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Il RASD, è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del citato d.lgs. 36/2021 e dell’art. 5, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni.

Le SSD E LE ASD iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel nuovo Registro.

La certificazione

L’iscrizione certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive. • Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, d.lgs. 39/2021, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport all’art. 11 del regolamento. Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo Sport. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società – Sport e Salute S.p.a. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, cosi come ogni ente sportivo dilettantistico richiedente o iscritto al Registro, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo , nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici affiliati a Organismi sportivi, per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive hanno l’ obbligo di segnalare tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento.

La struttura

Il Registro si articola, al momento, in due sezioni: a. “sezione pubblica” – contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione o direttamente dal Dipartimento per lo Sport, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web registro.sportesalute.eu; b. “sezione riservata” – contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all’Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure, è consentito, altresì, all’Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al CONI e al CIP per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. All’interno del Registro saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge. Gli enti sportivi dilettantistici che fanno parte dell’organizzazione che fa capo al CIP sono iscritti in una sezione speciale.

L’iscrizione

L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società sportive che, oltre a quanto stabilito dalle norme di riferimento, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’U.E. e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano;
  • siano affiliati ad Organismo sportivo;
  • non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Sono associazioni/società di secondo livello quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione e quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall’Organismo sportivo medesimo;
  • a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano;
  • svolgano comprovata attività sportiva, la formazione, la didattica, ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  • abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa di riferimento. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.

È prevista una iscrizione di diritto per i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie e per quanto riguarda l’indicativo del legale rappresentante va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e che relativamente all’atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo
stabilendone altresì le gerarchie interne.

Nullità e annullamento delle iscrizioni

Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:

  1. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA errato e non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla richiesta;
  2. all’esito dei controlli effettuati dalla società Sport e Salute Spa, non risulti dimostrato il possesso da parte dell’ente sportivo dilettantistico, fin dal momento dell’iscrizione, di tutti i requisiti indicati agli artt. 5 e 6 del Regolamento;
  3. nel caso di enti del terzo settore, vengano cancellati dal registro unico nazionale del terzo settore.

La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’ente ex tunc. Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente
all’iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di 7 giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l’iscrizione e dichiara la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.

Cancellazioni e istanza di autotutela

La cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene, oltre che per il venir meno dell’affiliazione:

  • a seguito di istanza motivata da parte dell’ente sportivo dilettantistico;
  • a seguito di accertamento d’ufficio della mancanza dei requisiti;
  • a seguito di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

I provvedimenti di cancellazione e nullità sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, e il provvedimento, completo delle motivazioni, è comunicato mediante posta elettronica all’ente sportivo dilettantistico interessato e all’Organismo sportivo di affiliazione. Contro tali provvedimenti il legale rappresentante dell’ente può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela al Dipartimento per lo Sport, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento per lo Sport, via PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando idonea documentazione probatoria.

Conservazione e richiesta certificato

Il Dipartimento per lo Sport provvede alla conservazione e all’aggiornamento tecnologico del Registro per il tramite della Sport e Salute Spa. Il Dipartimento rilascia il certificato di iscrizione al Registro su istanza di chiunque lo richieda. Il certificato è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG dipartimento sportenti sportivi dilettantisticirasd

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