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Con il Provvedimento n. 55597/2023 del 6.02.2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Redditi P.F. 2023 utilizzabile per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022.

Di seguito si illustrano le principali novità previste per la compilazione.

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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il Modello REDDITI P.F. va presentato, in via telematica entro il 30.11.2023.

Sono tenuti alla presentazione del presente modello i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

Il Modello Redditi PF 2023 è costituito da:

  • “Fascicolo 1”: contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
  • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini;
  • “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il modello REDDITI P.F. 2023 ha subito alcune modifiche a seguito delle novità riguardanti:

  • revisione degli scaglioni di reddito e relative aliquote IRPEF;
  • revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati;
  • revisione delle detrazioni relative ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni;
  • revisione degli oneri e spese deducibili e detraibili;
  • introduzione di alcuni nuovi crediti d’imposta;
  • esposizione del reddito da partecipazione in società semplici che producono reddito di lavoro autonomo per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS;
  • esposizione dei dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti all’1.1.2022;
  • esposizione delle perdite di lavoro autonomo e delle perdite utilizzabili con maggiori redditi accertati nel quadro RS;
  • richiesta di informazioni per consentire la verifica della titolarità effettiva dei destinatari dei fondi / crediti e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

REVISIONE DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE IRPEF

In merito, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni a decorrere dal periodo d’imposta 2022.

Aliquote IRPEF 2022
Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF Imposta dovuta
Fino a 15.000 € 23%
da 15.001 € e fino a 28.000 € 25% 3.450 € + 25% sul reddito che supera i 15.000 €
da 28.001 € e fino a 50.000 € 35% 6.700 € + 35% sul reddito che supera i 28.000 €
Oltre 50.000 € 43% 14.400 € + 43% sul reddito che supera i 75.000 €

REVISIONE DELLE DETRAZIONI PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE / PENSIONI E ASSIMILATI

Di seguito si evidenziano le principali modifiche alle detrazioni:

Reddito complessivo (*) Detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (***)
Fino a 15.000 € € 1.880 (**)
da 15.001 € e fino a 28.000 € € 1.910 + [€ 1.190 x € 28.000 – reddito complessivo(*)]

€ 13.000

da 28.001 € e fino a 50.000 € € 1.910 x [€ 50.000 – reddito complessivo (*)]

€ 22.000

Oltre 50.000 €

 

Reddito complessivo (*) Detrazione per i redditi di pensione (***)
Fino a 8.500 € € 1.955(**)
da 8.501 € e fino a 28.000 € € 700 + [€ 1.255 x € 28.000 – reddito complessivo(*)]

€ 19.500

da 28.001 € e fino a 50.000 € € 700 x [€ 50.000 – reddito complessivo (*)]

€ 22.000

Oltre 50.000 €

(*) Il reddito complessivo va assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze e nello stesso va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, l’agevolazione ACE fruita e il reddito d’impresa / lavoro autonomo forfetario.

(**) Per i redditi di lavoro dipendente la detrazione spettante non può essere inferiore a € 690 ovvero a € 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato / in compresenza nell’anno di rapporti a tempo determinato ed indeterminato. Per i redditi di pensione la detrazione spettante non può essere inferiore a € 713.

(***) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata: per i redditi di lavoro dipendente: di € 65 se il reddito complessivo è tra € 25.001 e € 35.000; per i redditi di pensione: di € 50 se il reddito complessivo è tra € 25.001 e € 29.000.

 RETTIFICHE ALLE DETRAZIONI RELATIVE AI FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE AI 21 ANNI

Nel quadro “Familiari a carico” sono state previste 2 nuove colonne al fine di recepire le modifiche apportate alle detrazioni per i figli a carico (a decorrere dall’1.3.2022 le detrazioni per i figli a carico spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, essendo state sostituite dall’assegno unico per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età se con disabilità).

Anche in assenza del diritto alla detrazione per i figli a carico (ad esempio, perché il primo figlio è nato a maggio 2022), è necessario indicare i dati degli stessi nel prospetto in esame in quanto tali dati sono necessari per riconoscere altre agevolazioni previste per i figli a carico.

