In questo articolo verranno analizzate alcune fattispecie di esenzione IVA e precisamente le locazioni e le cessioni di fabbricati di cui agli art. 8- 8bis e 8ter dell’art. 10 del DPR 633/72.
La regola generale prevede che la locazione e la cessione di fabbricati siano effettuate in regime di esenzione IVA salva la possibilità di applicare l’imposta in caso di opzione espressa nell’atto di compravendita o nel contratto di locazione.
Le diverse casistiche dipendono:
- Dalla natura del cedente/locatore
- Dalla natura del cessionario/locatario
- Dalla natura dell’immobile
Di seguito l’analisi.
Locazione di fabbricati – n. 8) art. 10 DPR 633/72
- FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI: la locazione è sempre esente IVA salvo il caso in cui viene esercitata l’opzione per l’applicazione dell’IVA possibile nei seguenti casi:
- locazione di immobili abitativi da parte di imprese di costruzione o di ripristino
- locazione di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali
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