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Credito imposta turismo, Nuova Sabatini, Mod Redditi – Ep.14 del 28/02/2023

Benvenuti a GB Informa, rubrica di notizie e aggiornamenti sul mondo contabile e fiscale, organizzata da GB software, una software house specializzata in gestionali per commercialisti e studi.
Vediamo le novità del 28 febbraio 2023.

Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili

Partiamo con il credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili. Sono state aggiornate le FAQ sul sito del Ministero, in particolare stiamo parlando del credito d’imposta previsto per le imprese del settore turistico nonché per quei settori che sono stati colpiti dalla pandemia, in particolare quella della gestione delle piscine, e quindi coloro che esercitano un’attività Ateco 931120.

In relazione a questo credito d’imposta è legato ai canoni versati, con riferimento ai mesi di gennaio febbraio marzo 2022 che appunto, genera un beneficio che va ad essere utilizzato in F24 e naturalmente nel momento in cui viene percepito va anche auto dichiarato che questo aiuto, rispetta i limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

Sappiamo che tutti questi adempimenti, quindi questo iter da seguire per il raggiungimento dell’obiettivo, quello dell’ottenimento del credito d’imposta, prevede la presentazione di un’autocertificazione per gli aiuti di stato. Fino a oggi, questo iter terminava il 28 febbraio 2023 con la presentazione del Modello all’agenzia.

Con la FAQ del 28 febbraio, però, l’agenzia chiarisce che le imprese che hanno presentato l’autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023 per andare a beneficiare di quel credito d’imposta, e alle quali è stata rilasciata una ricevuta di diniego, in presenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per beneficiare del credito, ma che non hanno avuto una ricevuta di accoglimento dell’istanza possono, comunque, presentare dei giorni successivi al 28 febbraio l’autocertificazione a mezzo PEC compilando il modello approvato con provvedimento dell’agenzia Entrate il numero 253466 del 30 giugno 2022, e quindi inviando via PEC il modello.

Quindi anche in caso di scarto della ricevuta, non c’è problema è possibile fare comunque l’invio anche dopo la scadenza con l’invio via PEC al centro operativo di Cagliari. La stessa modalità di presentazione della autocertificazione può essere utilizzata in presenza di requisiti per avere l’accesso a beneficio, e appunto in casi particolari che sono quelle l’incongruenza dei tra i dati dei canoni locazione inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti nella anagrafe tributaria, oppure nel caso in cui le imprese che aderiscono al regime forfettario e non o comunque non sono tenute alla presentazione di dichiarazione o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il carro del fatturato non è desumibile dai dati presenti in anagrafe tributaria.

Quindi, non solo le imprese neocostituite, ma anche eventualmente qualora ci siano queste incongruenze tra i dati dei canoni, per le imprese che hanno questo regime forfettario.

Credito d’imposta IMU per il turismo: possibile l’invio dell’autocertificazione anche dopo il 28 febbraio 2023

Il 28 febbraio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata un’altra FAQ riguardante il credito d’imposta per l’IMU nel settore turismo. Questo credito d’imposta è stato introdotto dall’articolo 2022 del DL 2122 e prevede una riduzione del 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per gli immobili che rientrano nella categoria catastale D2 e per i quali è gestita un’attività ricettiva, agrituristica, all’aria aperta, operistica, congressuale, termale o di parchi tematici. Il credito spetta alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività agrituristiche a condizione che i proprietari siano anche gestori dell’attività e che abbiano subito una diminuzione del fatturato dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 del 50% rispetto al periodo dell’anno 2019.

L’autodichiarazione necessaria per richiedere il credito va presentata entro il 28 febbraio. Questo vale non solo per l’IMU ma anche per l’IMI e l’IMIS. Se una società ha inviato l’autocertificazione entro il 28 febbraio ma non ha ricevuto la ricevuta di accettazione, può inviare il modello tramite PEC al centro operativo di Cagliari. Nel caso in cui le imprese aderiscano al regime forfettario, non siano tenute alla presentazione di dichiarazioni modelli IVA o abbiano immobili in locazione finanziaria, possono presentare l’autocertificazione entro il 16 settembre 2022 utilizzando il modello pubblicato con il provvedimento numero 356194. Inoltre, coloro che hanno versato il ravvedimento operoso alla scadenza dell’IMU per l’anno 2021 o che hanno incongruenze tra i dati catastali dell’immobile e quelli che sono in anagrafe tributari possono utilizzare questo modello per richiedere il credito. In ogni caso, è possibile fare l’invio anche con questa seconda modalità.

Nuova Sabatini e cumulabilità

Ricordiamo poi che è stato pubblicato anche la FAQ che riguarda la nuova Sabatini. Quindi nel sito, in questo caso del Ministero delle imprese e del Made in Italy, troviamo nella FAQ numero 9 che riguarda proprio la Sabatini. Ci dicono che l’agevolazione nuova Sabatini è cumulabile con ulteriori contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato. Quindi, di fatto, il divieto di cumulo che la norma prevede trova applicazione solo nel caso dei contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato. E quindi, quando non si configura come aiuto di Stato, un’agevolazione è cumulabile con la nuova Sabatini.

