
I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono definiti dall’OIC 24 e inseriti sotto la voce immobilizzazioni immateriali nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio civilistico.
Secondo l’articolo 2424 del codice civile, che definisce lo schema di bilancio, i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno devono essere collocati nella sezione B. I 3).
I diritti di brevetto industriale
In base all’OIC 24 i diritti di brevetto industriale “rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un’invenzione”. I diritti di brevetto sono rappresentati dalla capitalizzazione di costi derivanti dai seguenti acquisti o produzione di brevetti e licenze d’uso, come esplicitati dettagliatamente dall’OIC 24 al paragrafo 27:
- “i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
- i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
- i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
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