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IMU, Bonus Edilizi, 730 2023, Bonus chef – Ep.13 del 27/02/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.
Andiamo a vedere le novità del 27 Febbraio 2023.

Coefficienti IMU per immobili di categoria D

Iniziamo subito con i coefficienti IMU per gli immobili di categoria D. Infatti, anche quest’anno, per il 2023, sono stati approvati quelli che sono i coefficienti da applicare a quei fabbricati di fatto che non sono iscritti in catasto, che sono posseduti interamente da imprese, e contabilizzati in modo distinto, per i quali non è stata ancora chiesta l’attribuzione di rendita. Per queste categorie di fabbricati, fino all’anno della loro iscrizione in catasto e quindi alla loro rendita di vendita, la base imponibile IMU è determinata con riferimento ai costi di acquisto di costruzioni che risultano dalla scrittura contabile.

All’inizio di ciascun anno solare o se è successiva alla data di acquisizione dell’unità immobiliare, questi coefficienti vengono aggiornati annualmente dal decreto del Ministero delle Finanze. Quest’anno, con decreto del 13 febbraio 2023 pubblicato il 27 febbraio in Gazzetta Ufficiale numero 49, il Ministero ha aggiornato i coefficienti. L’anno 23 è pari a 1,12.

Questi valori contabili storici vanno attualizzati per ottenere la base imponibile IMU, applicando poi i coefficienti che vengono aggiornati annualmente con decreto MEF.

Ora, per il calcolo della base imponibile IMU dei fabbricati, ovvero dei costi d’acquisto o di costruzione, essi devono essere suddivisi in ragione dell’anno di sostenimento e si applicano i relativi coefficienti. Questo vale anche per gli immobili concessi in leasing.

Quando verrà richiesta l’attribuzione della rendita catastale, invece dei criteri di valorizzazione appena visti, andranno ad applicarsi le modalità ordinarie di determinazione della base imponibile IMU. Ciò significa prendere la rendita catastale, rivalutarla del 5% e applicare i coefficienti relativi alla tipologia di immobili.

Bonus edilizi: la Camera impegna il Governo

Proseguiamo la nostra trattazione con le mozioni che sono state presentate alla Camera da alcuni onorevoli. In particolare, nella seduta 58 del 27 febbraio, la Camera ha impegnato il governo ad adottare delle misure urgenti per sbloccare la situazione dei crediti da bonus edili incagliati.

Sappiamo che il sistema di incentivi del Superbonus, del Sisma Bonus e del Fotovoltaico previste dall’articolo 119 del DL 34/2020, sono state modificate 19 volte nel corso degli ultimi due anni. È stato prima il decreto antifrode che ha prodotto l’obbligo della separazione di congruità, delle spese e del visto di conformità, quindi il DL 157/2021. Poi sono state vietate le cessioni a catena con il DL 4/2022, poi è stata rivista la responsabilità solidale con la circolare 23 del 2022. L’applicabilità con la Corte di Cassazione del sequestro preventivo dei crediti anche presso il terzo in buona fede ha bloccato sempre di più la circolazione dei crediti.

Non solo, ma anche l’esaurimento quasi dei plafond del sistema bancario e lo stop dell’acquisizione da parte delle poste hanno portato ad una situazione ormai insostenibile.

Ora è stato il governo con il DL 176 del 2022 a cercare di riaprire un po’ il settore, aumentando il numero dei possibili trasferimenti, sino alla previsione di una sola cessione a terzi e tre ulteriori cessioni fatte a istituti vigilati. Oltre a questo, l’articolo 14 del DL 50, l’articolo 33 ter del DL 115/2022 e l’articolo 9 del DL 176/2022 hanno previsto solo per quelle cessioni di credito, l’estensione delle norme sulle cessioni plurime ai crediti antecedenti il Primo Maggio 2022. Quindi, la possibilità anche di integrare la documentazione dei crediti antecedenti il 12 novembre 2021, le modifiche in tema di responsabilità solidale che si configura oggi sono in caso di dolo o colpa grave. La possibilità di utilizzare crediti imposta in 10 anni anziché in 4/5 anni, se inviati al 31 ottobre 2022 e il possibile intervento di SACE, per la garanzia statale per erogare prestiti da parte delle banche alle imprese che operano nel settore edilizio, ovvero con gli Ateco 41 e 43.

questi interventi non sono serviti a far mettere in moto una macchina appunto del Mercato dei bonus, e quindi diciamo le PMI, in particolare ce ne sono 50.000 che sono in ginocchio in difficoltà nello smaltimento di questi crediti, Ecco che si rivolgono alla agli onorevoli, e gli onorevoli al Governo e quindi impegnano il governo ad adottare delle iniziative, volte a riordino complessivo del sistema di incentivi per la ristrutturazione edilizia e anche allo sblocco di questa situazione.

promuovere quindi il coinvolgimento degli ordini professionali competenti anche nella stesura delle regole, non tenerne fuori, e poi anche diciamo la possibilità di agli intermediari finanziari quindi delle banche, di cedere i propri correntisti non consumatori , anche eventualmente degli importi frazionati nonché la stipula di un accordo tra governo e associazione bancarie in cassa depositi e prestiti nonché poste, nonché per le organizzazioni imprenditoriali coinvolte per accelerare la circolazione di questi crediti quindi, insomma, ci sono delle proposte al vaglio del governo.

Accolte le richieste dei commercialisti

Tra queste, la FAQ 3 del Ministero della Giustizia chiarisce che l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione all’albo, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, e a prescindere dalla collocazione temporale dei periodi in cui è stato svolto.

