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Il 12 gennaio 2023 è stata approvata la legge di conversione del DL Aiuti-quater (DL n. 176/2022) è stato convertito in legge.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.29 Decreto Aiuti Quater” su Spreaker.

Principali Novità

Art. 1 Proroga dei bonus per energia e gas Differito dal 30 giugno al 30 settembre 2023, il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus energetici riconosciuti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022: i crediti d’imposta, anche se oggetto di cessione, dovranno essere usati in compensazione entro quella data.

Art. 3 Welfare aziendale Per contrastare gli effetti negativi legati al caro bollette, è ulteriormente incrementato a 3.000 euro, per l’anno 2022, il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti. Si ricorda che per il 2022 stato altresì ampliato il campo di applicazione dell’agevolazione, ricomprendendovi anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale In caso di superamento della soglia di esenzione, è tassato l’intero importo dei benefit erogati.

Art. 9 Superbonus. Sono previste le seguenti novità:

  • soppressa la disposizione presente nel testo originario dell’“Aiuti quater”, secondo cui, in deroga alla nuova regola generale che limita la detrazione al 110% fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, non avrebbero subìto la riduzione al 90% decretata per il 2023 gli interventi con Cila presentata al 25 novembre 2022 e, in caso di lavori su edifici condominiali, con approvazione assembleare deliberata prima di quel giorno, nonché, nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, gli interventi con istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro la stessa data del 25 novembre 2022;
  • Passano da 2 a 3 le cessioni del credito tra i soggetti qualificati. Complessivamente i trasferimenti dei crediti derivanti dai bonus edilizi diventano 5: la prima cessione può essere fatta a qualunque soggetto e poi si potrà procedere con altri 3 passaggi a favore di soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni). Infine, ci sarà il trasferimento da banca a correntista partita IVA. In questo modo, le cessioni possibili diventano complessivamente 5, al posto delle massimo 4 ammesse in precedenza. La novità introdotta scatterà anche per le opzioni di cessione e sconto già comunicate, ma secondo nuove modalità che saranno definite nel dettaglio dell’Agenzia delle Entrate

Art. 11-bis Cessione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico Nell’ambito della disciplina del cinema e dell’audiovisivo, cambia la norma che regola il regime di cedibilità dei tax credit nel settore cinematografico (articolo 21, comma 4, legge 220/2016), allo scopo di circoscrivere la responsabilità dei cessionari: questi – viene ora specificato – rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo ricevuto; inoltre, il recupero di quanto indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del beneficiario, ferme restando, nel caso di concorso nella violazione, l’applicazione della norma sul “concorso di persone” (articolo 9 del Dlgs 472/1997) e la responsabilità in solido del cessionario.

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