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Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Il nuovo principio contabile, OIC 34, è stato pubblicato nella versione definita il 19 aprile 2023 ed è entrato in vigore il 01 gennaio 2024. Il principio contabile 34 colma una lacuna importante dell’ordinamento contabile nazionale, interviene nella regolamentazione di aspetti prima esaminati nei principi contabili relativi ai crediti e al bilancio di esercizio.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.79 Il nuovo principio OIC 34” su Spreaker.

OIC 34

Il principio OIC 34 afferma come principio generale che i ricavi derivanti dalla vendita di beni sono rilevati quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita.

Secondo il nuovo principio contabile OIC 34 ogni società al 01 gennaio 2024 deve analizzare la contrattualistica ed identificare le differenti tipologie di vendite/prestazioni di servizi al fine di individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e soprattutto se la Società ricade nell’ambito di applicazione dell’OIC 34.

Il OIC 34 si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile, il principio contabile in esame si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.

In caso di applicazione del principio contabile, sono previste quattro fasi per la rilevazione del ricavo.

Raggruppare i contratti per tipologia.

Un gruppo di contratti è trattato come un singolo contratto quando sono negoziati simultaneamente con lo stesso cliente e quando si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il gruppo di contratti è stato negoziato in modo congiunto con un unico obiettivo commerciale ed esiste apposita documentazione di ciò;
  • il prezzo di un contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti.

il prezzo complessivo

L’OIC 34 precisa che per una corretta determinazione e rilevazione dei ricavi di vendita occorre innanzitutto determinare il prezzo complessivo per ciascun contratto considerando anche le componenti variabili.

Il prezzo complessivo del contratto è desumibile dalle clausole contrattuali.

Nel caso in cui il contratto preveda termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, il prezzo complessivo del contratto è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. Tale indicazione prevista per i contatti superiori ai 12 mesi potrebbe non essere applicata dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile oppure le società che redigono il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile. Qualora il contatto preveda il regolamento del corrispettivo attraverso un’attività diversa dalle disponibilità liquide, il prezzo complessivo del contratto è pari al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività.

L’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione

Tra le principali novità introdotte dal principio 34 vi è l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle unità elementari, poiché da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

La segregazione assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata con modalità e tempi differenti, come ad esempio nel caso di vendita di un’automobile con esecuzione di tagliandi gratuiti negli anni successivi. Non è necessaria se le diverse prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio oppure quando essa non comporta una rappresentazione sostanziale dell’operazione.

Rilevazione dei ricavi

Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione la società dovrà procedere con lo stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Il metodo di rilevazione dei ricavi è distinto tra vendita di beni e prestazione di servizi.

Valutazioni successive

Qualora, successivamente, la società̀ rivede le proprie stime poste alla base della rilevazione iniziale di un ricavo, essa procede ad aggiornarne il valore per tener conto delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.

In caso intervenisse una modifica contrattuale che preveda una prestazione aggiuntiva per un corrispettivo aggiuntivo, essa è contabilizzata separatamente. In caso di sola modifica del corrispettivo o di sola modifica delle prestazioni da effettuare, gli effetti del cambiamento sono contabilizzati allocando il valore residuo del contratto alle prestazioni da effettuare.

Indicazioni in nota integrativa

Secondo quanto disposto dall’OIC 34, all’interno della nota integrativa dei soggetti che redigono il bilancio secondo quanto disposto dall’art. 2435 (bilancio ordinario) del Codice civile occorre esplicitare le seguenti informazioni:

  • I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro.
  • Se rilevante, la metodologia utilizzata per la determinazione del prezzo complessivo del contratto in presenza di corrispettivi variabili; in caso di attualizzazione del prezzo complessivo si applica la relativa informativa prevista dall’OIC n. 15 “Crediti”
  • Se rilevante, il metodo utilizzato per l’allocazione del prezzo complessivo del contratto alle singole unità elementari di contabilizzazione.
  • Se rilevante, la metodologia utilizzata per determinare lo stato di avanzamento in caso di prestazioni di servizi.
  • La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche.

Viceversa, nella nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, occorre indicare esclusivamente il primo punto dell’elenco precedente.

Prima applicazione bilanci al  31.12.2024

Secondo quanto disciplinato dall’OIC 34 nonchè dal principio contabile OIC 29, durante la prima applicazione (bilanci al 31.12.2024) è possibile optare tra le seguenti due soluzioni.

  • Non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso (ciò potrebbe provocare delle discrasie ai fini fiscali)
  • Applicazione prospettica ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del presente principio contabile.

È precisato, al paragrafo 11 del principio che, se la separazione delle unità elementari di contabilizzazione (UEC) produce effetti non rilevanti, la società può procedere non separando le unità elementari di contabilizzazione.

Aspetti fiscali

Il nuovo OIC si caratterizza per la somiglianza con l’IFRS 15, ossia il principio contabile internazionale che disciplina i ricavi derivanti da contratti con la clientela. Tale somiglianza, preannuncia  che, con ogni probabilità, ai fini fiscali, si porrà il problema di risolvere questioni simili. Come evidenziato anche da Assonime, infatti, il procedimento di rilevazione dei ricavi delineato dall’OIC 34 si articola in una serie di fasi ciascuna delle quali è caratterizzata da aspetti valutativi di non poco conto che sono tali da potere incidere non solo sull’an e sul quantum dei ricavi stessi ma anche sul timing della loro imputazione a conto economico.

Si tratta di problematiche poste anche dall’IFRS 15. Si fa riferimento, ad esempio, al trattamento dei ricavi e dei resi e delle penali passive.

Stanti tali analogie è probabile che il legislatore fiscale interverrà sull’OIC 34 in maniera analoga a quanto fatto con l’IFRS 15. L’emanazione di un nuovo decreto ministeriale potrebbe costituire l’occasione per un superamento delle attuali problematiche legate al riconoscimento fiscale dei criteri di rilevazione delle penali e dei resi.

Si pone l’attenzione sugli effetti fiscali associati alla prima applicazione del nuovo OIC 34. Anche in tal caso dovrebbe essere confermata la neutralità fiscale delle cd. operazioni pregresse in applicazione di quanto previsto dall’Articolo 13-bis comma 7 del Decreto Legge n. 244/2016 e, quindi, imposta la gestione di un doppio binario (civile e fiscale) per tutte le operazioni sorte anteriormente alla prima applicazione del nuovo principio contabile (01 gennaio 2024).

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