
Settimana 40/2026 – Rassegna delle principali novità normative, di prassi e giurisprudenziali.
NORMATIVA
Termini e modalità di presentazione delle richieste di tax credit distribuzione nazionale e internazionale – Anno 2025 – D.M. 25/9/2026 Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo
A partire dalle ore 12.00 del 21 ottobre 2026 fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2026 è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d’imposta relative alle seguenti linee di intervento per la sessione 2025:
- TAX CREDIT DISTRIBUZIONE NAZIONALE (TCDN);
- TAX CREDIT DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE (TCDIF).
La procedura di presentazione delle domande di cui al comma 1 si articola in due fasi:
- una prima fase di compilazione delle domande;
- una seconda fase di trasmissione definitiva della domanda. Per le domande che, all’esito delle verifiche effettuate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo e nei limiti delle risorse disponibili, accedono alla successiva fase istruttoria, è altresì richiesto il versamento delle spese di istruttoria.
Il D.M. in oggetto disciplina i termini e le modalità di presentazione delle richieste di tax credit in oggetto.
PRASSI
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Concordato Preventivo Biennale
D. Uno studio associato intenderebbe optare per il CPB 2026-2027 così come tutti gli associati dotati di partita Iva individuale. Uno di questi, tuttavia, non può optare perché al 31 dicembre 2025 ha debiti tributari scaduti relativi ad anni pregressi superiori ai 5mila euro e che non è in grado di ridurre al di sotto di tale soglia entro il termine per la presentazione del modello Redditi 2026. Lo studio e gli altri associati possono comunque aderire al concordato? Resta l’obbligo di accesso simultaneo da parte di questi soggetti od ognuno è libero di scegliere?
R. L’articolo 10, comma 2, del Dlgs 13 del 2024 prevede espressamente che i contribuenti possono accedere al concordato preventivo biennale se, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, «non hanno debiti per tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro».
Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che nella determinazione di tale limite non devono essere computati «i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
Il successivo articolo 11 del Dlgs 13 del 2024 prevede alle lettere b-quinques) e b-sexies), come modificate dal Dlgs 7 agosto 2026, n. 148, la contestuale adesione al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, del professionista con una propria partita Iva autonoma e dell’associazione o società professionale cui lo stesso partecipa a pena di esclusione dal CPB stesso.
Sulla base di quanto premesso, ne deriva che, nel caso in esame, poiché l’adesione al CPB dovrebbe essere effettuata congiuntamente sia dallo studio associato che da tutti gli associati dotati di partita Iva individuale, la mancanza di uno dei requisiti necessari, previsti dall’articolo 10, comma 2, del Dlgs 13 del 2024, per uno degli associati impedisce l’adesione del singolo associato e, conseguentemente, impedisce l’adesione dell’associazione e degli altri associati interessati.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Terzo settore
D. L’articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Codice del Terzo settore stabilisce che le attività di interesse generale si considerano non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i «costi effettivi», precisando che questi ultimi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, anche quelli indiretti e generali imputabili alle attività di interesse generale, ivi compresi i costi finanziari e tributari, con esclusione dei cosiddetti «costi figurativi». Si chiede se, nell’ipotesi in cui l’ente abbia effettuato accantonamenti rappresentativi della quota di competenza dell’esercizio di oneri certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare, ancorché con manifestazione finanziaria differita (quali, ad esempio, quelli relativi al trattamento di fine rapporto del personale dipendente), tali accantonamenti possano essere computati tra i costi effettivi rilevanti ai fini del test di non commercialità.
R. Ai fini della determinazione dell’ammontare dei «costi effettivi» – di cui all’articolo 79, secondo comma, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito Cts) – rilevanti per la verifica della non commercialità delle attività di interesse generale si richiama la circolare del 19 febbraio 2026, n. 1/E, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni del Cts.
Relativamente alla nozione di «costi effettivi», è stato, infatti, precisato che «il legislatore ha inteso ricomprendere tutti i costi sostenuti dall’ente imputabili allo svolgimento delle attività di interesse generale (diretti e indiretti), facendo riferimento alla totalità dei costi sostenuti per l’attività, quali i costi variabili e i costi fissi (generici e specifici)».
L’ammontare dei «costi effettivi», ai sensi del secondo comma del citato articolo 79 del Cts è determinato conteggiando «oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari».
La nozione di «costi effettivi» prevista, dall’articolo 79, secondo comma, del Cts, ai fini del test di non commercialità delle attività di interesse generale è più ampia di quella di costi di diretta imputazione utilizzata, ad esempio dall’articolo 143, comma 1, del Tuir.
Non rientrano, invece, nel computo dei «costi effettivi» gli eventuali «costi figurativi», ossia quelli relativi al valore dei beni e delle risorse utilizzate nello svolgimento dell’attività istituzionale che però non generano un costo dal punto di vista delle scritture contabili, come ad esempio l’utilizzo di personale volontario (circolare n. 1/E del 2026, paragrafo 2.2.1.) In merito al criterio di computo – per cassa o per competenza – dei «costi effettivi», la circolare n. 1/E del 2026 precisa che «l’ente può applicare il criterio (di cassa o di competenza) secondo il quale tiene la propria contabilità, a condizione che siano rispettate le regole contabili e di bilancio previste dal Codice e dalle altre norme vigenti ad esso applicabili (comprese quelle di carattere fiscale)».
