
Il RASD, è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del citato d.lgs. 36/2021 e dell’art. 5, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni.
Le SSD E LE ASD iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel nuovo Registro.
La certificazione
L’iscrizione certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive. • Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, d.lgs. 39/2021, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport all’art. 11 del regolamento. Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo Sport. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società – Sport e Salute S.p.a. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, cosi come ogni ente sportivo dilettantistico richiedente o iscritto al Registro, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo , nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici affiliati a Organismi sportivi, per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive hanno l’ obbligo di segnalare tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento.
La struttura
Il Registro si articola, al momento, in due sezioni: a. “sezione pubblica” – contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione o direttamente dal Dipartimento per lo Sport, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web registro.sportesalute.eu; b. “sezione riservata” – contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all’Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure, è consentito, altresì, all’Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al CONI e al CIP per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. All’interno del Registro saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge. Gli enti sportivi dilettantistici che fanno parte dell’organizzazione che fa capo al CIP sono iscritti in una sezione speciale.
L’iscrizione
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