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Gli utili distribuiti da società di capitali a soci persone fisiche sono tassati a titolo di reddito di capitale.

La tassazione, ovvero la modalità e il suo ammontare, dipende da:

  1. dall’anno in cui il socio ha percepito le somme;
  2. dall’anno in cui sono prodotti gli utili da parte della società;
  3. dall’anno in cui la società ha assunto la delibera di distribuzione.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.30 Distribuzione di utili” su Spreaker.

Distribuzione di utili

La distribuzione dei dividendi è preclusa se:

  • gli utili da distribuire non sono presenti in un bilancio regolarmente approvato;
  • vi sono delle perdite che hanno intaccato il capitale sociale e lo stesso non è stato reintegrato;
  • vi sono delle immobilizzazioni immateriali non coperti da riserve disponibili
  • la società ha emesso un prestito obbligazionario maggiore del 200% del capitale sociale + riserve disponibili;
  • in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi la società ha in essere obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma composta dal capitale sociale e riserve disponibili;
  • alla formazione dell’utile hanno concorso plusvalori iscritti a Conto Economico su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
  • la riserva legale non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale

I possessori di partecipazioni non qualificate (partecipazioni agli utili non superiori al 20% del capitale) sono soggetti a tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Per le partecipazioni qualificate la tassazione al 26% si applica in ogni caso per gli utili prodotti dal 2018.
Per gli utili prodotti fino al 2017 opera invece una disposizione transitoria che estende l’applicazione del “vecchio” regime di tassazione degli utili (in base alle specifiche percentuali di concorrenza al reddito del socio) e rende non operanti le nuove disposizioni.

Pertanto, per le delibere di distribuzione adottate entro il 31.12.2022 si applicano le regole recedenti e quindi per gli utili prodotti fino al:

  • 2007 gli utili percepiti concorrono al reddito complessivo nella misura del 40%
  • Dal 2008 al 2016 gli utili percepiti concorrono al reddito complessivo nella misura del 49,72%
  • Dal 2017 gli utili percepiti concorrono al reddito complessivo nella misura del 58,14%

Esiste una presunzione di legge che prevede che si intendano distribuiti prima gli utili più vecchi.

Con il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, ovvero alla distribuzione di utili maturati fino al 31 dicembre 2017, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva al termine del medesimo regime transitorio. Questo in quanto per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili.

L’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di assumere delibere le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali. In questo modo, secondo l’Amministrazione Finanziaria, verrebbe snaturata l’essenza stessa del regime transitorio, la cui funzione dichiarata sarebbe quella di salvaguardare il contribuente dalle modifiche impreviste del regime impositivo

Dal 01.01.2023 la misura del 26% varrà per ogni delibera di distribuzione + effettiva distribuzione per i soci con partecipazioni qualificate che per i soci con partecipazioni non qualificate.

La società al fine di procedere alla distribuzione degli utili ai soci dovrà:

  • procedere alla redazione di un apposito verbale di assemblea dei soci al fine di deliberare la distribuzione degli utili pregressi a riserva;
  • entro 30 gg dalla data del verbale di distribuzione degli utili dovrà provvedere alla registrazione dello stesso presentando all’agenzia delle entrate due originali per la registrazione a tassa fissa (euro 200,00) e almeno due marche da bollo da euro 16,00 (marca da bollo da euro 16,00 ogni 100 righe di verbale);
  • provvedere al bonifico ai soci;
  • predisporre l’eventuale modello F24 per il versamento delle ritenute per gli utili distribuiti ai soci
  • nel mese di marzo 2023 (per gli utili distribuiti nel 2022) sarà necessario redigere il modello CUPE da assegnare ai soci a conferma delle somme assegnate e distribuite;
  • 6) nel mese di giugno 2023 compilare la dichiarazione dei Redditi PF 2023 (anno d’imposta 2022) riportando le somme incassate, solo per i soci qualificati;
  • 7) nel mese di ottobre 2023 predisporre 770/2023 e compilare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

La distribuzione degli utili determina una variazione in diminuzione dell’ace. La distribuzione di riserve di utili rileva quale riduzione del capitale proprio a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui la stessa è assunta.

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