Insomma, non c’è un limite temporale per gli iscritti e quindi, diciamo, il tirocinio deve essere stato concluso alla data di iscrizione o di presentazione della richiesta.

Con riguardo poi alla modalità con la quale comprovare l’avvenuto svolgimento del tirocinio, la FAQ numero 4 spiega che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato con upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi. Quindi, la formazione iniziale nella voce del portale riferita agli obblighi formativi può essere documentata attraverso un’apposita certificazione che viene resa o mediante una dichiarazione sostitutiva.

In entrambi i casi, il contenuto della certificazione o della dichiarazione sostitutiva deve riguardare appunto essenzialmente l’ente, la durata, l’attività del tirocinante, le competenze acquisite dal tirocinante e non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato preventivamente al competente ordine professionale.

Con riferimento alla FAQ 2, il Ministero torna a precisare invece che lo svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, Commissari giudiziali, professionisti indipendenti o professionisti delegati per l’operazione di vendita nelle procedure esecutive, o nominate per svolgere i compiti e le funzioni del OCC, all’interno appunto dell’organismo del Liquidatore, di questo periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di formazione, non deve essere di durata inferiore ai sei mesi e deve aver consentito l’acquisizione di competenze con la partecipazione alle fasi di lavorazione e attestazione di accordi o piani omologati, di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati, di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposta di concordato fallimentare omologati, nonché di verifica dei crediti, accertamento del passivo, di amministrazione e liquidazione dei beni.

Il tirocinio deve avere durata appunto non inferiore a sei mesi complessivi, raggiunti sommando i periodi di tirocinio. Quindi, non devono essere conseguenti, possono essere sommati anche periodi intervallati e deve essere svolto presso uno o più organismi che abbiamo citato. Deve consistere nella partecipazione alle fasi di lavorazione e attestazione di questi accordi.

E quindi diciamo, Denuccio, si rende soddisfatto perché sono state colmate le lacune della normativa e il tirocinio può essere svolto quindi anche in concomitanza con altre attività.

Questo è importante perché chi è professionista impegnato a svolgere la propria attività confessionale tutti i giorni, può svolgere l’attività e contemporaneamente avere anche questo tirocinio obbligatorio di 6 mesi. Ciò è stato comunicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti da estate a febbraio.

È fondamentale che i professionisti che esercitano la loro attività confessionale quotidianamente possano compiere questo tirocinio obbligatorio. La decisione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, resa nota da estate a febbraio, consente di svolgere l’attività e contemporaneamente dedicarsi al tirocinio di 6 mesi.

Specifiche Tecniche 730/2023

Ricordiamo che sono state pubblicate le specifiche tecniche per il 730 2023. Sappiamo che il modello deve essere presentato dal sostituto d’imposta. Prima della presentazione, il modello deve essere elaborato e rilasciato una copia che sia conforme a quella che verrà inviata al contribuente. Ci sono delle scadenze ben precise a seconda della data in cui il contribuente presenta i documenti al sostituto d’imposta.

Ci sono delle date di invio della dichiarazione che sono fissate al momento, ma vedremo che saranno riviste. Ciò accadrà anche perché la data di presentazione delle comunicazioni di bonus edili è stata spostata al 31 marzo, così come quella degli amministratori di condominio per le spese sostenute per le parti comuni. Pertanto, la visualizzazione della precompilata slitterà anche e ci sarà probabilmente uno slittamento dei termini per la visualizzazione dei dati del 730 precompilato.

Al momento, l’invio da parte del sostituto d’imposta degli intermediari abilitati deve essere effettuato entro il 15 giugno se il contribuente presenta i documenti entro il 31 maggio. Se i documenti vengono presentati dall’1 al 20 giugno, l’invio deve essere fatto entro il 29 giugno. Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio, l’invio deve essere effettuato entro il 24 luglio 2023. Se il contribuente presenta la dichiarazione dal 16 luglio al 31 agosto, l’invio deve essere fatto entro il 15 settembre 2023. Infine, se la dichiarazione viene presentata dal primo al 30 settembre, l’invio dei dati deve essere fatto entro il 2 ottobre.

Bonus chef

Ricordiamo anche che il bonus chef, l’invio delle domande può essere fatto dal 27 febbraio fino a tutto il 3 aprile 2023. È un contributo che riguarda il 40% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino a un massimo di 6.000€ a persona.

Le spese ammissibili sono l’acquisto dei macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Per l’acquisto dei macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le classi energetiche ABC per i macchinari che hanno l’etichettatura su scala da A a G, oppure A+, A++ e A+++ per i macchinari che hanno un’etichettatura su scala da A+++ a D, e poi come aggiornate dall’Unione europea con le varie etichettature. È ammessa una spesa con data di emissione di dicembre 2022, anche se pagata a gennaio 2023.

Il fondo stanziato è di tre milioni di euro e viene concesso dietro presentazione appunto di un’istanza. Il ministero valuterà, in base alle istanze pervenute, il quantum concedibile e questo credito verrà utilizzato in F24 solo dopo che saranno stati pubblicati gli elenchi da parte del ministero. Il ministero trasmetterà all’Agenzia delle Entrate i beneficiari e quindi l’agenzia farà un controllo anche sull’utilizzo del credito.

Il bonus è escluso da Irpef, Irap e non concorre alla determinazione del rapporto degli interessi. Quindi, diciamo a tutti i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti che tengono sempre alto il nome del nostro paese nel mondo e che sono stati costretti anche a incrociare le braccia per il Covid, che hanno questa possibilità di presentare l’istanza per ottenere questo credito d’imposta del 40%, introdotto dalla legge di bilancio.

Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziarvi per l’attenzione.

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