
La plusvalenza è l’aumento di valore, entro un definito periodo di tempo, di determinati beni immobili, beni strumentali, aziende o rami di aziende e/o di valori mobiliari, per esempio titoli azionari ed obbligazionari o quote di partecipazione in società o enti commerciali.
Il termine minusvalenza individua la differenza negativa del valore di un’attività finanziaria o reale, in un arco di tempo, che si origina quando avviene la vendita ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di acquisto originale.
Le plusvalenze derivanti dai beni di impresa
L’art. 86 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) disciplina le plusvalenze derivanti dai beni di impresa. “Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”.
Le plusvalenze da cessione di beni ammortizzabili
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