La citata circolare n. 1/E del 2026 chiarisce, altresì, che nell’ipotesi in cui l’Ets adotti una contabilità per cassa «gli ammortamenti dei beni strumentali possono essere considerati tra i costi effettivi nella misura in cui siano imputati secondo i principi contabili applicabili all’ente e sulla base di criteri stabili nel tempo, coerenti con l’effettivo utilizzo dei beni nelle attività di interesse generale».
In linea con i chiarimenti sopra illustrati, si ritiene che se gli «accantonamenti» rappresentano quote di costi certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare ma con manifestazione finanziaria futura, gli stessi concorrono al computo dei «costi effettivi» di cui al richiamato articolo 79, comma 2 del Cts.
Questo nella misura in cui tali costi siano imputati in conformità ai principi contabili applicabili all’ente e secondo criteri costanti nel tempo.
Si precisa, inoltre, che le considerazioni sopra svolte valgono a condizione che i predetti accantonamenti siano effettuati a copertura di costi futuri imputabili allo svolgimento dell’attività di interesse generale esercitata dall’ente.
Per quanto concerne gli accantonamenti destinati a coprire passività meramente potenziali o probabili – il cui ammontare sia determinato in via puramente prudenziale e non oggettiva (ad esempio, gli accantonamenti a fondi rischi generici o per oneri futuri non certi alla chiusura dell’esercizio) – si ritiene, invece, che gli stessi non possano essere considerati tra i «costi effettivi» rilevanti ai fini del test di non commercialità delle attività di interesse generale.
Tali accantonamenti, il cui ammontare è frutto di una stima, anche se imputati secondo le regole contabili applicabili all’ente, sono stanziati a copertura di perdite o obbligazioni la cui manifestazione finanziaria è incerta.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – IVA – Reverse charge e sezione F Ateco 2025
D. Ai fini dell’applicazione del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, il riferimento alle attività riconducibili alla sezione F («Costruzioni») deve essere effettuato, dal 1° aprile 2025, sulla base della classificazione Ateco 2025 oppure continua a trovare applicazione la classificazione Ateco 2007?
Se si dovesse considerare la nuova tabella Ateco 2025, non sarebbe più soggetta al reverse charge, ad esempio, l’attività di «restauro di edifici storici», che per Ateco 2007 era classificata con il codice 41.20.00, «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», sezione F, mentre per Ateco 2025 è stata riclassificata nel codice 91.30.01, «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», della sezione S (“Attività artistiche, sportive e di divertimento”).
R. L’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972 prevede l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Al fine di individuare sulla base di criteri oggettivi l’ambito applicativo della disposizione, è stato chiarito che occorre fare riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco.
In particolare, con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 si è affermato che il settore edile di cui alla normativa nazionale deve essere identificato nelle attività di costruzione individuate nella tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, ed alle relative note esplicative, entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it., precisando che, ai fini dell’applicazione del reverse charge, assume rilievo la sezione F («Costruzioni») della predetta classificazione.
Tale indirizzo è stato successivamente confermato nella circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, con la quale si è affermato che il reverse charge di cui alla lettera a) dell’articolo 17, sesto comma, continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.
A seguito dell’adozione della nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e divenuta operativa dal 1° aprile 2025, alcune attività precedentemente ricomprese nella sezione F della classificazione Ateco 2007 (aggiornata nel 2022) risultano ora collocate in differenti sezioni della classificazione.
In linea con i criteri interpretativi espressi nelle richiamate circolari n. 37/E del 2006 e n. 14/E del 2015, l’applicazione del reverse charge continua a essere subordinata alla riconducibilità dell’attività svolta alla sezione F della classificazione Ateco vigente.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° aprile 2025, le prestazioni aventi ad oggetto attività di «restauro di edifici storici», confluita nel codice 91.30.01 «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», appartenente alla sezione S «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» della tabella Ateco 2025, non rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di assolvimento dell’imposta.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Reddito d’impresa – fusione e regime di riporto delle perdite
D. Con riferimento al limite quantitativo del valore economico del patrimonio netto previsto dall’articolo 172, comma 7, del Dpr n. 917/1986 ai fini del riporto delle perdite delle società che partecipano ad una fusione, si chiede conferma che non sia previsto un termine perentorio entro il quale la relazione di stima debba essere giurata, essendo richiesto unicamente che la stessa attesti il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite alla data di efficacia giuridica della fusione.
R. L’articolo 172, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come modificato dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, in parte, dall’articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, dispone che «Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo periodo, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. (…)».
Per espressa previsione di legge, la relazione giurata di stima deve, dunque, attestare il valore economico del patrimonio netto alla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione.
In assenza di una specifica previsione normativa sul termine di predisposizione della perizia, si ritiene che la stessa debba essere redatta e giurata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’operazione ha acquisito efficacia giuridica ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – IVA – permute
D. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, Dl 38/2026, convertito in legge 88/2026, in riferimento alla determinazione della base imponibile dell’Iva nelle operazioni permutative (articolo 13, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972), il criterio del costo diventa residuale rispetto al valore monetario dei beni e servizi oggetto dell’operazione. Tuttavia, i costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti vanno comunque individuati, in quanto rappresentano i limiti al di sotto del quale il valore monetario individuato dalle parti della transazione non può comunque andare. In che modo vanno determinati i costi in questione? Si fa riferimento a tutti i costi riferibili ai beni e servizi permutati (comprendendo anche quelli generali e quelli non rilevanti agli effetti del tributo) o vanno considerati i soli costi di diretta imputazione e che hanno dato luogo all’applicazione dell’Iva?
