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Considerando l’elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, la Commissione Europea ha inteso rivisitare i criteri dimensionali monetari che determinano la categoria dimensionale di un’impresa emanando la Direttiva 17.10.2023, n. 2023/775/UE che modifica la Direttiva 2013/34/UE

La nuova direttiva apporta modifiche alle soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.77 I nuovi limiti e adempimenti dei bilanci” su Spreaker.

Disciplina UE

La disciplina UE in materia di obblighi di comunicazioni economiche-finanziarie (articolo 3, Direttiva 2013/34/UE) classifica in categorie dimensionali le imprese ed i gruppi di imprese in relazione ai seguenti valori di bilancio:

  1. totale dello stato patrimoniale;
  2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
  3. numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio.

Classificazione

Il superamento di almeno due dei tre parametri comporta il passaggio dell’impresa nella categoria dimensionale superiore.

In tal modo i nuovi parametri dimensionali massimi relativi al totale dell’attivo dello stato patrimoniale e al totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, nella nuova indicazione UE, subiscono le seguenti modifiche:

  • Microimprese (imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno di due dei tre criteri):
    • totale attivo: 450.000 euro (era 350.000);
    • totale ricavi: 900.000 euro (era 700.000);
    • numero medio dei dipendenti: rimane 10;
  • Piccole imprese (imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno di due dei tre criteri):
    • totale attivo: 5.000.000 euro (era 4.000.000);
    • totale ricavi: 10.000.000 euro (era 8.000.000);
    • numero medio dei dipendenti: rimane 50;
  • Medie imprese (imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno di due dei tre criteri):
    • totale attivo: 25.000.000 euro (era 20.000.000);
    • totale ricavi: 50.000.000 euro (era 40.000.000);
    • numero medio dei dipendenti: rimane 250.

Adempimenti

Per quanto riguarda i bilanci, dovranno essere modificate le soglie che individuano i soggetti di minori dimensioni che approvano in bilancio in forma abbreviata (art. 2335-bis, codice civile) o le microimprese (art. 2335-ter, codice civile), ovvero i gruppi che sono esonerati dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27 D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991).

Oltre agli impatti indicati sopra, per effetto del rinvio operato dalla nuova disciplina sulla reportistica di sostenibilità (CSRD) alle definizioni di categorie di imprese della direttiva bilanci, le nuove soglie avranno effetto anche ai fini degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (art. 19-bis direttiva bilanci), nonché di rendicontazione consolidata di sostenibilità (art. 29-bis direttiva bilanci).

Tempistiche

Ai fini del recepimento delle nuove disposizioni comunitarie la Direttiva dispone che gli Stati membri debbano provvedere a far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 24.12.2024, applicando le nuove disposizioni recepite agli esercizi finanziari che hanno inizio il 1.01.2024 o in data successiva, pur consentendo, in deroga, agli Stati membri di permettere alle imprese di applicare le nuove disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1.01.2023 o in data successiva.

Deposito dei bilanci

Quest’anno, poiché il 2024 è bisestile, il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di cui all’art. 2364 c.c., previsto per l’assemblea di discussione e approvazione del bilancio al 31.12.2023 cadrà il prossimo 29.04, mentre la data ultima per il suo deposito è rappresentata dal 29.05.2024.

La sequenza degli adempimenti e termini che è necessario rispettare per il deposito del bilancio è la seguente:

  • almeno 30 giorni prima dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio, gli amministratori redigono il progetto di bilancio e l’eventuale relazione sulla gestione (29.03.2024);
  • almeno 30 giorni prima dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio, gli amministratori trasmettono il progetto di bilancio e l’eventuale relazione sulla gestione all’organo di controllo – collegio sindacale, sindaco unico, revisore – (29.03.2024);
  • almeno 15 giorni prima dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio, gli amministratori depositano presso la sede sociale il progetto di bilancio e le relazioni che lo accompagnano (14.04.2024);
  • per le Spa quotate, almeno 15 giorni prima dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano (21.04.2024);
  • per le Spa non quotate e per le Srl, se l’atto costitutivo non prevede nulla, almeno 8 giorni prima dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata, da spedire ai soci presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, con indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e degli argomenti da trattare (29.04.2024);
  • entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, gli amministratori provvedono al deposito del bilancio e degli altri documenti presso il Registro delle Imprese (29.05.2024).

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