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I patrimoni destinati ad uno specifico affare, sono stati introdotti dalla riforma del diritto societario, D.lgs. n. 6 del 2003, e sono disciplinati dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile:

 “La società può:

  1. costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
  2. convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali”.

Normativa

La norma prevede due distinti modelli di patrimoni destinati, il primo previsto dalla lett.a) dell’art.2447 bis c.c. e il secondo previsto dalla lett.b).

Con il primo modello la società costituisce il patrimonio separato in senso stretto destinando parte del proprio patrimonio sociale esclusivamente allo svolgimento di un affare specifico: in tale modo, il patrimonio così costituito resta a disposizione dei soli soggetti coinvolti nell’affare e non può essere aggredito da parte dei creditori sociali;

Con il secondo modello si ha un finanziamento destinato in cui i proventi dell’affare sono destinati al rimborso dei finanziatori. Il contratto di finanziamento può consistere in un contratto di mutuo, in un’apertura di credito in conto corrente, in un leasing finanziario, o in altro tipo contrattuale avente funzione di finanziamento.
Il legislatore elenca espressamente le indicazioni che il contratto di finanziamento deve contenere. (art.2447 decies c.c.)

Patrimonio

I patrimoni destinati presentano due limiti: il primo limite è rappresentato da “..non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società” e ha la funzione di tutelare  i creditori sociali  che subirebbero un pregiudizio nel veder destinata parte del patrimonio sociale originariamente da loro aggredibile; il secondo limite  “…non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali”, tale limite è posto a salvaguardia di quelle attività protette che necessitano di autorizzazione.

La costituzione di patrimoni destinati deve essere deliberata dal CDA e necessita di atto pubblico per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese. Se nel patrimonio destinato sono compresi beni immobili o beni immobili registrati, gli stessi dovranno essere trascritti nei pubblici registri corrispondenti, della destinazione allo specifico affare di tali beni.

Affinché il patrimonio destinato possa essere efficace ed opponibile ai creditori della società, la delibera deve contenere specifici elementi:

Art.2447 ter c.c.: “La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447 bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

  • a) l’affare al quale è destinato il patrimonio;
  • b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
  • c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le
  • regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
  • d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare;
  • e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
  • f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;
  • g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Le regole di rendicontazione sono indicate dall’art.2447 septies c.c. che stabilisce per i beni e i rapporti destinati all’affare, una indicazione separata nello stato patrimoniale della società. Ogni patrimonio destinato deve essere oggetto di un separato rendiconto, predisposto dagli amministratori, e da allegare al bilancio di esercizio.

Il patrimonio destinato cessa nel momento in cui l’affare per cui è stato costituito il patrimonio si realizza oppure quando lo stesso sia divenuto impossibile. Si intende impossibilità sia dal punto di vista giuridico sia impossibilità a realizzare l’affare a causa di perdite (art.2447 novies c.c.)

Dott.ssa Elena Mancini

TAG affaripatrimonio

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