R. L’articolo 1 del Dl 27 marzo 2026, n. 38, ha modificato l’articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto Iva, stabilendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, in sostituzione di quelli precedentemente adottati.
Secondo l’attuale formulazione, la base imponibile è costituita «dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse (ndr. delle operazioni oggetto di permuta), come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».
In merito al quesito posto, si fa presente che la relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2026, in linea con quanto già precisato nel Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025, chiarisce che «debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio».
Al contempo, il richiamato Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025 specifica che nella nozione di costo rientrano «i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall’IVA a monte» (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 25 aprile 2024, C-207/23).
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – IVA – diritto alla detrazione
D. Con le modifiche previste nel decreto Omnibus, approvato in via definitiva il 4 agosto dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, è stato reintrodotto il termine che prevede la possibilità di esercitare il diritto a detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, così come era previsto dalla medesima disposizione normativa dell’articolo 19, prima delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017. La modifica interviene in parallelo sull’articolo 25 del Dpr 633/1972, che disciplina i termini di registrazione delle fatture passive, allineando la scadenza per l’annotazione nel registro Iva acquisti al nuovo termine biennale. Resta invariata la norma dell’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972, invece, nella parte in cui prevede che il diritto è esercitabile «alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo». Cosa implica questo in termini pratici?
Consideriamo il caso di una fattura ricevuta nel 2026 in riferimento a un’operazione effettuata nello stesso anno, con registrazione della fattura e detrazione dell’imposta nel 2028 (entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2029 per il 2028). Se in riferimento all’anno d’imposta 2028 è cambiato il pro-rata di detraibilità, la detrazione dell’Iva in riferimento alla fattura in questione avverrà entro i limiti del pro-rata applicabile nel 2028 o nel 2026 (ossia «alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»)?
R. Al riguardo, si richiamano i chiarimenti resi da questa Agenzia a seguito della precedente riforma dettata dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che aveva ridotto a un anno il termine per l’esercizio della detrazione.
Sebbene quest’ultimo intervento normativo operasse in senso opposto rispetto a quello attuale, restringendo anziché ampliando il termine per esercitare la detrazione, i principi espressi nella circolare 1/E del 17 gennaio 2018 offrono utili spunti per interpretare il quadro normativo attualmente vigente, poiché attengono ad aspetti della detrazione che le nuove disposizioni non hanno modificato, quali: il momento di nascita del diritto, che resta collegato all’esigibilità dell’imposta, e la regola secondo cui il diritto deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
La menzionata circolare distingue, infatti, la nascita del diritto, collegata all’esigibilità dell’imposta, dalla sua concreta possibilità di esercizio, subordinata anche al possesso di una valida fattura.
Ne consegue che la registrazione della fattura e l’esercizio della detrazione nel secondo anno successivo non modificano le condizioni in base alle quali deve essere determinata l’Iva detraibile, che restano quelle vigenti nell’anno in cui il diritto è sorto coincidente con il momento di esigibilità dell’Iva.
Con specifico riferimento al pro-rata, la circolare 1/E del 2018 ha chiarito espressamente che, qualora la detrazione sia esercitata in un anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, deve essere applicato il pro-rata relativo all’anno di esigibilità (i.e., di regola coincidente con l’anno in cui l’operazione si considera effettuata ai fini Iva ai sensi dell’articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
Nel caso di una fattura relativa a un’operazione effettuata nel 2026, ricevuta nel medesimo anno, ma registrata e portata in detrazione nel 2028 entro il nuovo termine biennale, la quota detraibile deve essere determinata applicando il pro-rata del 2026 e non quello del 2028.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – bonus edilizi
D. In tutti i documenti di prassi, per il trasferimento della detrazione relativa ai bonus edilizi in caso morte, si fa riferimento alla regola generale per la quale, la detrazione spetti a chi possiede l’immobile al 31 dicembre. Tuttavia, i documenti di prassi sembrano riferirsi all’erede e nella specie all’erede che detenga il possesso dell’immobile sul quale spetta la detrazione. In tale contesto, si chiede il comportamento da adottare in capo al de cuius nell’ipotesi in cui sia deceduto il 29 dicembre 2025 e possegga elevati redditi e la detrazione da bonus. Nella presentazione della sua dichiarazione, è corretto ritenere che debba scomputarsi anche la sua quota di detrazione bonus riferita al periodo di proprietà/possesso dell’immobile? In caso contrario, infatti, si verificherebbe la paradossale situazione in cui il de cuius (per il tramite dei suoi eredi) dovrà versare delle imposte in realtà non dovute (se non fosse deceduto).
R. Con riferimento all’utilizzo delle quote di detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso dell’avente diritto, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir «la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Con la circolare 17/E del 26 giugno 2023 è stato chiarito, inoltre, che in applicazione «del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa».
