I patrimoni destinati ad uno specifico affare, sono stati introdotti dalla riforma del diritto societario, D.lgs. n. 6 del 2003, e sono disciplinati dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile:
“La società può:
- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali”.
Normativa
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