
La Legge 11 gennaio 1979, n.12 che esprime chiaramente che “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.
Soggetti autorizzati a curare la consulenza del lavoro
In base alla suddetta legge, pertanto, i soggetti che possono occuparsi degli adempimenti relativi al lavoro oltre al datore di lavoro, direttamente o mediante i propri dipendenti, e ai soggetti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, anche dai professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali sono obbligati a inviare la comunicazione on line di inizio attività agli ispettorati del lavoro relativi alle province dell’ambito territoriale attinente al luogo in cui svolgeranno tali adempimenti in materia di lavoro, ex art. 1 della Legge n. 12 del 1979. La comunicazione in oggetto richiede l’inserimento di alcuni dati obbligatori: dati anagrafici del soggetto autorizzato, i dati della residenza, le informazioni relative all’iscrizione all’Albo, specificando la tipologia di Albo e il relativo numero di iscrizione, i dati attinenti all’indirizzo dello studio, il numero di telefono, gli indirizzi e-mail e pec, l’ambito di esercizio dell’attività specificando la provincia e la data di inizio attività. La comunicazione all’INL, dopo l’invio attribuirà un protocollo di comunicazione con la relativa data di invio.
Ogni eventuale variazione dei dati deve obbligatoriamente essere oggetto di un ulteriore comunicazione di invio all’INL, ad esempio, sono obbligatorie anche la comunicazione di fine attività, la comunicazione, la comunicazione di un nuovo ambito di esercizio dell’attività, la variazione dei dati dello studio, etc.
Gli adempimenti di gestione ordinaria in materia di lavoro con cadenza periodica
La gestione degli adempimenti in materia di lavoro prevede adempimenti da svolgere con periodicità mensile:
1) elaborazione busta paga mensile;
L’elaborazione delle buste paga mensili si basa sul prospetto delle presenze dei dipendenti fornite dal datore di lavoro, per compilare la busta paga mensile di ciascun dipendente occorre considerare l’inquadramento di ogni dipendente basandosi sui dati riportati nell’assunzione, ad esempio, la tipologia del CCNL (contratto collettivo di lavoro), la qualifica attribuita al dipendente, il livello di inquadramento, la mansione, la data di assunzione, il mese di retribuzione, il trattamento salariale, le ferie, le festività, l’eventuale malattia o infortunio, gli scatti di anzianità, etc.
Pertanto, la busta paga deve contenere obbligatoriamente alcuni dati:
- I dati del dipendente (nome, cognome, codice fiscale, posizione lavorativa);
- I dati del datore di lavoro (denominazione esatta dell’azienda, partita IVA).
- I dettagli della retribuzione lorda.
- Le trattenute fiscali (IRPEF) e previdenziali (INPS).
- Eventuali indennità o bonus.
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