Con riferimento al quesito in esame, in caso di decesso il 29 dicembre, la detrazione, in presenza dei requisiti richiesti, si trasferisce all’erede che detenga l’immobile al 31 dicembre e, pertanto, nella dichiarazione dei redditi del de cuius, non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all’anno del decesso.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Lavoro autonomo
D. Il nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 54, Tuir prevede che: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta». Con la circolare 23/E/2022 e con risposta ad interpello 243/2022 l’Agenzia aveva sostenuto che l’imponibilità del compenso cosi incassato avvenisse integralmente «alla data di emissione della fattura».
Chi si fosse adeguato negli anni scorsi alle indicazioni dell’Agenzia può ora presentare dichiarazione integrativa per tassare l’importo pro quota, proporzionalmente alle somme via via compensate?
R. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ha inserito due nuovi commi (3-quater e 3-quinquies) all’articolo 54 (rubricato «Determinazione del reddito di lavoro autonomo») del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Tuir).
Con tali disposizioni viene disciplinato il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquisiti come corrispettivo di prestazioni professionali.
Al riguardo, il comma 3-quinquies del richiamato articolo 54 del Tuir stabilisce che «le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta».
In merito alla decorrenza di tali modifiche, il comma 3 dell’articolo 3 precisa che le stesse si applicano «ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (ndr. 12 agosto 2026). Tuttavia, «gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Tuir, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d’imposta acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate».
Da ultimo, si evidenzia che la presentazione della dichiarazione integrativa risulti esclusa, in applicazione delle regole ordinarie, sia per coloro che abbiano omesso la dichiarazione iniziale, sia per i crediti d’imposta acquisiti nel 2025, giacché i relativi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (fissati al 2 novembre 2026, dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) non sono ancora scaduti.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Concordato Preventivo Biennale
D. Uno studio associato opta per il Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026-2027, così come tutti gli associati dotati di partita Iva individuale. Si chiede di indicare che cosa accade se nel corso del 2027:
a) entra nella compagine un nuovo associato non dotato di partita IVA;
b) entra nella compagine un nuovo associato dotato di partita IVA individuale che a sua volta aveva optato per il CPB 2026-2027;
c) uno degli associati dotati di partita Iva individuale cessa l’attività individuale;
d) uno degli associati dotati di partita Iva individuale esce dall’associazione cedendo la propria quota a un professionista privo di partita Iva individuale;
e) uno degli associati dotati di partita Iva individuale esce dall’associazione cedendo la propria quota a un professionista che ha
appena aperto la partita Iva individuale (e che non può optare per il CPB).
R. L’articolo 28 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (decreto Omnibus) ha introdotto, in materia di cause di esclusione e di cessazione dal Concordato Preventivo Biennale (CPB), una specifica novità per le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir che hanno rinnovato o intendono rinnovare l’adesione per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
La lettera b-ter) dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 prevede che il concordato cessi di avere efficacia nei confronti delle società o delle associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir qualora tali enti siano interessati «da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato», a partire dal periodo d’imposta in cui avviene tale modifica.
Il Dlgs 7 agosto 2026, n. 148, integrando il testo della sopra citata lettera b-ter), ha stabilito che «in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro».
Quindi, ai fini dell’operatività della predetta deroga, è necessario che:
- l’adesione al CPB 2026-2027 da parte della associazione costituisca un rinnovo al regime opzionale;
- l’associato che entra nella compagine abbia percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero abbia conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.
Tanto premesso, si riportano di seguito le risposte ai singoli sotto-quesiti (che vengono riportati per comodità di lettura):
Caso a) Nel corso del 2027 entra nella compagine un nuovo associato non dotato di partita Iva
L’ingresso nello studio di un nuovo associato non dotato di partita Iva:
- determina la cessazione dell’efficacia del CPB a causa dell’incremento della compagine sociale, a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’ingresso si è verificato, qualora si sia in presenza di una prima adesione al concordato per il biennio 2026-2027;
- non determina la cessazione dell’efficacia del CPB, qualora si configuri la fattispecie di rinnovo dell’adesione al regime opzionale e il nuovo associato abbia percepito, nel 2026, redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero redditi di impresa o di lavoro autonomo inferiori a 35.000 euro.
Caso b) Nel corso del 2027 entra nella compagine un nuovo associato dotato di partita Iva individuale che a sua volta aveva optato per il CPB 2026-2027
L’ingresso di un nuovo associato dotato di partita Iva individuale, sebbene soddisfi il requisito della contestuale adesione al CPB dell’associazione e dei singoli associati per il biennio 2026-2027 richiesta dall’articolo 21 comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del Dlgs 13 del 2024 al fine di non configurare una causa di cessazione dal regime opzionale, determina, altresì, un aumento della compagine sociale, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto, e, quindi, la cessazione del CPB a partire dal periodo d’imposta 2027.
Tuttavia, anche nello specifico caso prospettato nel quesito, considerando che il nuovo associato ha aderito al concordato per il biennio 2026-2027 e che, quindi, nel 2026, anno precedente al suo ingresso nello studio, già conseguiva reddito d’impresa o di lavoro autonomo, potrebbe non configurarsi un’ipotesi di cessazione dal CPB, sia per lo studio che per i singoli associati, qualora il nuovo socio o associato nel 2026 abbia conseguito un «reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro». Nel caso specifico descritto nel quesito, il riferimento al reddito del periodo d’imposta precedente deve essere inteso quale reddito effettivo, riguardando un’annualità per cui il socio ha aderito al CPB.
