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Il reverse charge, utilizzato dal legislatore prevalentemente per contrastare fenomeni di evasione, consiste in un’inversione contabile attraverso la quale l’obbligazione tributaria corrispondente al versamento dell’IVA è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione, in luogo del cedente o prestatore.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.66 Il Reverse Charge” su Spreaker.

Cos’è il reverse charge

Con il meccanismo del reverse charge, debitore dell’IVA è il cessionario/committente anziché il soggetto che emette la fattura. Affinché torni applicabile tale meccanismo entrambi gli operatori devono essere soggetti passivi IVA.

Il reverse charge può essere distinto in:

  • reverse charge interno: per determinate tipologie di servizi identificate all’interno dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio subappalto nel settore edile). L’art. 22 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (decreto “Semplificazioni”), ha prorogato, fino al 31 dicembre 2026, a livello italiano il reverse charge interno per alcune tipologie di operazioni quali ad esempio le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop,e i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • reverse charge in ambito comunitario: per determinate operazioni effettuate in ambito comunitario tra soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia ed altro soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE.

Come funziona il reverse charge

Il cedente/prestatore soggetto passivo IVA emette regolare fattura non indicando l’IVA in quanto operazione soggetta a reverse charge. Invece, il cessionario/committente soggetto passivo IVA procede all’integrazione della fattura ricevuta riportando la corretta aliquota IVA.

Inoltre, il cessionario/committente deve registrare il documento integrato con IVA sia sul registro IVA vendite che in quello degli acquisti.

Documento che rileva fiscalmente nel reverse charge

Nel reverse charge l’obbligo di emissione del documento – senza addebito dell’IVA – è a carico del cedente o prestatore, cioè del soggetto che pone in essere l’operazione.

Soggetti esclusi da reverse charge

I soggetti privi di partita IVA, ovvero, privati sono esclusi dal reverse charge. Quindi, ad esempio, sono escluse le operazioni poste in essere da un soggetto passivo IVA nei confronti di un privato (soggetto sprovvisto di partita IVA ovvero che non la utilizza ai fini dell’operazione di acquisto).

Sanzioni

In linea generale in caso di errata applicazione del meccanismo del reverse charge torna applicabile una sanzione da Euro 250 ad Euro 10.000.

In caso di omesso reverse charge la sanzione si applica nella misura da Euro 500 ad Euro 20.000, ferma restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso.

Inesistenza in reverse charge senza recupero della detrazione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 22727, depositata il 20 luglio 2022, ha statuito che in caso di inesistenza soggettiva e, a maggior ragione, oggettiva, delle operazioni, quand’anche si tratti di reverse charge, è legittima la negazione della detrazione con irrogazione delle sanzioni proporzionali dell’art. 6, comma 1, del DLgs. 471/97. Di conseguenza non trova applicazione il più mite regime sanzionatorio dell’art. 6, comma 9-bis.3, del DLgs n. 471/97. Le Sezioni Unite hanno fatto propria l’esigenza di prevenire le frodi; secondo i giudici di legittimità la norma contenuta nel comma 9-bis.3 non può che essere interpretata in modo tale da salvaguardare le politiche di contrasto all’evasione e alle frodi che sono state nel tempo veicolate dal diritto vivente della Suprema Corte e della Corte di giustizia e che, diversamente opinando, risulterebbero fortemente depotenziate

Reverse charge: in caso di frode non ammessa la detrazione IVA

La Guardia di Finanza, con Circolare dell’11 ottobre 2023 ha chiarito che non è riconosciuto al cessionario la detrazione IVA in caso di applicazione del sistema del reverse charge ad operazione astrattamente imponibili se lo stesso era a conoscenza della frode.

I chiarimenti forniti ineriscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2023 in tema di operazione inesistenti astrattamente imponibili in reverse charge. In particolare, la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022), ha aggiunto un passaggio al comma 9-bis 3 dell’articolo 6 del Dlgs n. 471/1997, sanzionando i comportamenti in questione, quando è provato che il cessionario era consapevole della frode collegata all’operazione.

In tali casi il comportamento del cessionario non è più sanzionato come violazione degli obblighi di documentazione o registrazione di operazioni imponibili, ma con la sanzione prevista per l’illegittima detrazione dell’imposta operata dal cessionario.

Con la circolare in commento, la Guardia di Finanza ha chiarito che in caso di applicazione dell’inversione contabile ad operazioni inesistenti astrattamente imponibili non può mai essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua operazione si inseriva in un disegno fraudolento anche nei casi in cui l’evasione sia stata effettuata in una fase precedente o successiva della catena commerciale;
  • il cessionario era consapevole dell’indicazione in fattura di un fornitore fittizio e contestualmente non sia riuscito a fornire la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA.

È comunque necessario provare, da parte dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, la consapevolezza da parte del cessionario.

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