Successivamente all’approvazione del Titolo X del D.lgs 117/2017 (CTS) da parte della Commissione Europea, troverà piena applicazione la normativa fiscale peculiare degli Enti del Terzo Settore. La valutazione della non commercialità verrà effettuata non più sulla base dell’articolo 149 del TUIR, ma sulla base dell’articolo 79 del CTS.
L’articolo 79 prevede un superamento del percorso logico di attribuzione della qualifica di ente non commerciale. Per qualificare un ETS come “commerciale” o “non commerciale” occorre procedere a “pesare” le entrate che esso ha avuto durante l’esercizio, su due livelli:
- commercialità di singoli ambiti di attività (articolo 79, comma 2, 3, 5bis e 6);
- commercialità generale dell’Ente (articolo 79, comma 5)
Attività Non Commerciali
Seppur in questo caso l’articolo 79 non precisi come debba essere svolta, si deve evidenziare come la norma non si presti ad una interpretazione eccessivamente rigida. Quindi, salvo eventuali futuri chiarimenti di prassi, si può optare sia per svolgere il test di commercialità in via analitica, per ogni singola attività di interesse generale e poi sull’intero ente, oppure in via complessiva considerandole tutte in un unico calcolo.
Sono attività non commerciali:
- le attività di interesse generale svolte dall’ETS a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti della pubblica amministrazione e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (articolo 79, comma 2);
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