Caso c) Nel corso del 2027 uno degli associati dotati di partita Iva individuale cessa l’attività individuale
La cessazione dell’attività individuale nel corso del 2027, da parte dell’associato, che permane all’interno della compagine associativa, comporterà la cessazione, dal medesimo periodo d’imposta, degli effetti del concordato per il solo associato, sulla base di quanto dispone l’articolo 21, comma 1, lettera b) del Dlgs 13 del 2024. Tale evento non è rilevante ai fini della permanenza dell’associazione nel CPB, in quanto, nella fattispecie, non si verificano le condizioni previste all’articolo 21, comma 1, lettera b-sexies), del Dlgs 13 del 2024, che prevede la cessazione dal Cpb per la società o l’associazione qualora non aderiscano tutti i soci o associati dotati di partita Iva individuale.
In ogni caso, l’uscita dell’associato dall’associazione non determinerebbe la cessazione dal CPB per la stessa, in quanto, nella fattispecie, non sarebbero verificate le condizioni previste all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del Dlgs 13 del 2024, che prevede la cessazione dal CPB per la società o l’associazione che siano interessate da modifiche della compagine sociale in senso esclusivamente incrementativo.
Caso d) Nel corso del 2027 uno degli associati dotati di partita Iva individuale esce dall’associazione cedendo la propria quota ad un professionista privo di partita Iva individuale
Con riferimento alla fattispecie prospettata, si richiamano le indicazioni fornite con la risposta ad istanza di interpello numero 100 del 2 aprile 2026 che ha chiarito che se l’uscita e il subentro degli associati producono effetti dalla stessa data, non si verifica la modifica della compagine sociale a cui l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 13 del 2024 ricollega la cessazione del CPB. Ciò posto, nel caso oggetto del quesito in esame, se l’uscita dell’associato
con partita IVA è contestuale all’ingresso dell’associato privo di partita Iva individuale, la modifica della compagine sociale non ha ef fetto sul CPB dello studio.
Caso e) Nel corso del 2027 uno degli associati dotati di partita Iva individuale esce dall’associazione cedendo la propria quota ad un professionista che ha appena aperto la partita Iva individuale (e che non può optare per il CPB)
Con riferimento alla fattispecie prospettata, si richiamano le indicazioni fornite con la risposta ad istanza di interpello numero 100 del 2 aprile 2026 che ha chiarito che se l’uscita ed il subentro degli associati producono effetti dalla stessa data e il numero complessivo degli associati resti invariato, non si verifica la modifica della compagine sociale a cui l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 13 del 2024 ricollega la cessazione del CPB.
Inoltre, nella Faq 1 del 25 settembre 2025, nel richiamare i chiarimenti forniti con la circolare 9/E del 24 giugno 2025, è stato espresso il principio che la presenza, per uno degli associati, di una causa che impedisce l’applicazione degli Isa non preclude l’adesione al CPB dell’associazione e degli associati ai quali si applicano gli Isa.
Nel caso di specie, dunque, se l’uscita dell’associato con partita Iva è contestuale all’ingresso di un nuovo associato che, sebbene dotato di partita IVA, non può aderire al CPB per effetto di una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, tale evento non determina la cessazione dal CPB dello studio né di quella dei singoli associati.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Concordato Preventivo Biennale
D. L’articolo 28 del decreto Omnibus prevede che, in caso di rinnovo del Concordato Preventivo Biennale (CPB), siano “salvaguardate” le modifiche della compagine sociale dovute all’ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente, abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente/assimilati o redditi d’impresa/lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro.
In caso di ingresso contestuale di più soci nello stesso periodo, il limite opera per singolo socio o va riferito cumulativamente alla quota di compagine oggetto di variazione?
R. Precedentemente all’entrata in vigore del Dlgs 148 del 2026, l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 13 del 2024 prevedeva la cessazione dell’efficacia del concordato a partire dal periodo d’imposta in cui «la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato». Con il citato Dlgs 148 del 2026 è stata introdotta, in materia di cause di esclusione e di cessazione dal concordato, una specifica novità per le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir che hanno rinnovato o intendono rinnovare l’adesione al CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
In particolare, il legislatore è intervenuto integrando il testo della sopra citata lettera b-ter), stabilendo che, «in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla citata lettera, in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35mila euro».
Tanto premesso, si ritiene che, in caso di ingresso contestuale di più soci nello stesso periodo, il suddetto limite operi per singolo socio.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Concordato Preventivo Biennale
D. In caso di rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027, l’articolo 28 prevede che non siano dovuti gli interessi sui pagamenti rateali. Se interviene una causa di decadenza dopo il versamento rateale agevolato, l’esenzione dagli interessi resta acquisita per le rate già pagate, o gli interessi vengono recuperati?
R. L’articolo 28, comma 1, lettera c) del Dlgs 148 del 2026 ha inserito il comma 1-ter) all’articolo 14 (rubricato “Rinnovo del concordato”) del Dlgs 13 del 2024.
Tale disposizione prevede, per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio all’istituto del CPB, che «in caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi».
Si tratta di una deroga alle disposizioni dettate dall’articolo 20 del Dlgs 241 del 1997 in materia di pagamenti rateali e interessi dovuti.
