Con la norma di comportamento n. 219 dell’11 maggio 2023 l’AIDC ha precisato che:
- il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso.
- il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.
La distinzione tra credito non spettante e credito inesistente ha ricadute sui tempi di accertamento:
- in caso di credito “non spettante”, infatti, l’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 prevede il termine di quattro anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni
TAG crediticrediti inesistenticrediti non spettanti
