GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Con il D.P.R. 361/2000 si è fatto indubbiamente un importante passaggio da un sistema di riconoscimento della personalità giuridica di tipo concessorio a uno normativo.

Il D.Lgs. 117/2017, codice del terzo settore, ha introdotto una nuova disciplina regolante la personalità giuridica degli enti del terzo settore che si interseca con la disciplina del D.P.R. 361/2000, succitato.

Documentazione riconoscimento

L’articolo 7, D.Lgs. 39/2021 dispone che con la domanda di iscrizione al Registro possa essere presentata anche l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica rinviando, per le specifiche modalità, al successivo articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

L’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, dispone che:

“Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118”.

A tal fine, si deve presentare la seguente documentazione:

  1. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
  2. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
  3. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante.

Patrimonio minimo

In relazione al patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è richiesta una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, da allegarsi all’atto costitutivo. Tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro. La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l’organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell’atto.

Ove accada che il patrimonio minimo diminuisca di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro.

Adempimenti notarili

Sono a carico del notaio i seguenti adempimenti:

a) con riguardo alle asd che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica, il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto, o il verbale della assemblea straordinaria, verificata la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica, deve:

  • trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi);
  • depositare la documentazione in oggetto, entro 20 giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato;

b) con riguardo alle asd già iscritte al Registro e per le associazioni iscritte nel Registro ai sensi dell’art. 6, co. 2 del presente Regolamento, il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato;

c) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel Registro, in caso di successive modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’atto modificativo.

Nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica, gli amministratori dell’associazione sportiva dilettantistica o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono richiedere all’ufficio del Registro competente di disporre l’iscrizione nel Registro. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione, o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.

Verifica patrimoniale nelle Asd

Il Consiglio notarile di Milano è intervenuto con 1 massima a chiarire aspetti connessi al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche.

La massima n. 17/2023, afferma che, nel caso di Asd già iscritta nel Registro che chieda di voler acquisire la personalità giuridica, la deliberazione dovrà essere assunta con il quorum richiesto per le modifiche statutarie e soggiace ai controlli previsti dall’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è, in particolare, tenuto:

  • a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica (compresa la presenza del patrimonio minimo);
  • a effettuare la prescritta comunicazione all’Organismo affiliante;
  • a depositare i documenti nel RNASD nei termini di legge.

Inoltre, trattandosi di ente già esistente, la verifica patrimoniale comporta la presentazione di un rendiconto economico finanziario approvato dall’assemblea, dai quali emerga un patrimonio netto non inferiore a 10.000 euro; detti documenti devono, altresì, essere accompagnati dalla relazione dell’organo di controllo o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione.

I documenti richiamati possono, tuttavia, essere sostituiti da una perizia di stima redatta nei termini dell’articolo 14, comma 3-ter, D.Lgs. 39/2021.

Inoltre viene chiarito che:

“il mutamento del regime giuridico che deriva dall’ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’articolo 38, cod. civ.”.

Inoltre viene precisato che la delibera assembleare ove non richieda effettive modifiche dello statuto, comporta la necessità del quorum richiesto per le modifiche statutarie. Ciò in quanto il conseguimento della personalità giuridica comporta una modifica nel regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente, cambiando sensibilmente le regole dell’associazione.

In merito alla sussistenza del patrimonio minimo, trattandosi di ipotesi legate a un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive sia passive, non è sufficiente che la disponibilità minima ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di 10.000 euro presso un c/c intestato all’associazione.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG ASDpersonalità giuridica

Stampa la pagina Stampa la pagina

Promozione licenza INTEGRATO GB 2024 gratuita