Tanto premesso, l’intervento di una delle cause di decadenza previste dall’articolo 22 del medesimo Dlgs n. 13 del 2024, come modificato dall’articolo 28 del Dlgs 148 del 2026, comporta la perdita dei benefici previsti dall’adesione al CPB, compresa la possibilità di versare con pagamenti rateali le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte, senza dover pagare gli interessi.
Ne consegue, pertanto, che qualora il contribuente abbia già effettuato uno o più versamenti rateali agevolati, la decadenza dal CPB comporta il recupero degli interessi dovuti.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Controlli e riscossione – Rottamazione quinquies e dilazione ordinaria
D. Con il servizio ContiTu il debitore che ha presentato istanza di rottamazione quinquies può revocare parzialmente l’istanza stessa, comunicando lo stralcio di talune partite indicate nella domanda e chiedendo la riliquidazione delle somme da versare. Si chiede conferma del fatto che per le partite affidate così stralciate è ammessa la presentazione di una istanza di dilazione ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, Dpr 602/1973.
R. Diversamente che nella rottamazione-quater e nella procedura di riammissione alla rottamazione-quater e come nella rottamazione-ter (articolo 13, comma 3, lettera a), del Dl 119/2018), nella “rottamazione-quinquies” è preclusa, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 199/2025, la possibilità di accordare nuove dilazioni «per i debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione» di adesione alla definizione, e, quindi, anche per i carichi definibili ricompresi in tale dichiarazione che il debitore abbia poi escluso, attraverso il servizio ContiTu, dalla prosecuzione dell’iter della stessa definizione.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Controlli e riscossione – impugnabilità avviso di fermo
Ai sensi dell’articolo 86, Dpr 602/1973, il fermo amministrativo dei veicoli è preceduto dall’invio di un preavviso di fermo. Ai sensi dell’articolo 19, Dlgs 546/1992, tra gli atti impugnabili è menzionato solo il fermo amministrativo e non anche il preavviso di fermo. Si chiede pertanto se l’agenzia delle Entrate – Riscossione sia obbligata a notificare sia il preavviso di fermo che il successivo provvedimento di fermo, vero e proprio, ai fini della eventuale impugnazione di quest’ultimo.
L’articolo 86, comma 2, del Dpr 602/1973, prevede testualmente che «la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione».
Ciò posto, nel rispetto di tale disposizione, agenzia delle Entrate-Riscossione procede alla notifica della comunicazione preventiva di cui al citato articolo 86, comma 2, ai sensi del quale, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, il fermo viene successivamente eseguito «senza necessità di ulteriore comunicazione».
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Controlli e riscossione – Adesione allo schema d’atto
D. Per la domanda di adesione a uno schema di atto, è applicabile la pausa estiva prevista per gli adempimenti?
R. L’articolo 6, comma 2-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, stabilisce che nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. Inoltre, viene previsto che il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento
o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto.
In merito al quesito in esame, in via preliminare si rappresenta che la sospensione feriale di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, opera, in linea generale, con riferimento ai termini processuali o ai termini ad essi espressamente assimilati dal legislatore.
Di conseguenza, avendo riguardo alla natura procedimentale del termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di adesione e in assenza di una disposizione che lo preveda espressamente, si ritiene che tale termine non rientri nell’ambito applicativo della sospensione feriale predetta.
Allo stesso modo, non si ritiene applicabile la sospensione prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate. Il citato comma 11-bis prevede che «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».
Nell’ambito applicativo della predetta sospensione prevista dal Dl 223 del 2006 rientra il termine assegnato al contribuente per formulare osservazioni e controdeduzioni in quanto strettamente funzionali, nell’ambito del contraddittorio preventivo, all’esercizio delle prerogative partecipative e difensive riconosciute dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Diversamente, l’istanza di accertamento con adesione, prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 218 del 1997, non costituisce trasmissione di documenti o informazioni richiesti o sollecitati dall’Ufficio, bensì è esercizio di una facoltà rimessa all’iniziativa autonoma del contribuente che si colloca nell’ambito di una fase amministrativa del procedimento di accertamento, precedente all’emissione dell’atto impositivo definitivo e finalizzata all’eventuale instaurazione del procedimento di adesione.
Pertanto, deve ritenersi che il termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di adesione non beneficia della sospensione prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223 del 2006.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Controlli e riscossione – Accertamento oneri pluriennali
D. L’articolo 22 del decreto correttivo attua la delega dell’articolo 17, lettera h), n. 1 della legge delega 111/2023, in merito alla necessità di accertare la correttezza di un onere pluriennale (come l’ammortamento) nel periodo di imposta in cui il fatto generatore si è verificato e non anche nei successivi periodi in cui i componenti negativi periodici concorreranno al reddito con segno meno. La norma deve intendersi interpretativa, anche se non qualificata come tale, in quanto manca una disposizione sulla decorrenza?
R. L’articolo 22 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 ha inserito il comma 1-bis) all’articolo 43 (rubricato «Termine per l’accertamento») del Dpr 600 del 1973 disciplinando il termine per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale.
Il predetto comma 1-bis) prevede, tra l’altro, che «Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. […]».
La decorrenza di tale disposizione è stabilita dallo stesso articolo 22 che, al comma 3, prevede che «Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027».
