Percentuale di detraibilità e limite massimo di spesa
Sono previste detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). L’agevolazione è calcolata in misura diversa in base al tipo di intervento con percentuali di detraibilità che vanno dal 50% all’85%. L’art. 1 comma 37, lettera a) numeri 1 e 2 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha prorogato le agevolazioni nelle misure indicate fino al 31 dicembre 2024.
Percentuale di detraibilità
L’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ha introdotto la detrazione per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. Eco Bonus).
L’agevolazione, inizialmente prevista nella misura del 55% e suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, è stata successivamente prorogata dal Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, con l’estensione della percentuale di detrazione al 65%. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 18 settembre 2013 n. 29/E, paragrafo 1.2 ha specificato che, per le persone fisiche, il criterio di imputazione delle spese sostenute è quello di cassa e, pertanto, il riferimento è dato dalla data del pagamento, mentre a nulla rileva la data di avvio degli interventi per cui le spese sono state sostenute.
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