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Il soggetto al quale è demandato il computo di definire e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale è (GAFI) Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale un organismo intergovernativo creato nel 1989 in ambito OCSE. 

L’obiettivo delle leggi internazionali in materia antiriciclaggio è quella di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri, a tal fine, nel corso degli anni le regole dell’Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno subito numerose modifiche per effetto soprattutto dell’evoluzione dei principi internazionali.

Direttive e Provvedimenti

A partire dai primi anni ’90 l’Unione Europea ha emanato cinque Direttive e diversi altri provvedimenti.

Convenzioni internazionali

Le regole in materia antiriciclaggio si basano sulle seguenti convenzioni internazionali:

  • Convenzione di Varsavia (2005) sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
  • Convenzione delle Nazioni Unite (2000) sulla corruzione;
  • Convenzione di New York (1999) per la soppressione del finanziamento al terrorismo
  • Convenzione di Strasburgo (1990) sul riciclaggio, l’identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
  • Convenzione di Vienna (1988) contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope.

Direttive europee

L’evoluzione normativa per il contrasto antiriciclaggio è avvenuta con l’emanazione di numerose Direttive europee, come di seguito riportate:

  • Direttiva (UE) 2019/1937: riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Essa stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace degli «informatori», persone che segnalano “informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni” del diritto dell’Unione in settori chiave. Le violazioni comprendono tanto atti od omissioni illeciti quanto le pratiche abusive.
  • Direttiva (UE) 2019/1153: che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consigli;
  • Direttiva (UE) 2019/878: che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE);
  • Regolamento delegato (UE) 2019/758: che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE).
  • Direttiva (UE) 2018/1673: sulla lotta al riciclaggio nel diritto penale;
  • Direttiva (UE) 2018/843: che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
  • Direttiva (UE) 2015/849: relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
  • Regolamento (UE) 2015/847: riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
  • Direttiva (UE) 2006/70/CE: recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limita;
  • Direttiva (UE) 2005/60/CE: relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
  • Direttiva (UE) 2001/97/CE: recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite – Dichiarazione della Commissione
  • Direttiva (UE) 1991/308/CE, Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

La VI Direttiva Antiriciclaggio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 12/11/2018 e mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, garantendo tra le Autorità, una cooperazione transfrontaliera più efficiente e rapida. In particolare, il recepimento della Direttiva comporta un rilevante mutamento nelle Normative antiriciclaggio di tutti i Paesi aderenti l’Unione, attraverso l’introduzione di norme minime che riguardano in particolare la descrizione degli illeciti e delle sanzioni in materia di riciclaggio.

Novità

Tra le principali novità si enumerano:

  • Lista aggregata dei reati presupposto, annoveranti la criminalità informatica ed il crimine ambientale;
  • Ulteriori fattispecie di riciclaggio di denaro;
  • Revisione e ampliamento della responsabilità penale alle Persone giuridiche;
  • Una robusta cooperazione internazionale per il perseguimento del riciclaggio di denaro;
  • Aumento delle pene;
  • Requisito per la doppia incriminabilità per i seguenti reati specifici: (i) Associazione criminale organizzata e racket; (ii) Terrorismo; (iii) Tratta di esseri umani e traffico di migranti; (iv) Sfruttamento sessuale (inclusi i bambini); (v) Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; (vi) Corruzione.

Nel corso del 2020, la Commissioni Europea ha divulgato un Piano di Azione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e recepito dal Parlamento Europeo. Tale piano ha rappresenta un elemento aggiuntivo alle numerose Direttive Europea emanate nell’ultimo quinquennio ed ha avviato procedure di infrazione contro quei Paesi membri che non avevano attuato le Direttiva 2015/849e 2018/843.

Nel 2022 il Consiglio ha concordato la sua posizione parziale sulla proposta da parte dell’UE di istituire un’apposita autorità antiriciclaggio (AMLA). Tale proposta è parte integrante di un pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione il 20 luglio 2021, il cui obiettivo è quello di rafforzare le norme dell’UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

Obiettivo della nuova autorità è quello di dare un contributo robusto e pratico alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, tra i compiti della nuova autorità antiriciclaggio, vi sono quelli di: contribuire all’armonizzazione e all’organizzazione delle attività di supervisione nei vari settori economici; supervisione diretta di determinati soggetti creditizi e finanziari, compresi quei fornitori di servizi per le cripto-attività che sono ritenuti a rischio; coordinare le unità di informazione finanziaria.

Dott.ssa Teresa Drago

TAG antiriciclaggioleggi internazionali

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