Il recepimento della quarta direttiva ha introdotto un parziale rimedio alle difficoltà applicative dell’impianto normativo del decreto legislativo n. 231/2007, concepito fin dall’origine per disciplinare gli obblighi in capo a categorie di soggetti dalle caratteristiche più disparate (banche, altri operatori del settore finanziario, professionisti, eccetera).
La scelta effettuata dal Legislatore è stata quella di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l’elaborazione delle c.d. regole tecniche.
Secondo l’articolo 11, comma 2, del decreto antiriciclaggio, infatti, «Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e dell’aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dall’Unità di informazione finanziaria ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».
Gli organismi dei vari ordini professionali hanno così provveduto ad integrare le disposizioni del decreto antiriciclaggio emanando regole tecniche e linee guida che, rappresentano, per le varie categorie, indicazioni da seguire.
1. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato le regole tecniche nella seduta del 16 gennaio 2019, su parere del Comitato di sicurezza finanziaria datato 6 dicembre 2018.
Le regole tecniche predisposte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono tre:
- regola tecnica n. 1: autovalutazione del rischio;
- regola tecnica n. 2: adeguata verifica della clientela;
- regola tecnica n. 3: conservazione dei dati e delle informazioni.
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