Quindi, nella FAQ numero 09 del sito del MIMIT, si può leggere che l’agevolazione nuova Sabatini è cumulabile col credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, sempre nei limiti dell’intensità previste dal regolamento di esenzione applicabile per settore. Anche con il credito d’imposta allestimenti beni strumentali perché questo non è un aiuto di Stato. Anche con le agevolazioni del conto energia, con gli interventi previsti dal PNNR, in questo caso stando attenti al divieto di doppio finanziamento ma comunque tutte queste la nuova Sabatini è fruibile cumulabile con queste nuove agevolazioni, naturalmente nel limite del costo sostenuto.

Ricordiamo anche che sono stati approvati i modelli del 2023, quindi si apre definitivamente la campagna dichiarativa, perché sono stati pubblicati il modello persone fisiche, società di capitali, società di persone, enti non commerciali, quelli per il consolidato mondiale nazionale e l’IRAP.

Questi modelli hanno delle novità quest’anno. Nel modello redditi persone fisiche troviamo la riduzione, ad esempio, della pressione fiscale del lavoro dipendente e i nuovi scaglioni di reddito. L’assegno unico universale per quanto riguarda i figli a carico è stato introdotto e ha portato a delle modifiche, anche legate alla detrazione per familiare a carico. La detrazione per i canoni di locazione a favore dei giovani è cambiata. Ci sono nuovi bonus per la detrazione, ad esempio, per la rimozione delle barriere architettoniche, per il rinnovo del bonus facciate.

Nel quadro RE è stata inserita una nuova casella con una codifica dedicata per consentire poi al lavoratore autonomo che trasferisce la residenza in Italia, prima del 2020 che beneficia al 31/12/2019 del regime del rientro dei docenti e ricercatori, di avere l’agevolazione per un altro quinquennio.

E poi tutta una serie di novità per i redditi società di capitali. Nel quadro RF troviamo le variazioni in aumento in diminuzione che tengono conto appunto delle componenti positive negative. Nel quadro RQ, la nuova sezione 24 è dedicata ai contribuenti che entro il 30 settembre 2023 assegnano cedono ai soci beni immobili o beni immobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali.

Il quadro RS è stato aggiornato con riferimento alle spese per l’efficienza energetica, per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90% per l’anno 2023. Quindi, parliamo appunto del superbonus nuovo al 90% per 2023.

E il quadro RU che accoglie i dati relativi ai nuovi crediti di imposta, che sono stati introdotti nel 2022, ad esempio i bonus energetici. Quindi, attenzione, perché compaiono anche questi nuovi righi.

Dichiarazioni dei redditi: approvati i modelli 2023

Infine, diciamo che ci sono tutta una serie di novità che riguardano, invece gli ISA. 87 indici aggiornati per il 2022 viaggeranno con le dichiarazioni del 2023. Col decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 febbraio 2023, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata approvata appunto la revisione di questi rispetto agli 87 indici che vanno, diciamo ad essere utilizzati.

Non cambiano le cause di esclusione che sono state confermate anche per il 2022. Le cause applicabili sin dal primo periodo di imposta sono: energia di applicazione, quindi parliamo di ricavi che superano la soglia dei 5164.569, dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, di coloro che esercitano due o più attività di impresa. Se l’importo dei ricavi dichiarati relativi all’attività prevalente supera il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, le cooperative, i soggetti che fanno trasporto di taxi o di NCC.

Negli 87 ISA evoluti, chiamiamoli, sono state prese in carico tutta una serie di novità, di accorgimenti. Si pensi quindi a tutta una serie di indicatori che di normalizzazione del voto della pagella fiscale, dovuta ad esempio al caro bollette, dovuta alla pandemia, dovuta al fatto che abbiamo un’inflazione che sta aumentando, e anche dovuta al fatto che c’è una crisi Ucraina, e quindi una guerra in corso, che di fatto ha degli effetti anche sull’economia e su determinati settori. Quindi diciamo che tiene conto di tutti questi fenomeni economici. I nuovi indici contengono alcuni fattori, diciamo, esogeni dal contesto economico, che vengono inseriti nei modelli di stima. Questi fattori riguardano il mercato, quindi sia finanziario che creditizio, ma anche i fenomeni inflativi. E per alcuni degli indici evoluti, addirittura si conferma la particolare modalità di determinazione del punteggio di ISA.

Per quanto riguarda il calcolo degli aggi in particolare, nel commercio al dettaglio alimentare di carburanti per autotrazioni e per le attività sportive di intrattenimento, opera un meccanismo di neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti aggi o ricavi fissi. E quindi questo consente di escludere dalla stima i proventi che derivano da questa attività, andando a utilizzare dei dati specifici che sono forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro C di questi modelli.

Non solo, ma c’è anche una componente territoriale. Cioè, la revisione di questi evoluti ha anche l’obiettivo di andare a differenziare il paese, sulla base degli indicatori per comune, per provincia, per regione, per area territoriale. Per capire quant’è l’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi e dei compensi, e quindi territorialità del livello del medio imponibile per le addizionali IRPEF, delle quotazioni immobiliari e dei canoni di locazione degli immobili che incidono poi sul voto.

Questa è la novità del 28 febbraio. Non mi resta che augurarvi un buon lavoro, un buon inizio marzo con un inizio di fatto della campagna dichiarativa, partendo dalle CU e proseguendo con i 730 e il modello redditi che oggi hanno trovato anche la loro pubblicazione.

 

Grazie dell’attenzione e buon lavoro.

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