
Con la sentenza n. 565/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ha statuito che la vendita di un complesso immobiliare realizzata nell’ambito di una procedura fallimentare competitiva e intervenuta tra l’affittuaria del complesso e il fallimento non è soggetta alla rettifica di valore, perché la base imponibile è determinata ex articolo 44 del DPR n. 131/1986 (TUR) ed è data dal prezzo dichiarato.
Sentenza n. 565/2025
Il fallimento esperiva varie procedure di vendite all’incanto, tutte andate deserte. L’ultima prevedeva il prezzo di aggiudicazione di 7 milioni di euro.
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