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La definizione agevolata dispone la possibilità di rideterminare le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972) relative alle dichiarazioni annuali:

  • dei redditi,
  • dell’Iva,
  • dei sostituti d’imposta,
  • modello 770,
  • dell’Irap

Per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale, ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97 e per gli avvisi di bonari notificata al contribuente successivamente alla data del 1 gennaio 2023.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.31 Avvisi Bonari” su Spreaker.

Normativa

Non sono comprese nella definizione agevolata le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali di cui all’art. 36 ter del DPR 600/1973. A queste ultime, però, è stata estesa la possibilità di beneficiare della rateazione fino a 20 rate trimestrali a prescindere dagli importi indicati nella comunicazione notificata al contribuente.

La disposizione in esame è rivolta a tutti i contribuenti, ovvero persone fisiche, soggetti titolari di partita IVA (imprenditori, società, esercenti arti e professioni), enti non commerciali.

L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione sul proprio sito un file excel per facilitare il contribuente nel calcolo del debito residuo unitamente alle sanzioni ridotte.

L’Agenzia precisa che per le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del DPR 602/73.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Ivi compresi “gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva)” (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2 e nota 6).

Si evidenzia che, è stato chiarito che per “rateazioni in corso al 1° gennaio 2023” si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2).

Nella scelta tra definire l’avviso bonario o attendere l’iscrizione a ruolo e impugnare l’atto, il contribuente deve considerare che la riduzione della sanzione per omesso versamento non è pari a 2/3 (dal 30 al 10 per cento) ma pari al 90% (dal 30 al 3 per cento).

Le violazioni di omesso o tardivo versamento che rientrano nella definizione agevolata di cui si parla non possono essere regolarizzate, in alternativa, mediante il ravvedimento speciale (art. 1, comma 174 e ss., legge n. 197/2022), anche qualora non sia ancora pervenuta la comunicazione di irregolarità (invece, per le annualità diverse da quelle indicate, in caso di mancata notifica dell’avviso bonario, il contribuente, in presenza di tutte le condizioni previste, può ricorrere al ravvedimento speciale o ordinario – art. 13, comma 1-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

Modalità e tempi

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire utilizzando il modello F24.

La definizione si ottiene effettuando il versamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte al 3%, deve avvenire nei termini ordinari, vale a dire:

  1. In unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti (art. 2, D.Lgs. n. 462/1997);
  2. In forma rateale, versando la prima rata entro il termine di 30 (o 90) giorni e le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997).

In caso di versamento rateale, le somme possono essere versate in un numero massimo di 20 rate, a prescindere dall’ammontare (art. 1, comma 159, legge n. 197/2022), con i relativi interessi di rateazione, pari al 3,5% annuo (art. 5, comma 2, D.M. 21 maggio 2009), calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre

Il pagamento rateale delle somme dovute, rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997). Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a 20 rate (art. 1, comma 159, legge n. 197/2022).

La definizione agevolata non viene meno nelle ipotesi di lieve inadempimento (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione, mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

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