Pertanto, in assenza di una espressa qualificazione da parte del legislatore della natura interpretativa della disposizione e tenuto conto che il comma 3 ne stabilisce specificamente la decorrenza, si ritiene che il richiamato articolo 22 del decreto legislativo 148 del 2026 introduca una regola nuova in materia di termini per l’esercizio dell’attività di accertamento relativamente ai componenti negativi a efficacia pluriennale, applicabile ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Cooperative compliance ntrolli e riscossione – Aggiornamento prima certificazione
D. Per le imprese che ottengono la prima certificazione di disegno entro il 30 settembre 2026 (regime transitorio), entro quale data va rilasciato il primo aggiornamento della certificazione (il test di efficacia operativa)? Quali anni di conformità o periodi di imposta devono essere effettivamente testati in questo primo aggiornamento? Più in generale, quando un’impresa ottiene la prima certificazione “a regime” (non in via transitoria), con quale criterio è possibile determinare l’esatto triennio da testare nel successivo aggiornamento, e la relativa scadenza di rilascio?
R. Come già chiarito con la circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 (risposta alla domanda 2.7.) «Le imprese che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo nei periodi di imposta 2024 e 2025 e che hanno prodotto la certificazione di disegno del tax control framework (Tcf) entro il 30 settembre 2026, devono produrre l’aggiornamento di detta certificazione entro il 31 dicembre 2029. A tal proposito si osserva che secondo quanto disposto dall’articolo 17 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 il citato termine del 30 settembre 2026 è stato prorogato al 31 dicembre 2026. La medesima circolare (risposta alla domanda 2.7.) chiarisce anche che la prima certificazione di aggiornamento dovrà contenere i riscontri di efficacia operativa del Tcf per i periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza (2024 o 2025) e il 2028.
Con riferimento all’aggiornamento della certificazione “a regime” la risposta alla domanda 2.5 della citata circolare chiarisce che «Lo scopo dell’aggiornamento della certificazione – che, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del Dm 212 del 2024, ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio – è, tra l’altro, quello di verificare che nel triennio di riferimento i controlli del Tcf abbiano operato continuativamente e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta. Ne deriva che, ai fini dell’aggiornamento della certificazione, i controlli di efficacia operativa effettuati dal certificatore devono coprire l’intero arco triennale, a partire dal periodo d’imposta di ottenimento della prima certificazione o dell’ultimo aggiornamento». Per quanto riguarda il termine per produrre l’attestazione di aggiornamento della certificazione, l’articolo 7, comma 6, del Dm 212 del 2024 stabilisce che «la certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio (…)». A titolo esemplificativo un soggetto con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che ha presentato istanza di ammissione nel 2026 allegando la certificazione di disegno del Tcf dovrà produrre l’attestazione di efficacia operativa dei controlli, (che avrà a oggetto le attività di controllo svolte durante le annualità 2026 – 2027 – 2028) entro e non oltre il 31 dicembre 2029.
Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare che abbiano presentato istanza nell’esercizio 2026/2027 l’attestazione di efficacia operativa dovrà essere prodotta entro il termine dell’esercizio 2029/2030 (avendo ad oggetto i controlli svolti durante gli esercizi 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029).
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Cooperative compliance ntrolli e riscossione – opzione a cadenza trimestrale
D. Per i contribuenti che adottano il tax control framework (Tcf) in via opzionale (regime di durata biennale, rinnovabile), la cadenza triennale prevista in via generale per l’aggiornamento della certificazione va adattata alla più breve durata biennale del regime opzionale?
R. Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere aggiornata in conformità alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 12 novembre 2024, n. 212. Tale decreto, all’articolo 7, comma 6 prevede che la certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio. Pertanto, si ritiene che anche i soggetti che abbiano aderito regime opzionale di cui al citato articolo 7-bis, debbano aggiornare la certificazione secondo i medesimi termini dettati per i soggetti ammessi al regime di adempimento collabora.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Passaggi di quote e trust
D. Nel caso di trasferimento al figlio della nuda proprietà di una partecipazione in una società di persone, riservandosi il padre l’usufrutto, è applicabile il regime di esenzione ex articolo 3 comma 4-ter Tusd se il figlio-nudo proprietario si impegna a mantenere la titolarità del diritto per almeno cinque anni?
R. L’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (Tusd), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevede che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.
A tal fine, la citata disposizione, così come modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del Dlgs 18 settembre del 2024, n. 139, dispone, tra l’altro, che «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile o integrato un controllo già esistente.
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento».
Nel caso di trasferimento al figlio della nuda proprietà di una partecipazione in una società di persone, con riserva di usufrutto in capo al padre, con la risposta a interpello 116 del 4 giugno 2026, dopo avere esaminato il quadro normativo, di prassi e giurisprudenziale in materia, è stato chiarito che «Con specifico riferimento al requisito della “titolarità del diritto” richiesto dal nuovo testo di legge al fine di poter riconoscere l’esenzione in parola nelle ipotesi di trasferimento in favore dei discendenti delle quote detenute in società di persone si precisa che, anche nell’ottica di un’interpretazione logico sistematica della norma in parola e volendo salvaguardare la ratio dell’agevolazione in oggetto, è necessario che il beneficiario della donazione acquisisca la titolarità di una partecipazione che gli consenta di subentrare a pieno nella gestione dell’attività di impresa, al fine di rendere effettivo il c.osiddetto “passaggio generazionale”».
