GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

La norma di riferimento del reverse charge è l’art. 17 del dpr 633/72.

Al comma 1, viene evidenziata la regola generale secondo la quale l’iva è dovuta dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Prestazioni in edilizia

Tuttavia, il secondo comma prevede che, in deroga al primo comma, per alcune tipologie di operazioni, l’imposta sia dovuta dal cessionario/committente se soggetto iva.

Questo meccanismo dell’inversione contabile prevede infatti che venga trasferito al soggetto passivo cessionario gli obblighi relativi al pagamento iva al posto del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Questo significa che il soggetto passivo cessionario deve emettere autofattura o integrare, applicando l’iva, la fattura emessa dal soggetto cedente senza iva. Deve, inoltre, annotare l’autofattura o la fattura integrata anche nel registro iva vendite oltre che nel registro iva acquisti.

Nel precedente articolo è stato presentato il reverse charge in generale e i casi in cui deve essere applicato con una particolare attenzione al reverse charge in cui il fornitore è un soggetto estero.

Nel presente articolo verrà preso in considerazione il reverse charge in cui il fornitore è italiano.

Tale fattispecie viene evidenziata a partire dal comma 6 per determinate tipologie di operazioni poste in essere in settori particolarmente soggetti a fenomeni di evasione. In tali casi il fornitore del bene o della prestazione è un soggetto residente.

Le prestazioni assoggettate al reverse charge interno sono le seguenti:

  1. Le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’ art. 1, n. 11.
  2. Le cessioni di rottami e materiali di scarto, carta da macero, bancali in legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, materiali ferrosi.
  3. Le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori.
  4. Le cessioni di fabbricati di cui ai n. 8-bis e 8-ter dell’art. 10 per le quali nel relativo atto sia stata espressamente manifestata l’opzione per l’assoggettamento ad iva.
  5. Le prestazioni di servizi di pulizia, di installazione impianti relativi ad edifici.
  6. Le cessioni di telefoni cellulari, microprocessori, tablet, pc qualora ci si trovi in una fase della catena distributiva anteriore alla vendita al dettaglio.
  7. Le cessioni di gas ed energia elettrica se l’acquirente è un rivenditore.

Nei casi sopra elencati il cedente o prestatore, soggetto passivo italiano, ha l’obbligo di emettere fattura senza addebito d’ imposta con l’annotazione “inversione contabile”. Il cessionario o committente deve integrare la fattura con l’ iva e annotarla sia nel registro degli acquisti, sia nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Tra gli argomenti sopra menzionati ci soffermeremo su:

– n. 3) e precisamente sulle “le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti sub-appaltatori”. Trattasi di “…prestazioni di manodopera rese nel settore edile da soggetti sub-appaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore generale o di un altro sub-appaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori…”; tali prestazioni sono identificate con la lettera a)

– n. 5) e precisamente sulle “prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”; tali prestazioni sono identificate con la lettera a)-ter

Prestazioni rese da sub-appaltatori

(art. 17 comma 6 lettera a)

Dal punto di vista soggettivo il meccanismo del reverse charge è applicabile alle sole prestazioni di servizi resi da sub-appaltatori ad imprese edili che si pongono quali appaltatori o sub-appaltatori. Ai fini dell’applicazione del reverse devono partecipare tre o più soggetti tra i quali intervengono un primo appaltatore e uno o più sub-appaltatori oltre al committente. Se il committente è un privato oppure un professionista o una impresa che opera al di fuori dell’edilizia non trova applicazione il reverse charge; in questi casi infatti l’appaltatore deve emettere fattura con iva nei confronti del committente non rientrando tale casistica nell’ arti. 17. Il reverse charge non opera per le prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la generalità dei lavori.

Dal punto di vista oggettivo è necessario che sia l’appaltatore sia il sub-appaltatore realizzino prestazioni riconducibili alle attività di cui ai codici della sezione F della tabella ATECO 2007 (circolare 37/E del 29.12.2006). Attenzione però: occorre fare riferimento non al codice ateco ma all’ attività concretamente esercitata. Inoltre la prestazione deve riguardare immobili. Il reverse non si applica se la prestazione riguarda beni diversi dagli immobili come ad esempio navi o piattaforme galleggianti. La circolare 37/E sopra menzionata chiarisce che il reverse si applica solo alle prestazioni di servizi restando escluse le cessioni di beni con posa in opera in cui la parte preponderante del prezzo è rappresentato dal bene e la posa del bene avviene senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esigenze del cliente.

Prestazioni di pulizia-demolizione-impianti su edifici

(art. 17 comma 6 lettera a-ter)

Dal punto di vista oggettivo le prestazioni che rientrano nella norma sono quelle riconducibili ai seguenti codici della tabella Ateco 2007: 81.21.00-pulizia generale di edifici e 81.22.02-altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Rileva l’attività effettivamente esercitata. Nel caso in cui venga esercitata una attività rientrante nei codici Ateco sopra indicati ma tale attività non sia stata comunicata all’agenzia delle entrate, la stessa deve essere assoggettata al reverse charge con l’obbligo per il prestatore di procedere all’ adeguamento del codice Ateco (risoluzione n. 172/E del 13.7.2007)

Prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento edifici

(art. 17 comma 6 lettera a-ter)

Dal punto di vista oggettivo le prestazioni rientranti nella norma sono identificate dai codici della Tabella Ateco 2007 come richiamati dalla circolare 14/E del 27.3.2015. Anche in questo caso, ai fini dell’ applicazione del reverse, vale l’effettivo svolgimento dell’ attività indipendente dal fatto che tale attività sia stata comunicata in agenzia delle entrate.

Nell’ articolo sono stati analizzati i casi di inversione contabile nelle prestazioni in edilizia in presenza di fornitore nazionale.

In tutte le situazioni richiamate (lettera a e lettera a-ter) rileva:

  • l’effettiva esecuzione dell’attività e non il codice ateco comunicato in agenzia entrate;
  • l’oggetto della prestazione che deve essere rappresentato da edifici;

Dott.ssa Manuela Mancini

TAG ediliziareverse charge

Stampa la pagina Stampa la pagina


I fantasmi del Correttivo Ter ti perseguitano? Affronta senza paura la Crisi d'Impresa con il Software Revisione Legale GB