La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, rubricata “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione”, fornisce indicazioni operative sulle modalità di correzione degli errori commessi nelle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi che permettono, ai contribuenti, di evitare di incappare in situazioni che possono pregiudicare tutta l’operazione messa in atto.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate analizza le diverse fattispecie di errore e i relativi rimedi per sanare le tali irregolarità.
Esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento (Superbonus), possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione:
- per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi
in alternativa
- per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
Il beneficiario dell’agevolazione comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione tramite il modello (Comunicazione) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n.3587314.
Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione
Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio la Comunicazione può essere annullata, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Se l’opzione non è stata comunicata nei termini è inefficace nei confronti dell’Agenzia.
Entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web denominata “Piattaforma cessione crediti” (accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate) sono resi disponibili I crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese.
Il credito ricevuto può essere utilizzato dal soggetto che lo riceve come segue:
– in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997
oppure
- cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo, dopo averlo accettato nella Piattaforma.
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