Si è ritenuto, pertanto, che l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Tusd possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali, a condizione che il “beneficiario nudo proprietario” acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio nella società di persone.
Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 24.9.2026 – Passaggi di quote e trust
D. In relazione al regime opzionale di tassazione in ingresso dei trust, previsto dal comma 3 dell’articolo 4-bis del Tusd, si chiede conferma del fatto che l’opzione può essere esercitata dal disponente, in caso di trust istituito per atto inter vivos, o dal trustee, in caso di trust testamentario, anche se la liquidazione dell’imposta non comporta alcun versamento per effetto dell’applicazione delle franchigie (ma, appunto, solo il “consumo” delle stesse).
R. L’articolo 4-bis del Tusd introduce, in relazione ai trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, la possibilità di assolvere anticipatamente l’imposta sulle successioni e donazioni rispetto al momento di attribuzione finale ai beneficiari degli stessi. Al riguardo, deve ritenersi che l’esercizio dell’opzione sia consentito anche nel caso in cui, per effetto del mancato superamento delle franchigie previste dagli articoli 7 e 56 del Tusd, non sia dovuto alcun versamento d’imposta. Ciò in quanto anche la riduzione dell’importo delle franchigie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57 del Tusd può considerarsi una forma di “tassazione” al momento della costituzione del vincolo.
Dichiarazione precompilata – spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale di categoria ai propri iscritti – Comunicazione ai sensi dell’articolo 78, comma 25–bis, della l. n. 413 del 1991 – Risposta ad istanza di interpello n. 178/E/2026
Gli enti bilaterali non devono comunicare all’Agenzia i dati dei rimborsi sanitari erogati ai propri iscritti quando i contributi che finanziano tali prestazioni non hanno generato alcun beneficio fiscale per i lavoratori. In questo caso, infatti, le spese rimborsate si considerano rimaste a carico del contribuente e non rientrano nell’obbligo di trasmissione previsto dalla norma;
Tax credit distribuzione nazionale e internazionale – Anno 2025: modulistica obbligatoria per la presentazione delle domande – Avviso Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo del 28/9/2026
Facendo seguito al decreto direttoriale del 25 settembre 2026, n. 2828 (di seguito “decreto”), che disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di credito d’imposta per la sessione 2025 (TCDN e TCDIF), il Ministero della Cultura comunica che sono pubblicati i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto. I modelli da utilizzare sono i seguenti:
- (allegato 1) – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità, a cura del richiedente;
- (allegato 2) – Eleggibilità culturale dell’opera, a cura del produttore dell’opera;
- Modello di certificazione delle spese del revisore – distribuzione nazionale (TCDN);
- Modello di certificazione delle spese del revisore – distribuzione internazionale (TCDIF).
Tax credit – Decreti del 29 settembre 2026 di riconoscimento crediti d’imposta ed eleggibilità culturale – Avviso Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo del 29/9/2026
Con i decreti direttoriali del 29 settembre 2026 sono pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità:
- delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, tv/web, cortometraggi, animazione e documentari;
- delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, tv/web, documentari e opere di ricerca e formazione;
- delle richieste relative all’idoneità al credito d’imposta e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento dei contributi automatici.
Tax credit sale cinematografiche – Decreti del 29 settembre 2026 per il potenziamento dell’offerta cinematografica e gli investimenti nelle sale cinematografiche – Avviso Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo del 29/9/2026:
Con i decreti direttoriali del 29 settembre 2026 sono pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste di credito d’imposta relative agli investimenti nelle sale cinematografiche, ai costi di funzionamento, alle industrie tecniche. Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento. Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e ss.mm.ii. Si specifica, inoltre, che i suddetti decreti non contengono le domande finora istruite per le quali è stato già comunicato il riconoscimento del credito d’imposta a mezzo Pec e nei precedenti decreti direttoriali e che le ulteriori richieste per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.
GIURISPRUDENZA
Contenzioso pendente – Mancata produzione della comunicazione di liquidazione delle somme (Corte di Cassazione, Sentenza n. 25947/2026)
Se pende un giudizio sui carichi oggetto di rottamazione, l’estinzione del giudizio stesso può essere dichiarata dalla Corte se il debitore produce la domanda di rottamazione, i bollettini di pagamento e la comunicazione di liquidazione delle somme che dimostrano il perfezionamento della rottamazione. Ove non sia prodotta la comunicazione di liquidazione delle somme, la Corte non può verificare se la rottamazione si riferisca alla cartella oggetto del giudizio, dunque l’estinzione non può essere dichiarata.
Presupposti per la responsabilità – Colpa di organizzazione – Prescrizione del reato presupposto (Corte di Cassazione, Sentenza n. 34744/2026)
L’assenza di un modello organizzativo, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono di per sè elementi costitutivi dell’illecito dell’ente ai sensi del DLgs. 231/2001. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (c.d. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due (cfr. Cass. n. 18413/2022). L’ente risponde per fatto proprio e – per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva – deve essere verificata una “colpa di organizzazione” dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo (Cass. n. 21704/2023). Nel caso di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e per il cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (cfr. art. 8 co. 1 lett. b) del DLgs. 231/2001).

