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Con il Provvedimento n. 34545/2023 del 6.02.2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023 utilizzabile per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022.

Di seguito si illustrano le principali novità previste per la compilazione.

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Termini e modalità di presentazione

Il Modello 730/730 va presentato, in via telematica entro il 30.09.2023 (che, essendo festivo, slitta al 02.10.2023).  

La presentazione di tale modello è riservata ai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato. A partire dal 2020, il modello 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso dell’anno di imposta o entro la data ordinaria di presentazione del modello 730.

Utilizzare il modello 730 rispetto al modello Redditi PF presenta alcuni vantaggi in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga / pensione o, in assenza di Sostituto, tramite accredito sul conto corrente (in caso di rimborso, altrimenti il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24).

Inoltre, il modello 730 può essere presentato in forma «congiunta» tra due coniugi, qualora anche uno solo dei due  abbia il Sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

La dichiarazione dei redditi può essere presentata:

  • direttamente dal contribuente tramite SPID all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
  • tramite un CAF /professionista abilitato.

Il modello 730/2023 ha subito alcune modifiche a seguito delle novità riguardanti:

  • revisione degli scaglioni di reddito e relative aliquote IRPEF;
  • revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati;
  • revisione delle detrazioni relative ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni;
  • revisione degli oneri e spese deducibili e detraibili;
  • introduzione di alcuni nuovi crediti d’imposta.

Revisione degli scaglioni di reddito e relative aliquote IRPEF

In merito, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni a decorrere dal periodo d’imposta 2022.

Revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati (1/2)

Di seguito si evidenziano le principali modifiche alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati:

Reddito complessivo (*) Detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (***)
Fino a 15.000 € € 1.880 (**)
da 15.001 € e fino a 28.000 € € 1.910 + [€ 1.190 x € 28.000 – reddito complessivo(*)]

€ 13.000

da 28.001 € e fino a 50.000 € € 1.910 x [€ 50.000 – reddito complessivo (*)]

€ 22.000

Oltre 50.000 €

(*) Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e lo stesso va assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.

(**) La detrazione spettante non può essere inferiore a € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato (e per compresenza nell’anno di rapporti a tempo determinato ed indeterminato), la detrazione spettante non può essere inferiore a € 1.380.

(***) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata di € 65 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001 e € 35.000.

Revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati (2/2)

Di seguito si evidenziano le principali modifiche alle detrazioni per redditi di pensione:

Reddito complessivo (*) Detrazione per i redditi di pensione (***)
Fino a 8.500 € € 1.955(**)
da 8.501 € e fino a 28.000 € € 700 + [€ 1.255 x € 28.000 – reddito complessivo(*)]

€ 19.500

da 28.001 € e fino a 50.000 € € 700 x [€ 50.000 – reddito complessivo (*)]

€ 22.000

Oltre 50.000 €

(*) Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e lo stesso va assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.

(**) La detrazione spettante non può essere inferiore a € 713.

(***) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001 e € 29.000.

Rettifiche alle detrazioni relative ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni (1/2)

Nel quadro “Familiari a carico” sono state previste 2 nuove colonne al fine di recepire le modifiche apportate alle detrazioni per i figli a carico (a decorrere dall’1.3.2022 le detrazioni per i figli a carico spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, essendo state sostituite dall’assegno unico per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età se con disabilità).

Rettifiche alle detrazioni relative ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni (2/2)

Note per la compilazione:

Colonna Descrizione
5 MESI A CARICO: Indicare i mesi in cui il figlio è risultato a carico considerando l’intero anno (12 mesi) – come in passato
6 MINORE DI 3 ANNI (GENNAIO/FEBBRAIO): indicare il numero di mesi in cui il figlio è risultato a carico e minore di 3 anni, con riferimento ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022 per i quali trova applicazione la “vecchia” normativa.

Il campo risulta pertanto compilabile solo per i figli nati tra l’1.1.2019 e il 28.2.2022.

9 N. MESI DETRAZIONE FIGLI GENNAIO/FEBBRAIO: indicare il numero di mesi in cui il figlio è risultato a carico, con riferimento ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022 per i quali trova applicazione la “vecchia” normativa.
10 “N. MESI DETRAZIONE FIGLI DA MARZO 2022 SE 21 ANNI O PIÙ: compilare solo per i figli che nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2022 sono risultati a carico e di età pari o superiore a 21 anni, indicando il numero di mesi in cui si è verificata tale

condizione, al fine di determinare la detrazione per figli a carico spettante.

Se i figli a carico sono di età inferiore a 21 anni per tutto il 2022, tale campo non va compilato in quanto per gli stessi non spetta la detrazione per figli a carico (essendo sottoposti alla disciplina dell’assegno unico).

Tra le novità che riguardano la compilazione del Quadro C, si segnala che all’interno del Modello 730/2023:

  • è stata abrogata c.d. “ulteriore detrazione” che era stata prevista per i redditi tra € 28.000 e € 40.000 all’art. 2, DL n. 3/2020;
  • il c.d. “trattamento integrativo” (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori che rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:

– reddito complessivo non superiore a € 15.000;

– imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Qualora il reddito complessivo è compreso tra € 15.001 e € 28.000: è necessario che la somma di determinate detrazioni (per familiari a carico / lavoro dipendente e assimilati / interessi passivi su prestiti o mutui agrari / interessi passivi mutui abitazione principale / spese sanitarie, per veicoli disabili e cani da guida rateizzate / interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica / rate residue altre detrazioni) sia maggiore dell’imposta lorda. In tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’imposta lorda e le suddette detrazioni, nel limite massimo di € 1.200.