MODIFICHE AL QUADRO RC

Tra le novità che riguardano la compilazione del Quadro RC, si segnala che all’interno del Modello REDDITI P.F. 2023:

  • è stata abrogata la c.d. “ulteriore detrazione” che era stata prevista per i redditi tra € 28.000 e € 40.000 all’art. 2, DL n. 3/2020;
  • il c.d. “trattamento integrativo” (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori che rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
    • reddito complessivo non superiore a € 15.000;
    • imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Qualora il reddito complessivo è compreso tra € 15.001 e € 28.000: è necessario che la somma di determinate detrazioni (per familiari a carico / lavoro dipendente e assimilati / interessi passivi su prestiti o mutui agrari / interessi passivi mutui abitazione principale / spese sanitarie, per veicoli disabili e cani da guida rateizzate / interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica / rate residue altre detrazioni) sia maggiore dell’imposta lorda. In tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’imposta lorda e le suddette detrazioni, nel limite massimo di € 1.200.

  • per il personale delle forze armate con reddito di lavoro dipendente 2021 non superiore a € 28.974, il DPCM 4.8.2022 ha disposto che per il 2022 la riduzione IRPEF di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017 è pari a € 491.

In merito ai c.d. soggetti “impatriati”, qualora il sostituto d’imposta non abbia già previsto l’agevolazione in Certificazione Unica, e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti normativamente richiesti potrà compilare la colonna “casi particolari”  in dichiarazione dei redditi. In particolare:

  • per gli impatriati docenti ricercatori, è stato previsto il nuovo codice “15” nel campo “Casi particolari” se il dichiarante ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020, alla data del 31.12.2019 era beneficiario del regime agevolato per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l’opzione per la proroga del periodo di riduzione del reddito di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.3.2022, fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90% . Per tali soggetti, in CU/2023 è riportato il nuovo codice “CV”;
  • per gli impatriati sportivi professionisti, a favore dei quali è previsto che i redditi da lavoro dipendente concorrono nella misura del 50% alla formazione del reddito complessivo, è stato previsto che l’ agevolazione continua a trovare applicazione per i redditi derivanti dai contratti in essere al 20.5.2022 (con talune eccezioni, in presenza di particolari requisiti previsti per i contratti sportivi stipulati dal 21.5.2022);

MODIFICHE AL QUADRO RP

Sezione I: INTERESSI PASSIVI ACQUISTO / COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel nuovo modello REDDITI 2023, è necessario indicare separatamente gli importi degli interessi da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022.  Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo, in presenza di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra € 15.001 e € 28.000. Pertanto:

  • per gli interessi da mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, al rigo RP7 è presente la nuova col. 1 nella quale vanno indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31.12.2021. A col. 2 vanno indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo / accollo / subentro / rinegoziazione stipulati dall’1.1.2022;
  • per gli interessi da mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, da riportare nei righi da RP8 a RP13 va utilizzato:
    • il codice “10” se il contratto di mutuo è stato stipulato entro il 31.12.2021;
    • il nuovo codice “46” se il contratto di mutuo / accollo / subentro / rinegoziazione è stato stipulato dall’1.1.2022.

Sezione I: INTERESSI PASSIVI PRESTITI / MUTUI AGRARI

Anche in questo caso è necessario indicare separatamente gli importi degli interessi da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022.  Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo, in presenza di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra € 15.001 e € 28.000. Pertanto, nei righi da RP8 a RP13 va inserito:

  • il codice “11” se il contratto di mutuo è stato stipulato entro il 31.12.2021;
  • il nuovo codice “47” se il contratto di mutuo è stato stipulato/rinegoziato dall’1.1.2022.

