
La Certificazione Unica 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, è utilizzata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali concernenti le ritenute operate nell’anno 2024 e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti e, quindi, per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, le indennità di fine rapporto, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi per i quali è intervenuto nel pagamento un intermediario e per evidenziare i dati relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta precedente.
Per quanto riguarda i pensionati, il modello certificativo dei redditi da pensione percepiti viene rilasciato dall’ente previdenziale INPS; tale modello è scaricabile anche sul portale INPS accedendo al proprio “cassetto previdenziale”.
Soggetti obbligati alla trasmissione delle certificazioni uniche 2025
In generale, sono obbligati alla trasmissione della certificazione unica i soggetti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno distribuito importi e valori soggiogati a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e inoltre anche i soggetti coloro che hanno erogato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL.
Le scadenze per la consegna ai percipienti e per l’invio telematico
La certificazione unica 2025 deve essere compilata utilizzando il modello “sintetico” e deve essere consegnata ai percipienti delle somme entro il 17 marzo 2025 poiché, quest’anno, il giorno del termine ordinario del 16 marzo è domenica, mediante strumenti che permettano una prova di avvenuta ricezione.
Per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate occorre utilizzare obbligatoriamente il modello “ordinario” ed eseguire l’invio del modello relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati entro la medesima data del 17 marzo 2025.
È importante sottolineare che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni contenenti solamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo che rientrano nell’esercizio di arte o professione abituale, invece, deve essere effettuata entro il 31 marzo 2025.
Nel caso in cui, invece, le certificazioni uniche includano solamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata, l’invio telematico di tali certificazioni può avvenire entro la scadenza per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 31 ottobre 2025.
Le principali novità nelle certificazioni uniche 2025
L’Agenzia Entrate, il 15 gennaio 2025, con provvedimento n. 9454 ha approvato Il modello della certificazione unica 2025 (CU 2025 relativa al 2024), le istruzioni per la compilazione e anche il frontespizio per la trasmissione telematica. Sono state introdotte numerose novità per la certificazione unica 2025.
Le certificazioni uniche 2025 non devono più essere compilate per i contribuenti in regime forfettario o in regime di vantaggio a prescindere che si tratti di lavoratori autonomi o imprese: questo costituisce un sostanziale cambiamento.
Le ulteriori principali novità all’interno delle certificazioni uniche sono state introdotte nei seguenti punti:
- punti 42 e 46, della sezione dati anagrafici: nuove disposizioni per i lavoratori frontalieri svizzeri;
- punti da 451 a 454: abbattimento delle imposte previsto per i redditi prodotti in Italia dai frontalieri Svizzeri, in applicazione dell’accordo del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 13 giugno 2023, n. 83; il reddito subirà la tassazione nello stato in cui è svolta l’attività lavorativa tramite ritenuta alla fonte, fino a un massimo dell’80% del dovuto.
- punti 474 e 475: fringe benefit e maggiori soglie di esenzione rispetto a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in applicazione dell’art. 1, comma 16, legge di Bilancio 2024; il limite di esenzione è aumentato a 1.000,00 euro e, nel caso di dipendenti con figli a carico ad euro 2.000,00. I dettagli attinenti a questi benefici sono specificati anche nei campi dedicati ai premi di risultato (580, 581, 600, 601).
- punto 479: trattamento integrativo speciale, ammesso ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde notturne e straordinarie nel corso delle festività dal 01 gennaio al 30 giugno 2024 a favore di coloro che guadagnano fino a 40.000,00 euro.
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TAG certificazione unicaCUCU 2025