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Venendo al tema odierno, in premessa si ricorda la Risoluzione n. 38/E dell’11 aprile 2014 la quale prevede che: “Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”

Per quanto concerne le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l’orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all’applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica.”

Soggetti interessati

I soggetti a cui sono destinati tali rimborsi sono:

  • i professionisti;
  • i volontari (art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021);
  • i dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti riscontriamo le seguenti casistiche:

  1. i rimborsi delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal professionista per lo svolgimento della propria prestazione professionale (sia nel caso di riaddebito analitico che forfettario) sono integralmente imponibili anche se poi rappresenteranno oneri deducibili come disposto dall’art. 54, c. 5, del T.U.I.R.
    I documenti di spesa devono essere intestati al professionista in quanto soggetto che sostiene la spesa.
    I rimborsi delle somme, trattandosi di compenso, sono soggetti a ritenuta d’acconto (se prevista) e rivalsa previdenziale e concorrono alla base imponibile IVA (se dovuta).
    Attenzione, in caso di professionista forfettario i rimborsi spesa concorrono a formare la soglia degli 85.000 euro prevista dalla legge di bilancio 2023 per l’accesso e la permanenza al regime. Il costo sostenuto sarà portato in detrazione attraverso la percentuale di abbattimento forfettario.
  2. le spese sostenute dal professionista in nome e per conto della asd. e S.S.D. a r.l.
    Si tratta di spese sostenute in nome e per conto del cliente in forza di specifico incarico professionale. In questo caso la fattura relativa alla spesa sostenuta dal professionista deve essere intestata alla ASD/SSD ed il riaddebito alla ASD/SSD non costituisce compenso per cui non è soggetto a ritenute e non concorre alla formazione della base imponibile neppure ai fini Iva.
  3. le spese sostenute direttamente dalla ASD/SSD attraverso l’agenzia di viaggio di riferimento o, comunque, prepagate. In questo caso è l’ASD/SSD che sostiene le spese in via anticipata e che riceve la fattura relativa al servizio e l’operazione per il professionista è fiscalmente neutra.

Volontari

Per i volontari a differenza del terzo settore non è richiesta la predisposizione del regolamento per stabilire i limiti e le condizioni delle spese rimborsabili a piè di lista, perché sono definiti nell’art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021, per il quale sono rimborsabili: il vitto, l’alloggio, le spese di viaggio e le spese di trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Il correttivo-bis (d.lgs. 120/2023) introduce la possibilità di presentare la richiesta di rimborso spese mediante autocertificazione ex art. 46 d.P.R. 445/2000.

Per tali rimborso non c’è il limite giornaliero dei 10 euro (che vige per gli ets) ma solo il limite massimo di 150 euro/mese. Per tale sistema non occorre un regolamento bensì la delibera dell’organo amministrativo che deliberi sulle tipologie dispese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Inoltre, risulta utile precisare che si tratta di autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000 e quindi soggette a sanzioni penali che possono coinvolgere sia il volontario sia l’ente sportivo.

Dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi

Per i lavoratori dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi non costituisce reddito il rimborso della trasferta dal Comune in cui si trova la sede principale dell’attività lavorativa, mentre all’interno del comune sede di lavoro, concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato con l’unica eccezione per le spese di trasporto giustificate da documenti provenienti dal vettore (biglietto o abbonamento dell’autobus, treno, ricevuta del taxi) e dettagliati analiticamente dal lavoratore con nota piè di lista.

Sono rimborsabili le seguenti spese:

  • indennità forfetaria di trasferta per vitto e alloggio fino all’importo di euro 46,48 al giorno (ed euro 77,47 per trasferte all’estero). L’indennità viene ridotta di 1/3 quando il datore di lavoro rimborsi analiticamente o metta a disposizione gratuitamente una delle due spese, il vitto o l’alloggio, di 2/3 quando il datore di lavoro rimborsi analiticamente o metta a disposizione gratuitamente entrambe le spese, sia di alloggio che di vitto;
  • rimborso piè di lista per viaggio e trasporto, il lavoratore presenta la distinta allegando i documenti giustificativi di spesa (biglietto, ticket autostradale, parcheggio ecc.); sono comprese anche le indennità chilometriche per utilizzo della propria autovettura nei limiti delle tariffe ACI. Tutte le spese eccedenti tali limiti o non documentate analiticamente o non adeguate ai parametri della tabella Aci quando riferite all’indennità chilometrica, concorrono alla formazione del reddito e pertanto non sono considerate esenti.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG rimborsi spesesport dilettantistico

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