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Il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Decreto Legislativo sulla fiscalità internazionale), ha introdotto importanti novità in materia di residenza fiscale delle persone fisiche.

Disposizioni generali

Il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con oggetto “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, pubblicato in GU n.301 del 28 dicembre 2023, ha modificato la disciplina in materia di residenza fiscale delle persone fisiche di cui al comma 2, art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. n. 917/1986) come segue:

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.

In altre parole, la nuova definizione di residenza fiscale pone l’accento su tre elementi determinanti per individuare, ai fini delle imposte sui redditi, la residenza delle persone fisiche, ovvero la presenza per la maggior parte del periodo di imposta di residenza, domicilio o presenza fisica.

A tal riguardo occorre ricordare che, al pari di quanto previsto prima della riforma, il concetto di “maggior parte del periodo di imposta” coincide con un tempo di permanenza pari ad almeno 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile. Nella nuova formulazione della norma, però, viene aggiunto l’obbligo di computare nel conteggio indicato anche le frazioni di giorno e si considera, ai fini della definizione della residenza fiscale, anche la presenza fisica della persona come parametro alternativo a residenza e domicilio. Pertanto, in caso di presenza fisica dovuta a frequenti soggiorni in Italia, sarà necessario includere, ai fini della definizione della residenza fiscale, anche le giornate di arrivo e di partenza nel calcolo dei 183 o 184 giorni.

Residenza e domicilio

Il nuovo dettato normativo specifica la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi della sussistenza per la maggior parte del periodo di imposta della residenza ai sensi del Codice civile o del domicilio nel territorio dello Stato. La norma, pertanto, non modifica il criterio di residenza di cui all’art. 43 c.c. in base al quale:

“[…] La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Ma introduce la prova contraria nella presunzione di residenza in presenza di iscrizione anagrafica della persona fisica.

Nel contesto della nuova disciplina illustrata, la residenza della persona fisica si presume, salvo prova contraria, in ragione dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta. Il concetto di prova contraria è di fatto una novità rispetto a quanto previsto nella precedente versione del comma 2 art. 2 TUIR in base al quale:

ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

Pertanto, l’iscrizione anagrafica non ha più valore di presunzione assoluta di residenza ma ha natura di presunzione relativa, con la possibilità per le persone fisiche di fornire prova contraria che dimostri, ai fini delle imposte sui redditi, la residenza in altro Stato.

Al contrario, come conseguenza della riforma, il concetto di domicilio ai fini delle imposte sui redditi, si distacca dalla definizione civilistica del già citato art. 43 c.c. in base al quale:

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Qualificandosi secondo un nuovo criterio per cui:

“[…] per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”.

Viene meno, pertanto, il riferimento ad affari ed interessi distaccando così dall’ambito economico il concetto di domicilio incentrato ora nella sfera personale e familiare della persona fisica.

È tuttavia necessario specificare che, alla luce di quanto innanzi indicato circa la nuova definizione di domicilio ai fini delle imposte sui redditi, per poter correttamente identificare i nuovi criteri di definizione, si attendono attualmente ulteriori chiarimenti che specifichino i parametri da prendere in considerazione per definire il concetto di sfera personale e familiare delle persone fisiche.

Sintesi delle novità

Si riassumono di seguito le principali novità introdotte dalla riforma:

  • Si introduce la prova contraria (presunzione relativa) per la residenza in presenza di iscrizione anagrafica della persona fisica nella popolazione residente;
  • Diventa rilevante anche la presenza fisica della persona nel territorio dello Stato che, come per residenza e domicilio, deve verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta;
  • Il periodo indicato dalla norma corrisponde, come in passato, in una permanenza superiore a 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile, con la novità che nel conteggio si considerano anche le frazioni di giorno;
  • Cambia la definizione di domicilio in termini fiscali diventando il luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari della persona e non più la sede dove sono stabiliti affari ed interessi come nella definizione civilistica.

 

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG persone fisichepfresidenza fiscale

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