
In tema di imposta sul valore aggiunto, la motivazione dell’avviso di accertamento, richiesta dall’articolo 56 del D.P.R. n. 633/1972, rappresenta un presidio di legalità a tutela del contribuente che impedisce all’Amministrazione finanziaria di modificare ex post la pretesa impositiva. Nel corso del tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito diversi aspetti, come, ad esempio, quando la motivazione è sufficiente, quali condizioni legittimano il rinvio ad altri atti e come si distingue la motivazione dalla prova dei fatti. Tale disciplina è resa ancor più complessa dalla motivazione per relationem e dai vincoli imposti dalla Corte di Giustizia UE sul diritto di difesa.
Funzione della motivazione e limiti all’azione amministrativa
Nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la motivazione dell’avviso di accertamento svolge un ruolo fondamentale, in quanto consente al contribuente di comprendere gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa impositiva, rappresentando così uno strumento di garanzia sostanziale del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione.
In particolare, l’articolo 56 del D.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con l’articolo 7 della L. n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), assegna alla motivazione un ruolo che travalica la dimensione formale, configurandola come vero e proprio presidio di legalità laddove prevede che essa contenga l’indicazione specifica di presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa tributaria.
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