
La legge riconosce al soggetto che firma la relazione di revisione sul bilancio la possibilità di sottoscrivere i modelli IVA in alternativa all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, consentendo alle società e agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società la compensazione o il rimborso dei crediti IVA.
La sottoscrizione da parte dell’organo di controllo comporta l’attestazione dell’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Pertanto, la norma non pone un obbligo di firma a carico del soggetto che esercita il controllo contabile, ma gli riconosce una facoltà, la cui applicazione comporta l’osservanza di ulteriori obblighi previsti dalla normativa.
La sottoscrizione dei modelli IVA
Il comma 7, dell’art. 10 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, dispone che “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità”, da parte dei soggetti legittimati indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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