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L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova.

La permanenza nel regime, inoltre, non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.

Regime forfetario

Il regime forfetario, ai sensi del comma 54 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:

  1. conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro dalla disposizione in commento;
  2. sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti

Normativa

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, si ricorda che l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica. Tale obbligo è stato introdotto a partire dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno.

Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo di emetter la fattura elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022

Dal 1° gennaio 2024 dovranno dotarsi del sistema di fatturazione elettronica non solo i contribuenti forfettari, ma anche quelli in regime di vantaggio e le ASD.

Quindi non si farà più riferimento al volume d’affari, in quanto il passaggio alla fatturazione elettronica, per tali soggetti, sarà globale. Ciò è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E), che ha, appunto, dato seguito all’intervento del legislatore (art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36), sottolineando come, dal 2024, l’ambito applicativo della fattura elettronica (FE) sarà allargato ed esteso.

Fatturazione elettronica

L’adozione della fatturazione elettronica comporta dei vantaggi:

  1. Uniformità nella gestione delle fatture da parte dei fornitori e clienti: accade di frequente che molti clienti e fornitori siano più propensi alla ricezione delle fatture in modalità elettronica, per il semplice fatto che si evita la trasmissione del documento nel “vecchio” formato;
  2. l’uniformarsi alla FE è poi vantaggioso anche per chi emette le fatture, infatti con un gestionale, anzitutto si trovano salvati tutti i dati dei clienti (dati intestazione, codice fiscale e partita IVA, PEC o SdI, ecc., potendo, quindi, emettere il documento fiscale con maggiore semplicità e inoltre, un aspetto di non poco conto è quello inerente all’eliminazione di numerosi costi fissi, collegati all’utilizzo della carta ed i costi della stampa, nonché quelli di spedizione e conservazione dei documenti;
  3. più rapido il processo di contabilizzazione grazie ai programmi gestionali;
  4. la FE determina una serie di vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale:
    • per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste dal provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri IVA (artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972);
    • per tutti gli operatori IVA che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza previsto dagli artt. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973).

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG 1 gennaio 2024fattura elettronicaregime forfetario

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