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Il recepimento della quarta direttiva ha introdotto un parziale rimedio alle difficoltà applicative dell’impianto normativo del decreto legislativo n. 231/2007, concepito fin dall’origine per disciplinare gli obblighi in capo a categorie di soggetti dalle caratteristiche più disparate (banche, altri operatori del settore finanziario, professionisti, eccetera).

La scelta effettuata dal Legislatore è stata quella di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l’elaborazione delle c.d. regole tecniche.

Secondo l’articolo 11, comma 2, del decreto antiriciclaggio, infatti, «Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e dell’aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dall’Unità di informazione finanziaria ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».

Gli organismi dei vari ordini professionali hanno così provveduto ad integrare le disposizioni del decreto antiriciclaggio emanando regole tecniche e linee guida che, rappresentano, per le varie categorie, indicazioni da seguire.

1. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato le regole tecniche nella seduta del 16 gennaio 2019, su parere del Comitato di sicurezza finanziaria datato 6 dicembre 2018.

Le regole tecniche predisposte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono tre:

  • regola tecnica n. 1: autovalutazione del rischio;
  • regola tecnica n. 2: adeguata verifica della clientela;
  • regola tecnica n. 3: conservazione dei dati e delle informazioni.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha successivamente predisposto le Linee guida, pubblicate il 22 maggio 2019, aventi valenza meramente esemplificativa, relative alle citate regole tecniche.

Nelle Linee guida sono presenti schemi di moduli (il cui utilizzo è facoltativo per il professionista, che può usare propria modulistica) per la verbalizzazione dell’adeguata verifica del cliente e dell’autovalutazione di studio.

In questo manuale, come accennato, commenteremo le regole tecniche e le linee guida pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense, in data 25 novembre 2016, ha pubblicato il documento “Adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati”, rimasto in vigore anche successivamente alla pubblicazione delle regole tecniche, nelle parti non in contrasto con il decreto legislativo n. 231/2007.

Con il documento pubblicato il 25 novembre 2016, il Consiglio nazionale forense ha voluto fornire sintetiche indicazioni e prime risposte agli avvocati in merito agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 231/2007; l’esposizione è resa in forma di Faq senza pretesa di esaustività.

Il documento riporta anche, in allegato, tre schemi utilizzabili dagli avvocati:

  1. registro cartaceo antiriciclaggio (si ricorda che il registro unico antiriciclaggio non è più obbligatorio);
  2. informativa al cliente;
  3. modello di valutazione del rischio.

Il documento è stato aggiornato, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, con il documento pubblicato in data 14 luglio 2017.

Il Consiglio nazionale forense, in data 20 settembre 2019, ha poi approvato le “Regole tecniche In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione”.

Le regole tecniche emanate dal Consiglio nazionale forense sono 14, divise in 9 capi:

  • capo I: natura delle regole tecniche e ambito di applicazione (regole tecniche n. 1 e n. 2);
  • capo II: disciplina transitoria, articoli 11, comma 2, e 23, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007 (regola tecnica n. 3);
  • capo III: valutazione del rischio da parte dell’avvocato (regola tecnica n. 4);
  • capo IV: procedure e metodologia di analisi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (regola tecnica n. 5);
  • capo V:adeguata verifica della clientela (regole tecniche da 6 a 9);
  • capo VI: controllo continuo (regola tecnica n. 10);
  • capo VII: conservazione (regole tecniche n. 11 e n. 12);
  • capo VIII: persone politicamente esposte (regola tecnica n. 13);
  • capo IX: criteri e metodologie di analisi e di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (regola tecnica n. 14).

In allegato alle regole tecniche si trova il documento denominato “Criteri e metodologie di analisi e di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata di cui agli articoli 15, commi 1, 2, 19, comma 2, e 23 del decreto legislativo n. 231/2007”, pubblicato in data 20 settembre 2019, che vuole fornire un sussidio all’avvocato per l’identificazione del cliente l’identificazione del titolare effettivo la descrizione dell’operazione richiesta dal cliente ed il controllo costante nel corso del rapporto.

I “Criteri” forniscono anche uno schema da utilizzare per l’autovalutazione del rischio dello studio legale richiesta dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 231/2007.

Vengono proposte quindi all’avvocato alcune soluzioni pratiche che, pur non essendo obbligatorie, forniscono la possibilità di sostenere, in caso di controllo da parte delle autorità, di avere organizzato il proprio studio legale secondo gli schemi e le procedure suggerite dal Consiglio nazionale forense.

3. Consiglio nazionale del notariato

Il Consiglio nazionale del notariato, con comunicato stampa del 16 ottobre 2018, ha dato notizia dell’approvazione delle “Regole tecniche in materia di antiriciclaggio”; devono comunque ritenersi ancora applicabili le Linee guida adottate nella seduta del 4 aprile 2014, se non incompatibili.

Le regole tecniche emanate dal Consiglio nazionale del notariato sono dieci:

  • ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica (regola tecnica n. 1);
  • disciplina transitoria per le Linee guida emanate il 4 aprile 2014 (regola tecnica n. 2);
  • valutazione del rischio di riciclaggio (regola tecnica n. 3);
  • adeguata verifica della clientela (regole tecniche da 4 a 8);
  • conservazione di dati, documenti e informazioni (regole tecniche 9 e 10).

4. Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro

Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in qualità di organismo di autoregolamentazione, con delibera 27 maggio 2022, n. 205, ha approvato le “Regole tecniche rivolte ai consulenti del lavoro in materia di procedure e metodologie di analisi e di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della loro attività”.

Le regole tecniche sono state adottate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, con il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria del 5 maggio 2022, come previsto dall’articolo 5, comma 6, lettera d), del decreto antiriciclaggio.

Le regole tecniche sono rivolte a tutti i consulenti del lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale e hanno ad oggetto i seguenti obblighi:

  • analisi e valutazione del rischio (articoli 15-16 del decreto antiriciclaggio);
  • adeguata verifica (articoli da 17 a 30 del decreto antiriciclaggio);
  • conservazione della documentazione (articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio).

Estratto dell’Ebook “L’antiriciclaggio per i Commercialisti” di GBsoftware in collaborazione con il Dott. Manlio Mascolo

TAG antiriciclaggioebookregole tecniche

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