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L’art. 1 comma 679 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto l’obbligo di pagamento tramite sistemi tracciabili per le detrazioni del 19 per cento di cui all’art. 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, c.d. “TUIR”) ed altre disposizioni normative.

La norma, in vigore a partire dal 2020, comporta specifiche verifiche documentali che i soggetti preposti all’apposizione del visto di conformità devono effettuare in sede di dichiarazione dei redditi.

Aspetti generali

L’art. 1 comma 679 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto l’obbligo di pagamento tramite sistemi tracciabili ai fini del riconoscimento delle detrazioni del 19 per cento di cui all’art. 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, c.d. “TUIR”) ed altre disposizioni normative.

Più nello specifico per pagamenti tracciabili si intendono le operazioni effettuate mediante versamento bancario o postale, carta di credito o di debito, assegno bancario o circolare ed altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Rientrano tra questi ultimi “quelli che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria» (Risposta 25 agosto 2020, n. 268).

In particolare, per “altri sistemi di pagamento” si intendono, a titolo di esempio, le transazioni effettuate tramite applicazioni per smartphone messe a disposizione da Istituti di moneta elettronica e collegati ai conti correnti dei contribuenti. Queste operazioni, di fatto, consentono di individuare sia il soggetto che le effettua sia il beneficiario del pagamento, come chiarito nella Risposta n. 230/E del 29 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate e, pertanto, sono considerate valide ai fini della tracciabilità della transazione.

Al contrario, non si considerano come tracciabili le spese sostenute e saldate tramite circuito di credito commerciale, quali piattaforme online per la compravendita di beni e servizi effettuata con operazioni in compensazione. Per l’Agenzia delle Entrate “il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria” (Risposta n. 180 dell’11 giugno 2020).

Oneri, casi di esclusione e documentazione da controllare

Gli oneri per i quali si riconosce la detrazione solo in presenza di pagamenti effettuati con sistemi tracciabili sono quelli indicati all’art. 15 del TUIR ed altre disposizioni normative, detraibili nella misura del 19% della spesa sostenuta. Si ricorda, a tal riguardo, che, salvo alcune eccezioni, per la maggior parte delle altre detrazioni previste in misura diversa da quella indicata era già previsto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini del riconoscimento della detrazione prima dell’introduzione delle nuove disposizioni.

Più esattamente gli oneri interessati dall’obbligo di tracciabilità dei pagamenti a partire dal 2020 sono riconducibili alle seguenti spese:

  • Sanitarie, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente;
  • Di istruzione;
  • Veterinarie;
  • Per interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • Per assistenza personale;
  • Per attività sportive dei ragazzi;
  • Per intermediazione immobiliare;
  • Per l’acquisto e la riparazione di veicoli di disabili;
  • Per l’acquisto di cani guida;
  • Per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • Per asili nido;
  • Ed alle spese detraibili nella misura del 19% indicate nella Sezione I del Quadro E e del Quadro RP rispettivamente del Modello 730 e del Modello Redditi Persone Fisiche.

Rispetto all’elenco delle detrazioni soggette all’obbligo, come innanzi indicato, l’art. 1 comma 680 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto per le spese sanitarie i seguenti casi di esclusione:

“La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Pertanto, rimangono esclusi dall’obbligo:

  • I medicinali da banco e con ricetta medica, ad uso umano e veterinario;
  • I dispositivi medici con certificato di conformità e marchio CE;
  • Le prestazioni sanitarie, incluse quelle del medico veterinario, rese presso strutture pubbliche oppure private accreditate al SSN.

Rispetto a queste ultime, nel caso in cui l’accreditamento al SSN non sia riscontrabile dal documento di spesa rilasciato al contribuente, è possibile fare riferimento agli elenchi delle strutture accreditate presenti sui siti della regione e della provincia di competenza.

Inoltre, relativamente alle verifiche che i soggetti preposti all’apposizione del visto di conformità devono effettuare, in mancanza di specifica indicazione della modalità di pagamento nel documento di spesa, occorre controllare e conservare la seguente documentazione:

  • Ricevuta della carta di debito o credito e copia del bollettino postale, MAV o PagoPA;
  • Estratto conto del contribuente con evidenza della transazione;
  • Documento fiscale, in caso di pagamento tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, o, in mancanza, email di conferma, ricevute presenti nell’applicazione oppure estratto conto del conto corrente collegato all’Istituto.

Infine, per quanto riguarda l’individuazione del soggetto beneficiario della detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si identifica come tale il contribuente intestatario del documento di spesa, indipendentemente dalla materiale esecuzione del pagamento:

Si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti” (Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020).

Dott.ssa Francesca Sparano

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