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I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono definiti dall’OIC 24 e inseriti sotto la voce immobilizzazioni immateriali nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio civilistico.

Secondo l’articolo 2424 del codice civile, che definisce lo schema di bilancio, i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno devono essere collocati nella sezione B. I 3).

I diritti di brevetto industriale

In base all’OIC 24 i diritti di brevetto industriale “rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un’invenzione”. I diritti di brevetto sono rappresentati dalla capitalizzazione di costi derivanti dai seguenti acquisti o produzione di brevetti e licenze d’uso, come esplicitati dettagliatamente dall’OIC 24 al paragrafo 27:

  • “i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
  • i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
  • i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore”.

I suddetti diritti possono essere anche trasmessi attraverso la licenza d’uso.

In altre parole, i diritti di brevetto sono costituiti dai costi sostenuti dall’impresa per acquistare abilità produttive, sfruttate in modo riservato dall’azienda acquistante, grazie ad una tutela giuridica relativa ad un determinato intervallo di tempo. I suddetti diritti rientrano nelle cosiddette “creazioni intellettuali” per le quali il codice e alcune norme speciali (per esempio, le norme comunitarie e quelle di altri ordinamenti) riconoscono una specifica tutela consistente nel diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, nei limiti prescritti dalla legge.

La tutela giuridica ha come presupposto la concessione di brevetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti, ovvero, da parte dell’Ufficio Europeo di Brevetti.

L’acquisto del diritto d’autore si attua con la creazione dell’opera. La tutela giuridica ha una durata particolarmente lunga, oltre la durata della vita dell’autore e sino al settantesimo anno solare dopo la sua morte e si realizza a prescindere da qualsiasi utilizzazione pratica dell’opera.

La legge non ha posto dei limiti precisi in merito alla durata dell’ammortamento, vale pertanto la regola generale in base alla quale la vita utile dell’immobilizzazione è determinata con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione con il limite massimo della durata legale del brevetto. Pertanto la durata dell’ammortamento è pari alla durata legale del brevetto.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

I diritti di utilizzazione delle opere di ingegno derivano da opere a carattere creativo, scientifico o industriale che consentono al titolare lo sfruttamento economico, tutelato giuridicamente, per un preciso intervallo temporale.

L’OIC 24, al paragrafo 27, stabilisce che i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono rappresentati da:

  • i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  • i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente”.

All’interno della categoria delle opere dell’ingegno è possibile inserire anche le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque sia il modo o la forma di espressione.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno possono essere trasmessi con licenza d’uso.

Occorre evidenziare che mentre il brevetto possiede le caratteristiche della trasferibilità e della proprietà, sebbene limitata nel tempo, tali caratteristiche non sono generalmente presenti nella licenza d’uso.

Ammortamento

L’art. 103 comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) contempla l’ammortamento dei brevetti industriali e stabilisce che: ” Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo”.

Pertanto, risulta possibile un ammortamento minore del 50% del costo dei diritti di brevetto.

La quota di ammortamento attribuita a ciascun esercizio è attinente alla ripartizione del costo sostenuto su tutta la durata di utilizzazione. In merito ai piani di ammortamenti, oltre all’ammortamento a quote costanti, è consentito anche l’utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative. È vietato, invece, l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, perché tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza.

I diritti di brevetto industriale rientrano nel novero delle cosiddette “creazioni intellettuali” alle quali il nostro codice e alcune norme speciali (così come le norme comunitarie e quelle di altri ordinamenti) riconoscono una particolare tutela, che consiste sostanzialmente nel diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge.

A differenza dell’ammortamento dei costi di impianto, delle spese di ricerca e sviluppo e pubblicità e dell’avviamento, per i quali la legge ha posto dei limiti precisi in merito alla durata, non ha posto alcun limite per i diritti di brevetto e per i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.  Riveste, pertanto, valore la regola generale in base alla quale la vita utile dell’immobilizzazione è determinata in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del diritto, in altre parole la durata economica.

Considerata l’aleatorietà connessa allo sfruttamento di tali diritti, l’ammortamento deve essere eseguito entro un periodo piuttosto breve. In genere, la durata dell’ammortamento sarà stabilita pari alla durata legale del brevetto nei casi in cui ci siano aspettative di ottenere benefici economici rilevanti in tale periodo. Altrimenti, nel caso in cui le aspettative di utilità futura siano riferite ad un intervallo temporale più breve rispetto a quello legalmente tutelato, la vita utile del brevetto dovrà essere proporzionalmente ridotta. Occorre sottolineare che stabilire l’utilità di un brevetto oltre un certo arco temporale è un processo molto aleatorio e, sicuramente, soggettivo poiché i progressi tecnologici sono presunti con difficoltà anche nel breve periodo.

Criteri di capitalizzazione

I diritti scaturenti dai brevetti e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono trasferibili, pertanto, i costi iscrivibili alla voce B I 3 possono essere sia costi di produzione interna, sia costi di acquisizione da terzi; occorre, quindi, considerare l’acquisto a titolo originario e l’acquisto a titolo derivativo dei diritti di brevetto.

Acquisto a titolo originario

Nel caso di brevetto realizzato internamente è possibile aggiungere ai costi iscrivibili solo i costi accessori relativi alla domanda e all’ottenimento del brevetto e unicamente nella misura in cui tali costi potranno essere recuperati tramite l’utilizzo del medesimo brevetto.

Eventuali costi successivi all’iscrizione iniziale, per esempio quelli dovuti a modifiche progettuali e implementazioni diverse, potranno essere capitalizzati solamente nel limite in cui essi potranno consentire effettivi benefici economici rispetto a quelli presunti inizialmente.

Acquisto a titolo derivativo dei diritti di brevetto

Nel caso di acquisto da terzi a titolo oneroso il costo è iscrivibile nell’esercizio in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà del brevetto. Il costo da capitalizzare è costituito dal costo diretto di acquisto e dagli oneri accessori, compresi i costi di progettazione e i costi per gli studi di fattibilità utili per l’adeguamento del brevetto e per la sua effettiva attivazione nell’ambito produttivo dell’azienda.

In ogni esercizio occorre eseguire una precisa analisi del valore residuo del brevetto, definita impairment, nel caso in cui le condizioni che ne motivarono l’iscrizione non esistono più o nel caso in cui esse sono mutate totalmente oppure parzialmente, il valore del brevetto deve essere proporzionalmente diminuito.

 

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

TAG brevettidiritti di brevettoimmobilizzazioni immateriali

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