Con il D.lgs 117 del 2017 (“Codice del Terzo Settore”) è stata introdotta una riforma che può essere considerata una vera e propria rivoluzione nell’ambito del Terzo Settore.
Infatti, ad una normativa piuttosto frammentaria e prevalentemente ad indirizzo fiscale, è stata sostituita (gradualmente, come vedremo in seguito) una normativa unitaria corredata anche di numerosi risvolti civilistici, quest’ultimo elemento grazie anche all’introduzione di un apposito registro (“Registro unico nazionale del Terzo settore”, RUNTS) e di specifici obblighi pubblicitari.
A chi è rivolta?
Con la formula “terzo settore” (o settore non-profit) si identificano tutti quegli enti giuridici che svolgono le proprie funzioni ed attività in favore della collettività ma che, tuttavia, non possono essere ricondotti né al settore pubblico (lo Stato) e nemmeno a quello commerciale (il mercato). Questi enti (“Enti del Terzo Settore”, ETS) sono enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più attività di interesse generale in forma di volontariato o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono quindi Enti del Terzo settore:
- le ODV (organizzazioni di volontariato) e le APS (associazioni di promozione sociale);
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