  • per il personale delle forze armate con reddito di lavoro dipendente 2021 non superiore a € 28.974, il DPCM 4.8.2022 ha disposto che per il 2022 la riduzione IRPEF di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017 è pari a € 491.

In merito ai c.d. soggetti “impatriati”, qualora il sostituto d’imposta non abbia già previsto l’agevolazione in Certificazione Unica, e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti normativamente richiesti potrà compilare la colonna “casi particolari”  in dichiarazione dei redditi. In particolare:

  • per gli impatriati docenti ricercatori, è stato previsto il nuovo codice “15” nel campo “Casi particolari” se il dichiarante ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020, alla data del 31.12.2019 era beneficiario del regime agevolato per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l’opzione per la proroga del periodo di riduzione del reddito di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.3.2022, fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90% . Per tali soggetti, in CU/2023 è riportato il nuovo codice “CV”;
  • per gli impatriati sportivi professionisti, a favore dei quali è previsto che i redditi da lavoro dipendente concorrono nella misura del 50% alla formazione del reddito complessivo, è stato previsto che l’ agevolazione continua a trovare applicazione per i redditi derivanti dai contratti in essere al 20.5.2022 (con talune eccezioni, in presenza di particolari requisiti previsti per i contratti sportivi stipulati dal 21.5.2022);

Sezione I: INTERESSI PASSIVI ACQUISTO / COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel nuovo modello 730/2023 è necessario indicare separatamente gli importi degli interessi da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022.  Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo, in presenza di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra € 15.001 e € 28.000. Pertanto:

  • per gli interessi da mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, al rigo E7 è presente la nuova col. 1 nella quale vanno indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31.12.2021. A col. 2 vanno indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo / accollo / subentro / rinegoziazione stipulati dall’1.1.2022;
  • per gli interessi da mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, da riportare nei righi da E8 a E10 va utilizzato:

– il codice “10” se il contratto di mutuo è stato stipulato entro il 31.12.2021;

– il nuovo codice “46” se il contratto di mutuo / accollo / subentro / rinegoziazione è stato stipulato dall’1.1.2022.c

Sezione I: INTERESSI PASSIVI PRESTITI / MUTUI AGRARI

Anche in questo caso è necessario indicare separatamente gli importi degli interessi da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022.  Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo, in presenza di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra € 15.001 e € 28.000. Pertanto, nei righi da E8 a E10 va inserito:

  • il codice “11” se il contratto di mutuo è stato stipulato entro il 31.12.2021;
  • il nuovo codice “47” se il contratto di mutuo è stato stipulato/rinegoziato dall’1.1.2022.

Sezione III A: INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO / ANTISISMICI / BONUS FACCIATE

Nel nuovo modello 730/202, nei righi da E41 a E43 si segnala che:

  • È stata prevista una detrazione applicata al 75% sugli importi sostenuti nel 2022 per eseguire lavori di superamento/rimozione delle barriere architettoniche da suddividere in 5 rate annuali. Per fruire di tale nuova detrazione, a col. 2 “Tipologia” va indicato:
    • il codice “21” se gli interventi sono effettuati su edifici unifamiliari / con più unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
    • il codice “22” se gli interventi sono effettuati su edifici plurifamiliari / condomini;
  • la detrazione spettante per il c.d. “Bonus facciate” per le spese sostenute nel 2022 è stata ridotta, passando dal 90% al 60%;

Sezione III C: BONUS ARREDO

Al rigo E57 “Spese arredo immobili ristrutturati”, ai fini della compilazione si segnala che:

  • il limite massimo di spesa agevolabile per il 2022 è stato ridotto ed è pari a € 10.000 (€ 16.000 nel 2021);
  • per la verifica dei requisiti degli elettrodomestici è necessaria la classe non inferiore alla “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe “F” per frigoriferi e congelatori.

Sezione V – DETRAZIONE GIOVANI INQUILINI

Per i soggetti che possono fruire della detrazione prevista per i canoni di locazione per l’abitazione principale, è stata modificata la detrazione riservata ai “giovani inquilini” riportata al rigo E71.

La nuova detrazione, è prevista per i giovani fino a 31 anni ed è riconosciuta per i primi 4 anni di locazione, nella misura del 20% del canone di locazione, fino ad un massimo di € 2.000.

Nel quadro G sono stati inseriti 5 nuovi codici da esporre a col. 1 di rigo G15 per i seguenti nuovi crediti d’imposta:

  • social bonus (codice “11”): per le erogazioni liberarli effettuate nel 2022 a vantaggio di enti del Terzo Settore impegnati in progetti di recupero su beni mobili/immobili pubblici o confiscati alla criminalità organizzata, viene applicato un credito d’imposta nella misura del 65% o 50% dell’erogazione (a seconda di chi sia il donante, se persona fisica o ente no profit);
  • credito d’imposta per l’attività fisica adattata (codice “12”);
  • credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (codice “13”);
  • credito d’imposta per erogazioni liberali a favore delle Fondazioni ITS Academy codice “14” (o codice “15” qualora erogazioni sono state fatte a favore di Fondazioni operanti in zone con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio, per fruire del credito nella maggior misura del 60%)

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Dott.ssa Gloria Marchesi

TAG 730730 / 2023

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