Sezione III A: INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO / ANTISISMICI / BONUS FACCIATE

Nel nuovo modello, nei righi da RP41 a RP47 si segnala che:

  • è stata prevista una detrazione applicata al 75% sugli importi sostenuti nel 2022 per eseguire lavori di superamento/rimozione delle barriere architettoniche da suddividere in 5 rate annuali. Per fruire di tale nuova detrazione, a col. 2 “Tipologia” va indicato:
    • il codice “21” se gli interventi sono effettuati su edifici unifamiliari / con più unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
    • il codice “22” se gli interventi sono effettuati su edifici plurifamiliari / condomini;
  • la detrazione spettante per il c.d. “Bonus facciate” per le spese sostenute nel 2022 è stata ridotta, passando dal 90% al 60%.

Sezione III C: BONUS ARREDO

Al rigo RP57 “Spese arredo immobili ristrutturati”, ai fini della compilazione si segnala che:

  • il limite massimo di spesa agevolabile per il 2022 è stato ridotto ed è pari a € 10.000 (€ 16.000 nel 2021);
  • per la verifica dei requisiti degli elettrodomestici è necessaria la classe non inferiore alla “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe “F” per frigoriferi e congelatori.

Sezione V – DETRAZIONE GIOVANI INQUILINI

Per i soggetti che possono fruire della detrazione prevista per i canoni di locazione per l’abitazione principale, è stata modificata la detrazione riservata ai “giovani inquilini” riportata al rigo RP71.

La nuova detrazione, è prevista per i giovani fino a 31 anni ed è riconosciuta per i primi 4 anni di locazione, nella misura del 20% del canone di locazione, fino ad un massimo di € 2.000.

MODIFICHE AL QUADRO CR

Nel quadro CR sono stati inseriti 5 nuovi codici da esporre a col. 1 di rigo CR31 della Sezione XII “Altri crediti d’imposta” per i seguenti nuovi crediti d’imposta:

  • social bonus (codice “11”): per le erogazioni liberarli effettuate nel 2022 a vantaggio di enti del Terzo Settore impegnati in progetti di recupero su beni mobili/immobili pubblici o confiscati alla criminalità organizzata, viene applicato un credito d’imposta nella misura del 65% o 50% dell’erogazione (a seconda di chi sia il donante, se persona fisica o ente no profit);
  • credito d’imposta per l’attività fisica adattata (codice “12”);
  • credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (codice “13”);
  • credito d’imposta per erogazioni liberali a favore delle Fondazioni ITS Academy codice “14” (o codice “15” qualora erogazioni sono state fatte a favore di Fondazioni operanti in zone con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio, per fruire del credito nella maggior misura del 60%)

MODIFICHE AL QUADRO RH

Sono stati istituiti nuovi codici per evidenziare separatamente i redditi di partecipazione in società semplici dalle quali deriva reddito di lavoro autonomo rientrante nella Gestione separata INPS, ai fini della compilazione della col. 2 “Tipo” dei righi da RH1 a RH4.

MODIFICHE AL QUADRO RL

Nel quadro RL, riguardante i redditi derivanti da attività occasionali o da obblighi di fare / non fare / permettere (righi da RL14 a RL16 della Sezione II-A “Redditi diversi”), è stata prevista una detrazione d’imposta:

  • decrescente all’aumentare del reddito complessivo;
  • non cumulabile con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati / pensione;
  • da non rapportare al periodo di lavoro.

Tale detrazione è riportata al rigo RN7 e strutturata come di seguito previsto:

Reddito complessivo (*) Detrazione per altri redditi (**)
Fino a 5.500 € € 1.265
da 5.501 € e fino a 28.000 € € 500 + [€ 765 x € 28.000 – reddito complessivo(*)]

€ 22.500

da 28.001 € e fino a 50.000 € € 500 x [€ 50.000 – reddito complessivo (*)]

€ 22.000

Oltre 50.000 €

(*) Il reddito complessivo va assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze e nello stesso va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, l’agevolazione ACE fruita e il reddito d’impresa / lavoro autonomo forfetario.

(**) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è tra € 11.001 e € 17.000.

