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Il prossimo 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto IVA. L’importo da versare è calcolato con i tre metodi alternativi: storico, previsionale o delle operazioni effettuate.

Per il versamento, che può essere effettuato anche con compensazione con altri tributi, occorre utilizzare il modello F24 telematico oppure conferire delega ad intermediari abilitati.

Disposizioni generali

Il prossimo 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto IVA di cui all’art.6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405.

L’acconto deve essere calcolato utilizzando uno dei seguenti metodi alternativi:

  • Metodo storico;
  • Metodo previsionale;
  • Metodo delle operazioni effettuate.

Metodo storico:

Utilizzando il metodo storico l’acconto è calcolato come una percentuale pari all’88% del saldo a debito della:

  • liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili;
  • dichiarazione dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali;
  • liquidazione del quarto trimestre dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali “speciali” (distributori di carburante, autotrasportatori, etc..).

Metodo previsionale:

L’acconto calcolato con il metodo previsionale è pari all’88% del saldo a debito dell’IVA sulle operazioni che si prevede di effettuare fino al 31 dicembre, considerando il saldo IVA del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali e quello di dicembre per i contribuenti mensili.

Metodo delle operazioni effettuate o analitico:

Con il metodo delle operazioni effettuate o analitico l’acconto è calcolato nella misura del 100% dell’IVA determinata a saldo delle operazioni effettuate:

  • Tra il primo ed il 20 dicembre per i contribuenti mensili;
  • Tra il primo di ottobre ed il 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.

Nel calcolo come sopra descritto è necessario inserire anche gli importi derivanti dal periodo precedente di liquidazione, ovvero l’eventuale credito o il debito IVA inferiore ad € 25,82.

Modalità di versamento

L’acconto IVA deve essere versato con modello F24 da inviare con modalità telematica oppure tramite intermediari abilitati, indicando i seguenti codici tributo:

  • 6013 per l’acconto IVA dei contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

Il pagamento può essere effettuato mediante compensazione con altri tributi a credito.

L’importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dall’IVA dovuta;

  • per il mese di dicembre, in caso di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione IVA per i contribuenti trimestrali;
  • dalla liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali speciali.

Sanzioni per omesso versamento

L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato. La sanzione si riduce nella misura della metà in caso di versamento entro 90 giorni dalla scadenza e ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo in caso di versamento entro quindici giorni. Tuttavia, l’omesso o insufficiente versamento può essere regolarizzato mediante ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. 472/1997).

Soggetti esonerati

Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti che:

  • Risultano a credito a chiusura del periodo di imposta precedente in caso di utilizzo del metodo storico;
  • Prevedono di chiudere l’anno di imposta con un credito IVA in caso di utilizzo del metodo previsionale;
  • Coloro per i quali risulta dovuto un importo a titolo di acconto inferiore ad € 103,29;
  • I contribuenti in regime forfetario;
  • Coloro che hanno affittato l’unica azienda;
  • I non titolari di partita IVA nel 2022;
  • I contribuenti mensili che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2023 ed i trimestrali entro il 30 settembre 2023;
  • Coloro che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
  • I produttori agricoli ex art. 34, co. 6, d.P.R. 633/1972;
  • Gli esercenti attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • Le ASD, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco in regime forfetario;
  • Raccoglitori e rivenditori di rottami, carta da macero, cascami e vetri.

Dott.ssa Francesca Sparano

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