
Il principio n. 18 dell’Organismo Italiano di Contabilità definisce i risconti attivi ed ha lo scopo di indicare i criteri essenziali per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei ratei e dei risconti e tutte le relative informazioni da inserire nella nota integrativa.
Tale principio contabile si basa sulle disposizioni del codice civile, le quali sono riportate nel capitolo “I ratei e risconti nella legislazione civilistica”, pertanto esso è applicato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
La definizione di risconti attivi
Il principio OIC 18 al paragrafo n. 5 definisce i risconti attivi: “I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi”.
In altre parole, i risconti attivi costituiscono dei costi la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria.
Per determinare e rilevare correttamente i risconti attivi sono considerate anche le altre regole contenute in altri principi nel caso in cui queste contemplino particolari fattispecie di risconti attivi.
Requisiti per l’iscrizione dei risconti attivi
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