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La legge di Bilancio 2024 pubblicata sulla G.U. come L. 213/2023 e in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede la possibilità di regolarizzare i valori delle rimanenze iniziali dei beni di cui all’art 92 Tuir relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La regolarizzazione del magazzino è un istituto giuridico già noto, in quanto si sovrappone al precedente stabilito nella legge finanziaria per il 2000. (art. 7 commi da 9 a 14 della legge 488/99).
Pertanto è possibile far riferimento ove ancora attuali ai documenti di prassi allora prodotti, in particolare i chiarimenti contenuti nella Circolare Ministeriale n. 115 del 1° giugno 2000 nonché la circolare Assonime n. 39 del 24 maggio 2000, paragrafo 12. Le rimanenze di magazzino rappresentano una posta di bilancio che facilmente si presta ad “errori” di valutazione, o che comunque risente in modo significativo delle politiche di bilancio. Non è quindi raro che il valore delle rimanenze iscritto in bilancio non corrisponda con l’effettivo valore delle merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ecc… Presenti in magazzino. Al fine di voler regolarizzare l’effettivo importo delle rimanenze di magazzino, risulta molto interessante la cosiddetta “sanatoria delle rimanenze di magazzino” introdotta dall’articolo 1, commi da 78 a 85, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che ricalca la misura già prevista in passato dall’articolo 7, commi da 9 a 14, della L. 488 del 23/12/1999 (Legge Finanziaria 2020).

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.78 La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino” su Spreaker.

Requisito oggettivo

La possibilità di aderire all’adeguamento delle rimanenze di magazzino riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Requisito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è limitata agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili Internazionali e, quindi, i cosiddetti agli OIC adopter.

Si ritengono in ogni caso escluse dalla regolarizzazione le imprese con contabilità semplificata, poiché per tali imprese vi è l’impossibilità di fruirne dell’adeguamento alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.

Si ricorda che le imprese in contabilità semplificata, l’esclusione si giustifica col fatto che le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del reddito d’impresa in quanto, in ossequio al principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento.

Aderendo alla sanatoria in oggetto è infatti possibile eliminare le esistenze iniziali, se contabilizzate in quantità o valori superiori a quelli effettivi, oppure provvedere all’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

L’adeguamento comporta il versamento dell’Iva (applicando un’aliquota media riferibile all’anno 2023 che tiene conto di un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale) e dell’imposta sostitutiva nella misura del 18% nell’ipotesi di eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi e solo la menzionata imposta sostitutiva nel caso di integrazione delle giacenze di magazzino.

Adempimento

L’operazione di regolarizzazione del magazzino potrebbe avvenire:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nella prima ipotesi, ovvero nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

In tal caso si rende necessario provvedere al versamento:

L’importo dell’IVA da riversare si determina applicando l’aliquota media relativa all’anno 2023 moltiplicandola per il valore eliminato nonché per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività che sarà determinato da un successivo decreto. L’aliquota media IVA si determina rapportando l’IVA, relativa alle operazioni imponibili diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili al volume di affari.

L’importo dell’imposta sostitutiva, si determina applicando l’aliquota 18% sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e lo stesso valore eliminato.

Nella seconda ipotesi ovvero Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto. In ogni caso, l’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP, anche l’IVA versata è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP. Il contribuente dovrà procedere all’adeguamento direttamente in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (cioè, nei modelli REDDITI e IRAP 2024).

Versamenti

Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Effetti della regolarizzazione

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere, come chiarito dalla C.M. n. 115/2000 al paragrafo 8, il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al 2023 non determina l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative (quali, ad esempio, quelle per l’irregolare tenuta delle scritture contabili o la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.).

I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori).

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

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