MODIFICHE AL QUADRO RM

All’interno del quadro RM, si segnala che:

  • nella Sezione III “Imposte e oneri rimborsati” rientrano tra gli importi da indicare i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti e percepiti nel corso del 2022;
  • nella Sezione X, righi da RM20 a RM22, vanno esposti i dati relativi alla rivalutazione dei terreni (edificabili/agricoli), per i terreni posseduti all’1.1.2022, con perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva del 14% effettuato entro il 15.11.2022 (prima rata o unica soluzione);
  • con la compilazione della Sezione XVIII, possibilità di optare per l’imposta sostitutiva (7%), per i “pensionati esteri” che trasferiscono la residenza in un Comune del sud Italia / colpiti dagli eventi sismici del 2009 – 2016 – 2017 con non più di 20.000 abitanti.
  • introduzione della nuova Sezione XIX “Affrancamento quote di OICR”, riservata ai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (14%) sui redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), TUIR e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR, derivanti dalla cessione / rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (ex art. 1, commi 112 e 113, Legge n. 197/2022), qualora tra il contribuente e l’intermediario non vi sia un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

MODIFICHE AL QUADRO RT

All’interno del quadro RT, sono richiesti i dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), da esporre nella Sezione VII “Partecipazioni rivalutate”, possedute all’1.1.2022, per le quali l’imposta sostitutiva del 14% è stata versata entro il 15.11.2022 (prima rata o unica soluzione).

ULTERIORI MODIFICHE PER I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA / LAVORO AUTONOMO

Quadro RE: AGEVOLAZIONE IMPATRIATI A DOCENTI / RICERCATORI E SPORTIVI PROFESSIONISTI

È stata prevista la nuova casella “Docenti e Ricercatori” riservata ai docenti e ricercatori impatriati che fruiscono della riduzione del reddito imponibile (90%), nella quale va indicato il codice:

  • “1” per i soggetti che applicano l’agevolazione soddisfando i requisiti ordinariamente previsti;
  • “2” per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020, al 31.12.2019 erano beneficiari dell’agevolazione prevista per i “lavoratori impatriati” e intendono avvalersi dell’estensione del periodo di riduzione del reddito di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.3.2022.

Per quanto riguarda la riduzione del reddito imponibile (50%) prevista per gli impatriati sportivi professionisti che conseguono reddito di lavoro autonomo, per i quali va utilizzato il codice “5” nella casella “Impatriati”, l’agevolazione:

  • continua a trovare applicazione per i redditi derivanti dai contratti in essere al 20.5.2022 e fino alla loro naturale scadenza;
  • non è applicabile per i contratti sportivi stipulati dal 21.5.2022, salvo particolari fattispecie (redditi da rapporti di lavoro sportivo in discipline riconosciute dal CONI per le quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento / Leghe hanno conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990, se il contribuente di almeno 21 anni ha un reddito complessivo superiore a € 1.000.000. Se la qualificazione professionistica è stata conseguita dopo il 1990, il contribuente deve avere almeno 21 anni e un reddito complessivo superiore a € 500.000). L’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

Quadro RS: PERDITE LAVORO AUTONOMO / MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI

Nel quadro RS è stato previsto che:

  • le perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno vanno indicate al rigo RS10 (in passato al rigo RS11);
  • le perdite per le quali è stata presentata l’istanza per il relativo l’utilizzo in diminuzione di maggiori imponibili accertati ai sensi dell’art. 42, comma 4, DPR n. 600/1973, vanno esposte a rigo RS11. In tal caso, le perdite indicate al rigo RS11 devono essere scomputate dalle perdite d’impresa non compensate (utilizzabili in misura limitata o in misura piena) da riportare nei successivi righi RS12 e RS13.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha prorogato la possibilità di “sospendere” (totalmente o parzialmente) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni, riconoscendo la deduzione della quota sospesa ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103, TUIR (a prescindere dall’imputazione contabile).

A tal fine, al rigo RF55 occorre indicare il codice “81” per operare la variazione in diminuzione.

