Le operazioni esenti iva sono trattate, dall’ ordinamento interno, dall’ art. 10 del dpr 633/72.
Verrà analizzato il caso di cui al numero 20) del primo comma. Nello specifico verrà trattato l’argomento relativo alla normativa iva applicabile alle attività sportive svolte da Associazioni Sportive Dilettantistiche nei confronti di allievi di una scuola pubblica.
Prestazioni educative e dell’ infanzia
L’ art. 10 del dpr 633/72 evidenzia al numero 20) le seguenti prestazioni: “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;”.
A livello comunitario la norma di riferimento è l‘articolo 132, della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, lettera i) che evidenzia in riferimento all’esenzione iva le seguenti prestazioni: “…l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
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