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In base all’articolo 35, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 231/2007, gli elementi di sospetto possono essere soggettivi od oggettivi: infatti, il professionista può ritenere che l’operazione da porre in essere configuri il reato di riciclaggio dalle caratteristiche della stessa operazione ovvero dalle caratteristiche del soggetto che la pone in essere:

«Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto».

Normativa

La norma (articolo 35, comma 1, terzo periodo) indica espressamente un elemento di sospetto di cui tenere conto, vale a dire «il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente».

L’Unità di informazione finanziaria svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell’analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria [articolo 6, comma 7, lettera a)].

Come ricordato dalla circolare della Guardia di Finanza 19 marzo 2012 (modulo operativo n. 6, pp. 21-22), per l’individuazione delle operazioni sospette sono d’ausilio anche gli indicatori di anomalia pubblicati dalle autorità di vigilanza.

È utile, per esempio, fare riferimento al decreto del Ministero della giustizia in data 16 aprile 2010, che si applica, come specificato nell’articolo 2, a:

  1. i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
  2. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria imprenditori e commercianti, centri di assistenza fiscale e patronati;
  3. i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiano qualsiasi di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni mobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, la gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
  4. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c);
  5.  i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Gli indicatori sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all’esigenza di contribuire, principalmente, al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Il decreto è costituito da 4 articoli e da due allegati, di cui uno contenente gli indici di anomalia e l’altro riportante i principi generali in materia di segnalazione di operazioni sospette, sulla falsariga di quanto previsto dal decreto n. 231/2007.

Principi generali

Tra i principi generali più significativi, il decreto ministeriale specifica che:

  • la segnalazione sospetta si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell’ambito della adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata e sull’individuazione di eventuali incongruenza rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguire e alle prestazioni professionali di solito richieste;
  • la segnalazione all’Unità di informazione finanziaria va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o l’operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Con riferimento agli indici, questi ultimi sono suddivisi in sei categorie e sub indici, connessi al profilo soggettivo del cliente, alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, alle modalità di pagamento dell’operazione, alla costituzione ed all’amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi, nonché alle operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati ed a quelle relative ad operazioni contabili e finanziarie.

In questa sede, si citano quelli relativi a:

  • casi in cui il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false circa la propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo, lo scopo e la natura della prestazione richiesta, l’attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica o patrimoniale propria o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l’identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo;
  • richieste di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l’attività dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;
  • casi di ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo;
  • consulenze per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività commerciale sottostante;
  • consulenze per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata nei mercati internazionali per esigenze legate ad un’attività commerciale con l’estero di dimensioni contenute;
  • frequenti operazioni di acquisizione di partecipazione o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dall’attività svolta o da altri ragionevoli motivi;
  • pagamenti delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti estranei al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi;
  • transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall’oggetto della società, dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi;
  • richieste di prestazioni professionali che hanno lo scopo o l’effetto di dissimulare o di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo dell’attività ovvero di occultare l’origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte;
  • acquisti o vendite di beni ad un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi;
  • costituzioni o impieghi di strutture di gruppo complesse ed articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all’estero di uno o più società.

Con provvedimento in data 12 gennaio 2001, la Banca d’Italia ha emanato le “Istruzioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette” (c.d. “decalogo”).

Le Istruzioni contengono regole operative volte a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, a contribuire al contenimento degli oneri e ad assicurare la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio.

La prospettazione di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge.

Il documento comprende una introduzione, nella quale viene descritto l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e sono indicati i destinatari delle disposizioni, e un compendio di istruzioni operative articolato in due parti.

La prima prescrive canoni e linee di comportamento per gli organi decisionali e per le strutture di controllo interno di ciascun intermediario e indica la procedura di segnalazione, ponendo in evidenza l’importanza della conoscenza della clientela e l’esigenza di disporre di adeguati strumenti organizzativi e di procedure di riscontro.

Nella seconda parte è riportata una casistica esemplificativa di indici di anomalia, in presenza dei quali si deve prestare particolare attenzione all’operazione e valutare se procedere alla segnalazione.

Estratto dell’Ebook “L’antiriciclaggio per i Commercialisti” di GBsoftware in collaborazione con il Dott. Manlio Mascolo

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