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Le operazioni esenti iva sono trattate, dall’ ordinamento interno, dall’ art. 10 del dpr 633/72.

Verrà analizzato il caso di cui al numero 20) del primo comma.   Nello specifico verrà trattato l’argomento relativo alla normativa iva applicabile alle attività sportive svolte da Associazioni Sportive Dilettantistiche nei confronti di allievi di una scuola pubblica.

Prestazioni educative e dell’ infanzia

L’ art. 10 del dpr 633/72 evidenzia al numero 20) le seguenti prestazioni: “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;”.

A livello comunitario la norma di riferimento è l‘articolo 132, della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, lettera i) che evidenzia in riferimento all’esenzione iva le seguenti prestazioni: “…l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.

Le disposizioni menzionate e precisamente la normativa interna di cui all’ art. 10 dpr 633/72 e la normativa comunitaria di cui alla direttiva  2006/112/CE, subordinano l’applicazione dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni: a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. (cfr. risoluzione n. 308/E del 5 novembre 2007; circolare n. 22/E del 18 marzo 2008).

Analizziamo i due menzionati presupposti.

Presupposto oggettivo: deve trattarsi di prestazioni di natura educativa e formativa senza finalità ricreative e di specializzazione (specializzazione intesa come il conseguimento di una competenza per fini ricreativi e non per fini di formazione professionale).

Nella risposta all’ interpello n.393 del 27.07.2022 l’Agenzia Entrate evidenzia che “…mediante tale nozione, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione “di insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti…”.

La nozione di insegnamento scolastico o universitario ai sensi della direttiva 2006/112, comprende le attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purchè tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo”. L’ insegnamento scolastico o universitario ai fini del regime IVA, si riferisce, secondo la direttiva comunitaria menzionata, in generale, ad “un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo di pari passo con la specializzazione in determinate materie”.

Un esempio calzante potrebbe essere rappresentato dalla risposta n. 162 del 1.6.2020 dell’Agenzia Entrate. In tale risposta l’Agenzia Entrate la quale ha precisato che, le lezioni di volo impartite da una scuola di volo per piloti, rappresentano, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, ad eccezione dei corsi finalizzati all’ ottenimento della licenza di pilota per svolgere l’attività professionale di pilota. Questi ultimi corsi possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell’ambito della formazione professionale (esente da IVA) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell’attività di pilota. Diversamente, l’insegnamento finalizzato all’ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile IVA con aliquota ordinaria.

Presupposto soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. La risposta all’ interpello n. 393/2022 ha evidenziato che per istituti e scuole riconosciuti non si intende necessariamente che deve trattarsi dei suddetti enti ma di enti che normalmente presiedono a tali attività. E’ necessario pertanto, nel caso in cui le prestazioni siano rese da una Associazione Sportiva Dilettantistica, è necessario che siano rese sotto il controllo di un Ente pubblico (la Scuola). Per questo è indispensabile che ci sia una convenzione tra la Scuola e l’Associazione Sportiva Dilettantistica e che in tale convenzione venga esplicitato che la Scuola manterrà il controllo sullo svolgimento del programma didattico e svolgerà la necessaria sorveglianza sugli alunni durante le attività della Associazione.

Le prestazioni di cui all’ art. 10 comma 1 n. 20) dpr 633/72 sono esenti iva se presentano i seguenti requisiti:

  • requisiti oggettivi:
    • le prestazioni devono essere di natura educativa e didattica in generale e formativa finalizzata all’ acquisizione di competenze per la professione. Sono escluse dall’esenzione le prestazioni cosiddette “specialistiche” per le quali si intendono le prestazioni finalizzate all’ acquisizione di competenze non finalizzate alla professione ma a fini ricreativi;
  • requisiti soggettivi:
    • le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o anche da altri enti ma sempre sotto la vigilanza della Pubblica Amministrazione.

Dott.ssa Manuela Mancini

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