DEDUZIONE IRAP PER COSTO DEL PERSONALE

Il DL n. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha modificato la disciplina delle deduzioni per il costo da lavoro dipendente ai fini IRAP :

  • confermando la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato;
  • riconoscendo le altre deduzioni previste esclusivamente con riferimento ai lavoratori a tempo determinato.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Il credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, destinati a strutture ubicate in Italia introdotto in passato e oggetto di ripetute modifiche è esente da tassazione.

A tal fine, nel quadro RF va operata una variazione in diminuzione (di importo pari alla quota del contributo di competenza), da indicare il codice “99”.

PROSPETTO AIUTI DI STATO

Il prospetto “Aiuti di Stato” (righi RS401 e RS402), deve essere compilato dai soggetti che nel 2022 hanno beneficiato di:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato / “de minimis”);
  • aiuti subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti ma solo dopo la presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati (art. 10, DM n. 115/2017);

La compilazione è richiesta anche per gli Aiuti maturati nel 2022 e non fruiti in tale anno.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel 2022 di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura / pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

In merito ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della compilazione del prospetto, occorre considerare la data di erogazione del contributo / riconoscimento del credito stesso, in caso di utilizzo sotto forma di credito d’imposta.

ACE INNOVATIVA

La c.d. “ACE innovativa” introdotta in passato per supportare la patrimonializzazione delle imprese non è tutt’ora vigente, ma è necessario verificare la permanenza dei requisiti per quanto maturato in precedenza. Nel quadro RS occorre monitorare le ipotesi di “recupero” dell’ACE innovativa sfruttata nel periodo d’imposta 2021.

Tale situazione può verificarsi quando la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021, risulti di importo inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente che ha costituito la base di calcolo dell’ACE innovativa.

In particolare:

  • al rigo RS36, è stata eliminata la parte dedicata alla fruizione della c.d. “ACE innovativa”;
  • permane la parte relativa al credito d’imposta per c.d. “ACE innovativa” il cui rendimento nozionale è stato trasformato in credito d’imposta (previa comunicazione all’Agenzia delle entrate con le modalità previste dal Provvedimento del 17 settembre 2021, n. 238235);
  • al rigo RS37 è presente il campo 20 per il recupero della deduzione a titolo di ACE innovativa. In tale campo va indicato il 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del 2021 e quella esistente alla chiusura del 2022, nel caso di ACE innovativa non fruita come credito d’imposta, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del 2022 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del 2021.

Quadro RQ: IMPOSTE SOSTITUTIVE

All’interno del quadro RQ:

  • è stata eliminata la Sezione XXIV “Rivalutazione delle attività immateriali” e la Sezione XXV “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale ”.
  • è stata prevista la Sezione XXV “Utili e riserve di utile”, introdotta per poter esercitare l’opzione prevista dall’art. 1, commi da 87 a 95, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) che ha introdotto un regime facoltativo di affrancamento / rimpatrio, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva, degli utili / riserve di utili non ancora distribuiti all’1.1.2023, risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2022 (in generale, bilancio 2021) dei soggetti direttamente / indirettamente partecipati ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR (società non residenti). A seguito dell’esercizio di tale opzione, le predette somme sono escluse dalla tassazione ordinaria.

Quadro RU: CREDITI D’IMPOSTA

All’interno del quadro RU “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese”, si evidenzia l’introduzione di una serie di nuovi crediti (i relativi codici sono riportati nelle «Istruzioni per la compilazione», redatti dall’Agenzia delle Entrate).

Si fa presente che:

  • per il credito “Formazione 4.0” il rigo RU110 è stato revisionato con l’introduzione di nuovi campi da compilare;
  • sono stati introdotti i nuovi righi RU150 e RU151 nei quali, per il 2020, 2021 e 2022, sono richieste le informazioni necessarie per verificare, rispettivamente, la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi / crediti d’imposta e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

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Dott.ssa Gloria Marchesi

TAG 730 / 2023Persone Fisiche 2023PF 2023redditi PF

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