciuto dal 2023 come previsto dal DL 17 del 2022. Il credito è riconosciuto ai soggetti che sono già stati contemplati dalla precedente normativa nella misura del 75% del valore complementare degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana periodica, anche online, e nel limite di 30 milioni di euro.

Rispetto al 2022, viene ripristinato il regime agevolativo ordinario, con il credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti fatti. Il presupposto è che l’incremento minimo deve esserci dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto allo stesso investimento fatto nello stesso metodo di informazione nell’anno precedente. Non sono più agevolati gli investimenti sulle emittenti televisive, radiofoniche analogiche o digitali, e per la concessione del credito si applica il regolamento del DPCM del 90 del 2018. Ricordiamo che si deve rispettare anche i limiti della normativa comunitaria, degli aiuti di Stato dei minimis e il limite del tetto di spesa. Quindi, di fatto, ricordiamoci ovviamente queste limitazioni.

Il 31 marzo è la data ultima per la richiesta di questo credito d’imposta.

Nella giornata odierna, sono allo studio della camera delle mozioni concernenti bonus edili nella seduta numero 58 di oggi, 27 febbraio. Infatti, sono state tema di oggi proprio le agevolazioni fiscali per il settore edile. Quindi, tutti i bonus, super bonus casa al 50%, Ecobonus, vedremo dallo studio di oggi che cosa verrà fuori. Sono mozioni che impegnano il governo ad assumere delle iniziative legate ai Bonus mobili e quindi vedremo appunto nei prossimi giorni gli sviluppi in tal senso.

 

Non mi resta che ringraziarvi per l’attenzione e augurarvi un buon lavoro.

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