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Con il D.lgs 117 del 2017 (“Codice del Terzo Settore”) è stata introdotta una riforma che può essere considerata una vera e propria rivoluzione nell’ambito del Terzo Settore.

Infatti, ad una normativa piuttosto frammentaria e prevalentemente ad indirizzo fiscale, è stata sostituita (gradualmente, come vedremo in seguito) una normativa unitaria corredata anche di numerosi risvolti civilistici, quest’ultimo elemento grazie anche all’introduzione di un apposito registro (“Registro unico nazionale del Terzo settore”, RUNTS) e di specifici obblighi pubblicitari.

A chi è rivolta?

Con la formula “terzo settore” (o settore non-profit) si identificano tutti quegli enti giuridici che svolgono le proprie funzioni ed attività in favore della collettività ma che, tuttavia, non possono essere ricondotti né al settore pubblico (lo Stato) e nemmeno a quello commerciale (il mercato). Questi enti (“Enti del Terzo Settore”, ETS) sono enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più attività di interesse generale in forma di volontariato o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono quindi Enti del Terzo settore:

  • le ODV (organizzazioni di volontariato) e le APS (associazioni di promozione sociale);
  • gli enti filantropici;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (sebbene oggetto di uno specifico e separato intervento normativo, il D.lgs 112/2017);
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni, riconosciute e non riconosciute;
  • le fondazioni.

Non sono enti del Terzo settore invece:

  • le P.A. (amministrazioni pubbliche);
  • le associazioni politiche e i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento ovvero controllati dai suddetti enti.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono considerati ETS limitatamente alle attività di interesse generale contenute nel Codice, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, secondo precise formalità, che recepisca le norme del Codice e sia depositato nel RUNTS, sia costituito un patrimonio destinato e tenute separatamente le scritture contabili.

Nuovo regime fiscale

Una delle più importanti novità della riforma è il nuovo regime fiscale, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 79 (e seguenti) del Codice. Tra le altre cose, viene prevista una netta distinzione tra “ETS non commerciali” ed “ETS commerciali”. Per qualificare un ETS come “non commerciale” o “commerciale” occorre procedere a “pesare” le entrate che esso ha avuto durante l’esercizio, secondo le regole definite dal codice del Terzo settore. Una volta definita la commercialità o non commercialità dell’ETS si procederà a determinare il reddito imponibile, sul quale verranno calcolate le imposte da versare.

Il Codice non è ancora perfettamente operativo. La parte fiscale contenuta nel Titolo X non è ancora applicabile e lo sarà solo nel periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione a tale nuovo regime. Questo aspetto, che può sembrare di poco conto, ha determinato una situazione per così dire quasi “beckettiana”: ad oggi (fine 2022), il RUNTS è funzionante, ma l’autorizzazione europea non è ancora arrivata, determinando criticità interpretative per alcune tipologie di operatori del settore, criticità il cui dettaglio verrà affrontato successivamente. Fiscalmente parlando, ad oggi, si applicano ancora le norme contenute nelle diverse discipline speciali come quelle della Legge 381/91 sulle cooperative sociali, quelle della Legge 398/91 per le A.S.D (e le S.S.D. imprese sociali), le disposizioni della Legge 460/97 per le ONLUS ma, al contempo, trovano anche immediata applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Inoltre, chi si iscrive al RUNTS accede da subito, e quindi senza attendere l’autorizzazione della Commissione europea, alle agevolazioni previste dagli articoli 77 (titoli di solidarietà), 78 (social lending), 81 (social bonus), 82 (imposte indirette minori), 83 (incentivi fiscali alle erogazioni liberali).

Dott. Stefano G.

TAG Enti Terzo Settorefiscalità ETS

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